Art. 59 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso) 1. L'alinea del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile e sostituito dal seguente: "Le sentenze pronunziata in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione".
Nota all'art. 59: - Il testo dell'art. 360 del codice di procedura civile, gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regoalmento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 4) per nullita' della sentenza o del procedimento; 5) per omessa, insufficiente o contradditoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio. Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto".