Art. 10. 
                  Consiglio universitario nazionale 
  1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di
rappresentanza delle universita' italiane. 
  2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti
di carattere generale di competenza del Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine: 
    a) al coordinamento tra le sedi universitarie; 
    b)   al   reclutamento,   ivi   compresa   la   definizione   dei
raggruppamenti discilinari, e allo stato giuridico dei  professori  e
ricercatori universitari; 
    c) alla ripartizione tra le universita' dei  fondi  destinati  al
finanziamento della ricerca scientifica; 
    d)  alla  definizione  e   all'aggiornamento   della   disciplina
nazionale in materia di ordinamenti didattici; 
    e) al piano triennale di sviluppo dell'universita'. 
  3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2,  il  CUN
si avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo 67 del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che,  per  la
ripartizione del 40  per  cento  dei  fondi  destinati  alla  ricerca
scientifica  di  cui  all'articolo  65  dello  stesso   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante. 
  4. Il CUN e' composto da: 
    a) trenta membri eletti  in  rappresentanza  delle  aree  di  cui
all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382; 
    b) otto rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori
delle universita' italiane; 
    c) otto studenti eletti  dagli  studenti  iscritti  ai  corsi  di
laurea e di diploma; 
    d) cinque membri eletti dal personale tecnico  ed  amministrativo
delle universita'; 
    e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore
o  tecnico  ed  amministrativo  delle  universita',   designati   dal
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); 
    f) un membro, non appartenente al personale docente,  ricercatore
o  tecnico  ed  amministrativo  delle  universita',   designato   dal
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). 
  5. I rappresentanti  degli  studenti  e  del  personale  tecnico  e
amministrativo nel CUN e nei comitati consultivi non partecipano alle
deliberazioni relative alle lettere b) e c) del comma 2. 
  6. Le modalita' di elezione e di designazione dei componenti di cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, anche al fine di  garantire
una rappresentanza delle aree proporzionale alla loro  consistenza  e
una equilibrata  presenza  delle  diverse  componenti  e  delle  sedi
universitarie  presenti  nel  territorio,  nonche'   l'organizzazione
interna e il funzionamento del CUN sono disciplinati con  regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di  cui  alla
lettera a) e' comunque attribuito  ai  professori  e  ai  ricercatori
afferenti  a  ciascuna  area.  Sullo  schema  di  regolamento,   dopo
l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, esprimono parere le
competenti Commissioni permanenti della Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
  7. I componenti del CUN sono  nominati  con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in
carica quattro anni e non sono immediatamente  rieleggibili.  Il  CUN
elegge il presidente tra i suoi componenti. 
  8. A modifica di quanto previsto dall'articolo 67 del  decreto  del
Presidente della Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  di  ciascun
comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei
ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti
appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e
corsi di  laurea  e  di  diploma  in  proporzione  analoga  a  quella
risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza  dei  gruppi
di discipline e dei corsi ai comitati e le modalita' di elezione sono
determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentito il CUN. 
  9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori  e  dei
ricercatori, il CUN elegge nel suo  seno  una  corte  di  disciplina,
composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari,
da due professori  associati  e  da  due  ricercatori.  Per  ciascuna
categoria di membri sono  eletti  altrettanti  membri  supplenti  che
sostituiscono i titolari in caso di  impedimento  o  di  assenza.  Il
presidente, in caso di impedimento o di assenza,  e'  sostituito  dal
professore piu' anziano in ruolo. A parita' di  anzianita'  di  ruolo
prevale il piu'  anziano  di  eta'.  La  corte  si  riunisce  con  la
partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che  si  proceda
nei confronti dei professori  ordinari;  con  la  partecipazione  dei
professori ordinari ed associati  se  si  procede  nei  confronti  di
professori associati; con la partecipazione dei  professori  ordinari
ed associati e dei  ricercatori  se  si  procede  nei  confronti  dei
ricercatori.  Nel  caso  di  concorso  nella  stessa  infrazione   di
appartenenti  a  categoria  diverse,  il  collegio  giudica  con   la
partecipazione dei  membri  la  cui  presenza  e'  richiesta  per  il
giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni
di  relatore  sono  assolte  da  un  rappresentante  dell'universita'
interessata  designato  dal  rettore.  L'articolo  2  della  legge  7
febbraio 1979, n. 31, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 10:
             -  Per  il  testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 382/1980 si
          veda la precedente nota all'art. 9.
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale  potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -  La legge n. 31/1979 reca: "Istituzione e composizione
          transitoria del Consiglio universitario nazionale,  nonche'
          nuove   norme   sui   concorsi   per  posti  di  professore
          universitario di ruolo".