Art. 81. (Determinazione dei giorni d'udienza) 1. Il secondo comma dell'articolo 128 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il primo presidente della Corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla meta' dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della Corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce".
Nota all'art. 81: - Il testo dell'art. 128 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, gia' modificato dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, come ulteriormente modificato dalla presente legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 128 (Determinazione dei giorni d'udienza). - Il decreto del primo presidente della corte d'appello, che stabilisce, a norma dell'art. 163, secondo comma del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce. Il primo presidente della corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla meta' dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce".