Art. 88. (Composizione dell'organo giudicante) 1. L'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente: "Art. 48. - (Composizione dell'organo giudicante) - In materia penale il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti. In materia civile il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti: 1) nei giudizi di appello; 2) nei giudizi nei quali e' obbligatorio l'intervento del pubblico ministero; 3) nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate; 4) nei procedimenti in camera di consiglio; 5) nei giudizi di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelli conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa; 6) nei giudizi di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; 7) nei giudizi di responsabilita' da chiunque promossi contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori e in ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle societa', nelle mutue assicuratrici e societa' cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei consorzi; 8) nei giudizi di cui agli articoli 784 e seguenti del codice di procedura civile; 9) nei giudizi di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117. Il tribunale, salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, quando giudica in forma collegiale decide con il numero invariabile di tre votanti. Fuori dei casi riservati dal secondo comma alla decisione collegiale, nelle materie civili il tribunale decide in persona del giudice istruttore o del giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio".