Art. 53 
           (Forme e termini della costituzione in appello) 
1. Il primo comma dell'articolo 347 del codice di procedura civile e'
sostituito dal seguente: 
"La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini e  i
procedimenti davanti al tribunale". 
 
          Nota all'art. 53:
          -  Il  testo  dell'art. 347 del codice di procedura civile,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
          "Art.  347 (Forme e termini della costituzione in appello).
          - La costituzione in appello avviene secondo le forme  e  i
          termini per i procedimenti davanti al tribunale.
          L'appellante  deve  inserire  nel  proprio  fascicolo copia
          della sentenza appellata.
          Il cancelliere provvede a norma dell'art. 168 e richiede la
          trasmissione del fascicolo  d'ufficio  al  cancelliere  del
          giudice di primo grado".