Art. 50 
                          (Forma d'appello) 
1. L'articolo 342 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
"Art. 342. - (Forma d'appello) - L'appello si propone  con  citazione
contenente l'esposizione sommaria dei fatti e  dei  motivi  specifici
dell'impugnazione nonche'  le  indicazioni  prescritte  nell'articolo
163. 
Tra il giorno della citazione e quello della udienza  di  trattazione
devono intercorrere, termini liberi non  minori  di  quelli  previsti
dall'articolo 163 bis".