Art. 74 
                      (Provvedimenti cautelari) 
1. Le sezioni I, II, III e IV del Capo III del  titolo  I  del  libro
quarto del codice  di  procedura  civile,  mantenendo  inalterate  le
rispettive rubriche, divengono rispettivamente sezioni II,  III,  IV,
V. 
2.  Dopo  l'articolo  669  del  codice  di  procedura  civile  e   la
intitolazione "Capo III. Dei procedimenti cautelari" e'  inserita  la
seguente sezione: 
                              "Sezione I 
                Dei Procedimenti Cautelari in Generale 
                             Art. 669-bis 
                        (Forma della domanda) 
La domanda si propone con ricorso depositato  nella  cancelleria  del
giudice competente. 
                             Art. 669-ter 
                  (Competenza anteriore alla causa) 
Prima dell'inizio della causa di merito  la  domanda  si  propone  al
giudice competente a conoscere del merito. 
Se competente per la causa di merito e' il conciliatore,  la  domanda
si propone al pretore. 
Se il giudice italiano non e' competente  a  conoscere  la  causa  di
merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente  per
materia  al  valore,  del  luogo  in  cui  deve  essere  eseguito  il
provvedimento cautelare. 
A seguito della presentazione del ricorso  il  cancelliere  forma  il
fascicolo d'ufficio e la presenta senza  ritardo  al  presidente  del
tribunale o al pretore dirigente il quale designa il  magistrato  cui
e' affidata la trattazione del procedimento. 
                           Art. 669-quater 
                    (Competenza in corso di causa) 
Quando vi e' causa pendente per il  merito  la  domanda  deve  essere
proposta al giudice della stessa. 
Se la  causa  pende  davanti  al  tribunale  la  domanda  si  propone
all'istruttore oppure,  se  questi  non  e'  ancora  designato  o  il
giudizio e' sospeso o interrotto, al presidente il quale, provvede ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-ter. 
Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si  propone  al
pretore. 
In pendenza dei termini per proporre  l'impugnazione  la  domanda  si
propone al giudiche che ha pronunziato la sentenza. 
Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano
non e' competente a conoscere la causa in merito, si applica il terzo
comma dell'articolo 669 ter. 
Il terzo comma dell'articolo 669-ter si applica altresi' nel caso  in
cui l'azione civile e' stata esercitata  o  trasferita  nel  processo
penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del codice
di procedura penale. 
                          Art. 669-quinquies 
            (Competenza in caso di clausola compromissoria 
        il compromesso e di dipendenza del giudizio arbitrale) 
Se la  controversia  e'  oggetto  di  clausola  compromissoria  o  e'
compromessa in arbitri o se e' pendente  il  giudizio  arbitrale,  la
domanda  si  propone  al  giudice  che  sarebbe  stato  competente  a
conoscere del merito. 
                          Art. 669 - sexies 
                            (Procedimento) 
Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita'  non  essenziale
al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno  agli
atti di istruzione indispensabili in relazione ai  presupposti  e  ai
fini  del  provvedimento  richiesto,   e   provvede   con   ordinanza
all'accoglimento o al rigetto della domanda. 
Quando  la  convocazione  della  controparte  potrebbe   pregiudicare
l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte
ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con  lo  stesso
decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un
termine non superiore a quindici giorni,  assegnando  all'istante  un
termine perentorio non superiore a otto giorni per  la  notificazione
del ricorso e del decreto. A tale udienza, il giudice, con ordinanza,
conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. 
Nel caso in cui la  notificazione  debba  effettuarsi  all'estero,  i
termini di cui al comma precedente sono triplicati. 
                           Art. 669-septies 
                       (Provvedimento negativo) 
L'rdinanza  di  competenza  non  preclude  la  riproposizione   della
domanda.  L'ordinanza  di  rigetto  non  preclude  la  riproposizione
dell'istanza per il provvedimento  cautelare  quando  si  verifichino
mutamenti delle circostanze e vengano dedotte nuove ragioni di  fatto
o di diritto. 
Se l'ordinanza di incompetenza o  di  rigetto  e'  pronunciata  prima
dell'inizio della causa di  merito,  con  essa  il  giudice  provvede
definitivamente sulle spese del procedimento cautelare. 
La condanna alle spese e' immediatamente esecutiva ed  e'  opponibile
ai sensi degli articoli 645 e seguenti  in  quanto  applicabili,  nel
termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza  se
avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. 
                           Art. 669-octies 
                   (Provvedimento di accoglimento) 
L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta  prima
dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio
non superiore a trenta giorni per l'inizio  del  giudizio  di  merito
salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669 novies. 
In mancanza di fissazione del termine da parte del giudizio, la causa
di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di  trenta
giorni. 
Il termine decorre dalla  pronuncia  dell'ordinanza  se  avvenuta  in
udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. 
                           Art. 669-novies 
              (Inefficacia del provvedimento cautelare) 
Se il procedimento di merito non e' iniziato nel  termine  perentorio
di cui all'articolo 669 octies,  ovvero  se  successivamente  al  suo
inizio  si  estingue,  il  provvedimento  cautelare  perde   la   sua
efficacia. 
In entrambi i casi, il giudice che  ha  emesso  il  provvedimento  su
ricorso della parte interessata, convocate le parti  con  decreto  in
calce al ricorso, dichiara, se non c'e' contestazione, con  ordinanza
avente  efficacia  esecutiva,  che  il  provvedimento   e'   divenuto
inefficace e  da  le  disposizioni  necessarie  per  ripristinare  la
situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario
al quale  appartiene  il  giudice  che  ha  emesso  il  provvedimento
cautelare decide con sentenza provvisoriamente  esecutiva,  salva  la
possibilita', di emanare in corso di causa  i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 669-decies. 
Il provvedimento cautelare perde altrei' efficacia se  non  e'  stata
versata la cauzione di cui all'articolo 669-undecies, ovvero  se  con
sentenza, anche non passata in giuidicato, e' dichiarato  inesistente
il diritto a cautela del quale era stato  concesso.  In  tal  caso  i
provvedimenti di cui  al  comma  precedente  sono  pronunciati  nella
stessa sentenza, o in mancanza con ordinanza a seguito del ricorso al
giudice che ha emesso il provvedimento. 
Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione  di  un  giudice
straniero o ad un  arbitrato  italiano  o  estero,  il  provvedimento
cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e  nel  terzo  comma
perde altresi' efficacia: 
1) se  la  parte  che  l'aveva  richiesto  non  presenta  domanda  di
esecutorieta' in Italia della sentenza straniera e del lodo arbitrale
entro i termini ed eventualmente previsti a pena di  decadenza  dalla
legge o dalle convenzioni internazionali; 
2) se sono pronunciati  sentenza  straniera,  anche  non  passata  in
giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per
il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di
inefficacia  del  provvedimento  cautelare  per  le  disposizioni  di
ripristino si applica il secondo comma del presente articolo. 
                           Art. 669-decies 
                         (Revoca e modifica) 
Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito
puo', su istanza di parte, modificare o  revocare  con  ordinanza  il
provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla  causa  se
vi si verifichino mutamenti nelle circostanze. 
Se la causa di  merito  e'  devoluta  alla  giurisdizione  ovvero  se
l'azione civile e' stata esercitata o trasferita nel processo penale,
i  provvedimenti  previsti  dal  presente  articolo   devono   essere
richiesti dal giudice che ha emanato il provvedimento cautelare. 
                          Art. 669-undecies 
                              (Cauzione) 
Con il provvedimenti di accoglimento o  di  conferma  ovvero  con  il
provvedimento  di  modifica  il  giudice  puo'  imporre  all'istante,
valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale  risarcimento
dei danni. 
                          Art. 669-duodecies 
                             (Attuazione) 
Salvo quanto disposto dagli articoli 677  e  seguenti  in  ordine  ai
sequestri, l'attuazione delle  misure  cautelari  aventi  ad  oggetto
somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti  in
quanto compatibilmente mentre  l'attuazione  delle  misure  cautelari
aventi oggetto obblighi  di  consegna,  rilascio,  fare  o  non  fare
avviene  sotto  il  controllo  del  giudice   che   ha   emanato   il
provvedimento cautelare il quale ne determina anche le  modalita'  di
attuazione ove sorgano difficolta' o contestazioni  da'  ordinanza  i
provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni  altra  questione  va
proposta nel giudizio di merito. 
                          Art. 669-terdecies 
              (Reclamo contro i provvedimenti cautelari) 
Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso  della
causa di merito, sia stato concesso  un  provvedimento  cautelare  e'
ammesso reclamo  nei  termini  previsti  dall'articolo  739,  secondo
comma. 
Il  reclamo  contro  i  provvedimenti  del  pretore  si  propone   al
tribunale, quello contro i  provvedimenti  del  giudice  singolo  del
tribunale quello contro si propone al collegio, del  quale  non  puo'
far parte il guidice  che  ha  emanato  il  provvedimento  reclamato.
Quando  il  provvedimento  cautelare  e'  stato  emesso  dalla  Corte
d'Appello il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o
in mancanza, alla Corte d'Appello piu' vicina. 
Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 767 e 738. 
Il collegio convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal
deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma
modifica o revoca il provvedimento cautelare. 
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento;  tuttavia  il
presidente del tribunale alla Corte investiti del reclamo, quando per
motivi  sopravvenuti  il  provvedimento  arrechi  gravi  danno,  puo'
disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione
o subordinata alla prestazione di congrua cauzione. 
                        Art. 669-quaterdecies 
                       (Ambito di applicazione) 
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai  provvedimenti
previsti nelle sezioni II, III, e  V  di  questo  capo,  nonche',  in
quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari  previsti  dal
codice civile, e dalla  leggi  speciali.  L'articolo  669-septies  si
applica altresi' ai  provvedimenti  di  istruzione  preventiva  dalla
sezione IV di questo capo".