Art. 41 
               (Rappresentanza davanti al conciliatore) 
1. L'articolo 317 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
"Art. 317. - (Rappresentanza davanti al conciliatore). -  Davanti  al
conciliatore le parti possono farsi rappresentare da  persone  munite
di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato,  salvo
che il giudice ordini la loro comparizione personale. 
Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere  e  a
conciliare".