Art. 24. (Comparse conclusionali e memorie) 1. L'articolo 190 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 190. - (Comparse conclusionali e memorie). - Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi. Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, puo' fissare un termine piu' breve, comunque non inferiore a venti giorni".