Art. 15. (Controllo del collegio sulle ordinanze) 1. Il secondo comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo e' impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio". 2. Al quinto comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi".
Nota all'art. 15: - Il testo dell'art. 178 del codice di procedura civile, gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 178 (Controllo del collegio sulle ordinanze). - Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegi, quando la causa e' rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile. L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo e' impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e' quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo e' proposto con ricorso, questo e' comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme col decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi".