Art. 25. 
   (Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico) 
1. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura civile e' inserito  il
seguente: 
"Art. 190-bis. - (Decisione del giudice  istruttore  in  funzione  di
giudice unico). Per le cause che devono  essere  decise  dal  giudice
istruttore in funzione di giudice unico, questi, fatte  precisare  le
conclusioni ai sensi dell'articolo  189,  dispone  lo  scambio  delle
comparse  conclusionali  e  delle  memorie  di   replica   ai   sensi
dell'articolo 190 e, quindi,  deposita  la  sentenza  in  cancelleria
entro sessanta giorni dalla scadenza  del  termine  per  il  deposito
delle memorie di replica. 
Se una delle parti lo richiede il giudice, disposto lo scambio  delle
sole  comparse  conclusionali  ai  sensi  dell'articolo  190,   fissa
l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito delle comparse conclusionali; la sentenza  e'
depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi".