Art. 10. Consiglio universitario nazionale 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di rappresentanza delle universita' italiane. 2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine: a) al coordinamento tra le sedi universitarie; b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti discilinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari; c) alla ripartizione tra le universita' dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica; d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici; e) al piano triennale di sviluppo dell'universita'. 3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante. 4. Il CUN e' composto da: a) trenta membri eletti in rappresentanza delle aree di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; b) otto rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane; c) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma; d) cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle universita'; e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle universita', designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); f) un membro, non appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle universita', designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). 5. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel CUN e nei comitati consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere b) e c) del comma 2. 6. Le modalita' di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonche' l'organizzazione interna e il funzionamento del CUN sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) e' comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, esprimono parere le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti. 8. A modifica di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai comitati e le modalita' di elezione sono determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN. 9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito dal professore piu' anziano in ruolo. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'. La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori associati; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categoria diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza e' richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'universita' interessata designato dal rettore. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, e' abrogato.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 382/1980 si veda la precedente nota all'art. 9. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - La legge n. 31/1979 reca: "Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonche' nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo".