Art. 22. (Provvedimenti del giudice istruttore) 1. Il quarto comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 184, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui".
Nota all'art. 22: - Il testo dell'art. 187 del codice di procedura civile, gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 187 (Provvedimenti del giudice istruttore). - Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio. Puo' rimettere le parti al collegio affinche' sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa puo' definire il giudizio. Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma puo' anche disporre che siano decise unitamente al merito. Qualora il collegio provveda a norma dell'art. 279, secondo comma, n. 4), i termini di cu all'art. 184, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui. Il giudice da' ogni altra disposizione relativa al processo".