Art. 81. 
                (Determinazione dei giorni d'udienza) 
1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  128  delle   disposizioni   di
attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: 
"Il primo presidente della Corte d'appello stabilisce con decreto, al
principio  e  alla  meta'  dell'anno  giudiziario,  i  giorni   della
settimana e le ore  in  cui  debbono  tenersi  le  udienze  destinate
esclusivamente alla prima comparizione  delle  parti,  e  le  udienze
d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte  le  sale  di
udienza  della  Corte  d'appello  durante  il  periodo  al  quale  si
riferisce". 
 
          Nota all'art. 81:
          -  Il  testo dell'art. 128 delle disposizioni di attuazione
          del codice di procedura civile, gia' modificato dal  D.P.R.
          17  ottobre  1950,  n.   857, come ulteriormente modificato
          dalla presente legge qui pubblicata, e' il seguente:
          "Art.  128  (Determinazione  dei  giorni  d'udienza).  - Il
          decreto del primo presidente  della  corte  d'appello,  che
          stabilisce,  a  norma  dell'art.  163,  secondo  comma  del
          codice, i giorni della settimana e  le  ore  delle  udienze
          destinate  esclusivamente  alla  prima  comparizione  delle
          parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza della
          corte  d'appello  entro  il  30  novembre  di  ogni anno, e
          rimanervi durante il successivo  anno  giudiziario  cui  si
          riferisce.
          Il  primo  presidente  della corte d'appello stabilisce con
          decreto, al principio e alla meta' dell'anno giudiziario, i
          giorni  della  settimana e le ore in cui debbono tenersi le
          udienze destinate esclusivamente  alla  prima  comparizione
          delle  parti,  e  le  udienze d'istruzione. Il decreto deve
          rimanere affisso in tutte le sale di  udienza  della  corte
          d'appello durante il periodo al quale si riferisce".