Art. 45. (Decisione) 1. L'articolo 321 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 321. - (Decisione) Il conciliatore, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione".