Art. 11. 
                         Autonomia didattica 
 
  1. L'ordinamento degli studi  dei  corsi  di  cui  all'articolo  1,
nonche' dei corsi e delle attivita' formative di cui all'articolo  6,
comma 2, e' disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli
ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di  ateneo".
Il regolamento e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle
strutture didattiche, ed e' inviato al Ministero  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  per  l'approvazione.  Il
Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal
ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato
il regolamento si intende approvato. Il regolamento  e'  emanato  con
decreto del rettore. 
  2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con  apposito
regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo e  nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione dei corsi di
diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di
dottorato di ricerca, i piani di  studio  con  relativi  insegnamenti
fondamentali obbligatori, i  moduli  didattici,  la  tipologia  delle
forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento  a  distanza,
le forme di tutorato, le  prove  di  valutazione  della  preparazione
degli studenti e  la  composizione  delle  relative  commissioni,  le
modalita' degli obblighi  di  frequenza  anche  in  riferimento  alla
condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilita'  di
iscrizione ai fuori corso, fatta salva la  posizione  dello  studente
lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili  per  il  conseguimento  di
diplomi, nonche' la propedeuticita'  degli  insegnamenti  stessi,  le
attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di
un sistema di crediti didattici  finalizzati  al  riconoscimento  dei
corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di
quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d). 
  3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'universita', tenuto anche
conto delle  proposte  delle  universita',  deliberate  dagli  organi
competenti,  puo'  essere  previsto  il   sostegno   finanziario   ad
iniziative di  istruzione  universitaria  a  distanza  attuate  dalle
universita' anche in forma consortile con il concorso di  altri  enti
pubblici e privati, nonche' a programmi e a  strutture  nazionali  di
ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture  possono  essere
costituite con decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.