Art. 22. 
                (Provvedimenti del giudice istruttore) 
1. Il quarto comma dell'articolo 187 del codice di  procedura  civile
e' sostituito dal seguente: 
"Qualora il collegio provveda  a  norma  dell'articolo  279,  secondo
comma, numero 4), i termini di cui  all'articolo  184,  non  concessi
prima della  rimessione  al  collegio,  sono  assegnati  dal  giudice
istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui". 
 
          Nota all'art. 22:
          -  Il  testo  dell'art. 187 del codice di procedura civile,
          gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950,  n.  581,  come
          ulteriormente  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art.  187  (Provvedimenti  del  giudice  istruttore). - Il
          giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura  per
          la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi
          di prova, rimette le parti davanti al collegio.
          Puo'  rimettere  le  parti al collegio affinche' sia decisa
          separatamente una  questione  di  merito  avente  carattere
          preliminare, solo quando la decisione di essa puo' definire
          il giudizio.
          Il  giudice  provvede  analogamente  se  sorgono  questioni
          attinenti alla giurisdizione o alla competenza o  ad  altre
          pregiudiziali,  ma  puo'  anche  disporre  che siano decise
          unitamente al merito.
          Qualora il collegio provveda a norma dell'art. 279, secondo
          comma, n.  4), i termini di cu all'art. 184,  non  concessi
          prima  della  rimessione  al  collegio,  sono assegnati dal
          giudice  istruttore,  su  istanza  di  parte,  nella  prima
          udienza dinanzi a lui.
          Il   giudice   da'  ogni  altra  disposizione  relativa  al
          processo".