Art. 66 
                (Enunciazione del principio di diritto 
                 e decisione della causa nel merito) 
1. La rubrica ed il primo  comma  dell'articolo  384  del  codice  di
procedura civile sono sostituiti dai seguenti: 
"Art. 384 - (Enunciazione del principio di diritto e decisione  della
causa nel  merito)  -  La  Corte,  quando  accoglie  il  ricorso  per
violazione o falsa applicazione  di  norme  di  diritto,  enuncia  il
principio di diritto al quale il giudice di rinvio  deve  uniformarsi
ovvero decide  la  causa  del  merito  qualora  non  siano  ulteriori
accertamenti di fatto". 
 
          Nota all'art. 66:
          -  Il  testo  dell'art. 384 del codice di procedura civile,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
          "Art.   384   (Enunciazione  del  principio  di  diritto  e
          decisione  della  causa  nel  merito).-  La  corte,  quando
          accoglie  il ricorso per violazione o falsa applicazione di
          norme di diritto, enuncia il principio di diritto al  quale
          il  giudice  di  rinvio  deve  uniformirsi ovvero decide la
          causa  nel  merito  qualora  nonsiano  necessari  ulteriori
          accertamenti di fatto.
          Non  sono  soggette  a  cassazione le sentenze erroneamente
          motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme  al
          diritto;  in  tal  caso  la corte si limita a correggere la
          motivazione".