Art. 24. 
                  (Comparse conclusionali e memorie) 
1. L'articolo 190 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
"Art. 190. -  (Comparse  conclusionali  e  memorie).  -  Le  comparse
conclusionali debbono essere depositate entro il  termine  perentorio
di sessanta giorni dalla rimessione della  causa  al  collegio  e  le
memorie di replica entro i venti giorni successivi. 
Per il deposito delle comparse conclusionali il  giudice  istruttore,
quando rimette la causa al collegio, puo'  fissare  un  termine  piu'
breve, comunque non inferiore a venti giorni".