Art. 10.
Consiglio universitario nazionale
1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di
rappresentanza delle universita' italiane.
2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti
di carattere generale di competenza del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:
a) al coordinamento tra le sedi universitarie;
b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei
raggruppamenti discilinari, e allo stato giuridico dei professori e
ricercatori universitari;
c) alla ripartizione tra le universita' dei fondi destinati al
finanziamento della ricerca scientifica;
d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina
nazionale in materia di ordinamenti didattici;
e) al piano triennale di sviluppo dell'universita'.
3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN
si avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la
ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca
scientifica di cui all'articolo 65 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante.
4. Il CUN e' composto da:
a) trenta membri eletti in rappresentanza delle aree di cui
all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382;
b) otto rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori
delle universita' italiane;
c) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di
laurea e di diploma;
d) cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo
delle universita';
e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore
o tecnico ed amministrativo delle universita', designati dal
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
f) un membro, non appartenente al personale docente, ricercatore
o tecnico ed amministrativo delle universita', designato dal
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
5. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e
amministrativo nel CUN e nei comitati consultivi non partecipano alle
deliberazioni relative alle lettere b) e c) del comma 2.
6. Le modalita' di elezione e di designazione dei componenti di cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, anche al fine di garantire
una rappresentanza delle aree proporzionale alla loro consistenza e
una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi
universitarie presenti nel territorio, nonche' l'organizzazione
interna e il funzionamento del CUN sono disciplinati con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla
lettera a) e' comunque attribuito ai professori e ai ricercatori
afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo
l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, esprimono parere le
competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in
carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN
elegge il presidente tra i suoi componenti.
8. A modifica di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di ciascun
comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei
ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti
appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e
corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella
risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi
di discipline e dei corsi ai comitati e le modalita' di elezione sono
determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentito il CUN.
9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei
ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina,
composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari,
da due professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna
categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che
sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il
presidente, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito dal
professore piu' anziano in ruolo. A parita' di anzianita' di ruolo
prevale il piu' anziano di eta'. La corte si riunisce con la
partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda
nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei
professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di
professori associati; con la partecipazione dei professori ordinari
ed associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei
ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di
appartenenti a categoria diverse, il collegio giudica con la
partecipazione dei membri la cui presenza e' richiesta per il
giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni
di relatore sono assolte da un rappresentante dell'universita'
interessata designato dal rettore. L'articolo 2 della legge 7
febbraio 1979, n. 31, e' abrogato.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 382/1980 si
veda la precedente nota all'art. 9.
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- La legge n. 31/1979 reca: "Istituzione e composizione
transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonche'
nuove norme sui concorsi per posti di professore
universitario di ruolo".