Art. 9. 
                 Applicazione dei benefici di guerra 
  1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi  civili
di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra  si  applicano
anche a favore degli invalidi civili a causa di  atti  di  terrorismo
consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili  con
la presente legge. 
  2. La condizione di invalido civile a causa di atti  di  terrorismo
e' certificata dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno.