Art. 20. 
         (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate) 
1. Dopo l'articolo 186 del codice di procedura civile e' inserito  il
seguente: 
"Art.  186-bis.  -  (Ordinanza  per  il  pagamento   di   somme   non
contestate). -  Su  istanza  di  parte  il  giudice  istruttore  puo'
disporre, fino al momento della precisazione  delle  conclusioni,  il
pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. 
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua  efficacia
in cso di estinzione del processo. 
L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di
cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma".