Art. 59 
              (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso) 
1. L'alinea del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura
civile e sostituito dal seguente: 
"Le sentenze pronunziata in grado d'appello o in unico grado  possono
essere impugnate con ricorso per cassazione". 
 
          Nota all'art. 59:
          -  Il  testo  dell'art. 360 del codice di procedura civile,
          gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950,  n.  581,  come
          ulteriormente  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art.  360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le
          sentenze pronunziate in grado d'appello o  in  unico  grado
          possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
          1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
          2)  per violazione delle norme sulla competenza, quando non
          e' prescritto il regoalmento di competenza;
          3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
          4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
          5)  per omessa, insufficiente o contradditoria motivazione,
          circa un punto  decisivo  della  controversia,  prospettato
          dalle parti o rilevabile di ufficio.
          Puo'  inoltre  essere  impugnata con ricorso per cassazione
          una sentenza appellabile del tribunale, se  le  parti  sono
          d'accordo   per   omettere   l'appello;   ma  in  tal  caso
          l'impugnazione puo'  proporsi  soltanto  per  violazione  o
          falsa applicazione di norme di diritto".