Art. 36 
                   (Poteri istruttori del giudice) 
1. L'articolo 312 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
"Art. 312. -  (Poteri  istruttori  del  giudice).  Il  pretore  o  il
conciliatore  puo'   disporre   d'ufficio   la   prova   testimoniale
formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei  fatti
si sono riferite a persone che appaiono  in  grado  di  conoscere  la
verita'".