Art. 9. Applicazione dei benefici di guerra 1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge. 2. La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo e' certificata dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.