Art. 20. (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate) 1. Dopo l'articolo 186 del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 186-bis. - (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate). - Su istanza di parte il giudice istruttore puo' disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in cso di estinzione del processo. L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma".