Art. 46 (Conciliazione in sede non contenziosa) 1. L'articolo 322 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 322 - (Conciliazione in sede non contenziosa) - L'istanza per la concilazio ne in sede non contenziosa e' proposta anche verbalmente al conciliatore del comune delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del conciliatore. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata rinosciuta in giudizio".