Art. 45. 
                             (Decisione) 
1. L'articolo 321 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
"Art. 321. - (Decisione) Il conciliatore, quando  ritiene  matura  la
causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni  e
a discutere la causa. 
La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni  dalla
discussione".