Art. 11.
Autonomia didattica
1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1,
nonche' dei corsi e delle attivita' formative di cui all'articolo 6,
comma 2, e' disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli
ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo".
Il regolamento e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle
strutture didattiche, ed e' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il
Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal
ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato
il regolamento si intende approvato. Il regolamento e' emanato con
decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito
regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo e nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione dei corsi di
diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di
dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti
fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle
forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza,
le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione
degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le
modalita' degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla
condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilita' di
iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente
lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di
diplomi, nonche' la propedeuticita' degli insegnamenti stessi, le
attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di
un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei
corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di
quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d).
3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'universita', tenuto anche
conto delle proposte delle universita', deliberate dagli organi
competenti, puo' essere previsto il sostegno finanziario ad
iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle
universita' anche in forma consortile con il concorso di altri enti
pubblici e privati, nonche' a programmi e a strutture nazionali di
ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere
costituite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.