Art. 50 (Forma d'appello) 1. L'articolo 342 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 342. - (Forma d'appello) - L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici dell'impugnazione nonche' le indicazioni prescritte nell'articolo 163. Tra il giorno della citazione e quello della udienza di trattazione devono intercorrere, termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163 bis".