Art. 46 
               (Conciliazione in sede non contenziosa) 
1. L'articolo 322 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
"Art. 322 - (Conciliazione in sede non contenziosa) -  L'istanza  per
la  concilazio  ne  in  sede  non  contenziosa  e'   proposta   anche
verbalmente al conciliatore del  comune  delle  parti  ha  residenza,
domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa. 
Il  processo  verbale  di  conciliazione  in  sede  non   contenziosa
costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma,
se la controversia rientra nella competenza del conciliatore. 
Negli altri casi il processo verbale ha valore di  scrittura  privata
rinosciuta in giudizio".