Art. 36 (Poteri istruttori del giudice) 1. L'articolo 312 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 312. - (Poteri istruttori del giudice). Il pretore o il conciliatore puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita'".