Art. 34 
                    (Provvedimenti sull'esecuzione 
                       provvisoria in appello) 
1. L'articolo 283 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Art.  283.  -  (Provvedimenti   sull'esecuzione   provvisoria   in
appello). - Il giudice d'appello su istanza di  parte,  proposta  con
l'imputazione principale o con quella incidentale,  quando  ricorrono
gravi motivi, sospende in tutto  in  parte  l'efficacia  esecutiva  o
l'esecuzione della sentenza impugnata".