Art. 8 
                     Rivalutazione dei benefici 
 
  1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad
una automatica rivalutazione annuale  in  misura  pari  al  tasso  di
inflazione accertato per  l'anno  precedente,  sulla  base  dei  dati
ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF. 
  2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con
i criteri di cui al comma 1 alla data  della  corresponsione  e  sono
esenti dall'IRPEF.