Art. 15. 
               (Controllo del collegio sulle ordinanze) 
1. Il secondo comma dell'articolo 178 del codice di procedura  civile
e' sostituito dal seguente: 
"L'ordinanza del giudice istruttore, che non  operi  in  funzione  di
giudice  unico,  quando  dichiara  l'estinzione   del   processo   e'
impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio". 
2. Al quinto comma dell'articolo 178 del codice di  procedura  civile
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Scaduti tali termini,  il
collegio provvede entro i quindici giorni successivi". 
 
          Nota all'art. 15:
          -  Il  testo  dell'art. 178 del codice di procedura civile,
          gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950,  n.  581,  come
          ulteriormente  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art.  178  (Controllo  del collegio sulle ordinanze). - Le
          parti,  senza  bisogno  di  mezzi  d'impugnazione,  possono
          proporre  al collegi, quando la causa e' rimessa a questo a
          norma  dell'art.  189,  tutte  le  questioni  risolute  dal
          giudice istruttore con ordinanza revocabile.
          L'ordinanza  del  giudice  istruttore,  che  non  operi  in
          funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del
          processo  e'  impugnabile dalle parti con reclamo immediato
          al collegio.
          Il  reclamo  deve essere proposto nel termine perentorio di
          dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza  se
          avvenuta in udienza, ove le parti lo richiedano, il termine
          per la comunicazione di una memoria, e'  quello  successivo
          per  la  comunicazione  di  una  replica.  Se il reclamo e'
          proposto con ricorso, questo e' comunicato  a  mezzo  della
          cancelleria  alle  altre  parti,  insieme  col  decreto, in
          calce, del giudice istruttore, che assegna un  termine  per
          la   comunicazione   dell'eventuale  memoria  di  risposta.
          Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici
          giorni successivi".