Art. 9. 
                      (Nullita' della citazione) 
1. L'articolo 164 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
"Art. 164. - (Nullita' della citazione). - La citazione e'  nulla  se
e' omesso  o  risulta  assolutamente  incerto  alcuno  dei  requisiti
stabiliti  nei  numeri  1)  e  2)   dell'articolo   163,   se   manca
l'indicazione della data dell'udienza di comparizione,  se  e'  stato
assegnato un termine a comparire inferiore a quello  stabilito  dalla
legge  ovvero  se  manca  l'avvertimento  previsto  dal   numero   7)
dell'articolo 163. 
Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice,  rilevata
la nullita' della citazione ai sensi  del  primo  comma,  ne  dispone
d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana  i
vizi e  gli  effetti  sostanziali  e  processuali  della  domanda  si
producono  sin  dal  momento  della  prima   notificazione.   Se   la
rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina  la  cancellazione
della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo
307, comma terzo. 
La costituzione del conventuo sana i vizi della citazione  e  restano
salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo  comma;
tuttavia,  se  il  convenuto  deduce  l'inosservanza  dei  termini  a
comparire o la mancanza  dell'avvertimento  previsto  dal  numero  7)
dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova  udienza  nel  rispetto
dei termini. 
La citazione e' altresi' nulla se e' omesso o  risulta  assolutamente
incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero
se manca l'esposizione dei fatti di cui al  numero  4)  dello  stesso
articolo. 
Il giudice, rilevata la nullita' ai sendi del comma precedente, fissa
all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se  il
convenuto si e' costituito, per integrare la domanda.  Restano  ferme
le decadenze maturate e salvi i diritti  quesiti  anteriormente  alla
rinnovazione o alla integrazione. 
Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo 183  e  si  applica  l'articolo
167".