Art. 88. 
                (Composizione dell'organo giudicante) 
1. L'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario,  approvato  con  regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 48. - (Composizione dell'organo giudicante) - In materia penale
il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti. 
In materia civile il tribunale giudica col numero invariabile di  tre
votanti: 
1) nei giudizi di appello; 
2) nei giudizi nei quali e' obbligatorio  l'intervento  del  pubblico
ministero; 
3) nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate; 
4) nei procedimenti in camera di consiglio; 
5) nei giudizi di opposizione, impugnazione, revocazione e in  quelli
conseguenti a dichiarazioni  tardive  di  crediti  di  cui  al  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, al decreto-legge 30 gennaio  1979,  n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.  95,
e alle altre leggi  speciali  disciplinanti  la  liquidazione  coatta
amministrativa; 
6) nei giudizi di omologazione  del  concordato  fallimentare  e  del
concordato preventivo; 
7) nei giudizi di responsabilita' da  chiunque  promossi  contro  gli
organi amministrativi e  di  controllo,  i  direttori  generali  e  i
liquidatori e in ogni altra controversia avente per oggetto  rapporti
sociali  nelle  societa',  nelle  mutue  assicuratrici   e   societa'
cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei consorzi; 
8) nei giudizi di cui agli articoli 784  e  seguenti  del  codice  di
procedura civile; 
9) nei giudizi di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117. 
Il tribunale, salve le disposizioni relative alla composizione  delle
sezioni specializzate, quando giudica in forma collegiale decide  con
il numero invariabile di tre votanti. 
Fuori dei casi riservati dal secondo comma alla decisione collegiale,
nelle materie civili il  tribunale  decide  in  persona  del  giudice
istruttore o del giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico
con tutti i poteri del collegio".