Art. 12. 
                        Attivita' di docenza 
 
  1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto  previsto  dagli
articoli 1, 9 e 10 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni,  e  dall'articolo  4
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.  162,
adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma  universitario  e
nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  a),  e  comma  2,
della presente legge. I ricercatori  confermati,  a  integrazione  di
quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente
della Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  adempiono  ai  compiti
didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla  presente  legge,
secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4, 5,  6  e  7  del  presente
articolo. 
  2.  E'  altresi'  compito  istituzionale  dei  professori   e   dei
ricercatori  guidare  il  processo  di  formazione  culturale   dello
studente secondo quanto previsto  dal  sistema  di  tutorato  di  cui
all'articolo 13. 
  3. Ferma restando per i professori la responsabilita' didattica  di
un corso  relativo  ad  un  insegnamento,  le  strutture  didattiche,
secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono  ai
professori e ai ricercatori confermati, con le modalita'  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con
il  consenso  dell'interessato,  l'affidamento  e  la  supplenza   di
ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto  ad  alcuna
riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve  in  ogni  caso
assicurare la piena  utilizzazione  nelle  strutture  didattiche  dei
professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni  previsti
dalle rispettive norme di stato giuridico. 
  4.  I  ricercatori  confermati  possono  essere  componenti   delle
commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma  universitario,
di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea. 
  5. Il primo comma dell'articolo  114  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  11  luglio   1980,   n.   382,   gia'   sostituito
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, e' sostituito dal
seguente: 
  "Gli  affidamenti  e  le   supplenze   possono   essere   conferite
esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori  confermati  del
medesimo  settore  scientifico-disciplinare  o  di  settore   affine,
appartenenti  alla  stessa  facolta';  in  mancanza,   con   motivata
deliberazione, a professori di ruolo e a  ricercatori  confermati  di
altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra  universita'.
Nell'attribuzione  delle  supplenze,  in  presenza  di   domande   di
professori di ruolo e  di  ricercatori  confermati,  appartenenti  al
medesimo settore scientifico-disciplinare,  va  data  preferenza,  da
parte del consiglio di facolta', a quelle presentate dai professori". 
  6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di  norma
sdoppiati ogni qualvolta il numero degli  esami  sostenuti  nell'anno
precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli  iscritti  nell'anno
in corso  e  gli  iscritti  dell'anno  precedente,  supera  250.  Gli
insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai  professori  e  dai
ricercatori confermati per supplenza o per affidamento. 
  7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino
nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i  professori
e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti  a  titolo
gratuito. Le supplenze e gli  affidamenti  che  superino  i  predetti
limiti possono essere retribuiti esclusivamente con  oneri  a  carico
degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  fatta
salva  la  possibilita'  di  quanto   previsto   dal   quinto   comma
dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382. 
  8. L'istituto del contratto previsto  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982,  n.  162,  si  estende  ai  corsi  di
diploma universitario. Per i professori a contratto  sono  rispettate
le incompatibilita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 12:
             -  Il  testo  degli articoli 1, 9 (cosi' come modificato
          dall'art. 1 della legge 13 agosto 1984,  n.  477),  10,  13
          (come  modificato  dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1985,
          n. 705), 30, 31, 32 e  114  (come  modificato  dall'art.  3
          della  legge  n.  477/1984  e come ulteriormente modificato
          dalla presente legge) del D.P.R. n. 382/1980 (per il titolo
          si veda la nota all'art. 9) e' il seguente:
             "Art. 1 (Ruolo dei professori universitari e istituzione
          del ruolo dei  ricercatori).  -  Il  ruolo  dei  professori
          universitari comprende le seguenti fasce:
               a) professori straordinari e ordinari;
               b) professori associati.
             Le  norme  di  cui  ai  successivi  articoli assicurano,
          nell'unitarieta' della funzione docente, la distinzione dei
          compiti  e  delle responsabilita' dei professori ordinari e
          di  quelli  associati,  inquadrandoli  in  due   fasce   di
          carattere  funzionale,  con  uguale  garanzia  di  liberta'
          didattica e di ricerca.
             I  professori universitari di ruolo adempiono ai compiti
          didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma,  nelle
          scuole  speciali  e  nelle  scuole di specializzazione e di
          perfezionamento.
             Possono  essere  chiamati  a cooperare alle attivita' di
          docenza professori a contratto,  ai  sensi  del  successivo
          art. 25.
             E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari.
             Non  e'  consentito  il  conferimento  di  incarichi  di
          insegnamento".
             "Art.   9  (Utilizzazione  temporanea  per  insegnamenti
          diversi  da  quello  di  titolarita').  -   Il   professore
          ordinario,    nella    salvaguardia   della   liberta'   di
          insegnamento e di ricerca  e  con  il  suo  consenso,  puo'
          essere  temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa
          facolta' o scuola o dipartimento per lo  svolgimento  delle
          attivita' didattiche previste nei successivi commi.
             In base ai programmi determinati ai sensi del precedente
          art. 7, al professore ordinario puo' essere affidato con il
          suo    consenso    lo    svolgimento,    in    sostituzione
          dell'insegnamento di  cui  e'  titolare,  di  un  corso  di
          insegnamento  in  materia  diversa  purche'  compresa nello
          stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti
          riconosciuti  affini dal Consiglio universitario nazionale.
          Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere
          l'insegnamento  di  cui  e' titolare. I professori ordinari
          titolari di corsi non seguiti sono  tenuti  a  svolgere  un
          secondo insegnamento.
             Al  professore  ordinario  puo' altresi' essere affidato
          con il suo consenso lo svolgimento di attivita'  didattiche
          aggiuntive  rispetto  a  quello  dei  corsi di insegnamento
          previsti  per  il  conseguimento  del  diploma  di  laurea,
          incluse le attivita' relative ai corsi nelle scuole dirette
          a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento e
          le  attivita'  relative agli studi per il conseguimento del
          dottorato  di  ricerca,  ove  istituito.  Il  consiglio  di
          facolta', sempre nell'ambito della programmazione didattica
          annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette
          attivita'  didattiche tra i professori interessati e con il
          loro consenso, in  modo  da  distribuire  uniformemente  il
          carico didattico.
             In   ogni   caso  l'impegno  didattico  complessivamente
          considerato  del  professore  non  puo'  essere   inferiore
          all'impegno  orario  per l'attivita' didattica previsto dal
          successivo art. 10.
             I  consigli  delle  facolta'  o  scuole possono altresi'
          affidare a titolo gratuito ai professori ordinari,  con  il
          loro  consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della
          stessa facolta', lo svolgimento di un secondo  insegnamento
          per materia affine.
             In  caso  di indisponibilita' dei titolari, e sempre che
          sia necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia
          possibile   provvedere   diversamente,   i  consigli  delle
          facolta' possono per i posti di ruolo i cui titolari  siano
          indisponibili  conferire supplenze, con il loro consenso, a
          professori appartenenti alla stessa facolta'  della  stessa
          materia  o  di  materie  che, sulla base dei raggruppamenti
          concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale,
          sia  da  considerare  affine;  in  mancanza,  con  motivata
          deliberazione  in  relazione  alla  effettiva   necessita',
          previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a
          professori di altra facolta' della stessa universita'  o  a
          professori  di  altra  universita'. La supplenza svolta nei
          limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo
          art. 10 e' affidata a titolo gratuito".
             "Art.  10  (Doveri  didattici  dei  professori). - Fermi
          restando tutti gli altri obblighi  previsti  dalle  vigenti
          disposizioni,   i  professori  ordinari  per  le  attivita'
          didattiche, compresa  la  partecipazione  alle  commissioni
          d'esame  e alle commissioni di laurea, devono assicurare la
          loro presenza per non meno di 250 ore  annuali  distribuite
          in  forma  e  secondo  modalita'  da  definire ai sensi del
          secondo comma del precedente art. 7.
             Sono  altresi'  tenuti ad assicurare il loro impegno per
          la partecipazione  agli  organi  collegiali  e  di  governo
          dell'Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia.
          I professori a tempo pieno sono tenuti anche a garantire la
          loro  presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le
          attivita'  di  cui  al  successivo  comma  quarto   e   per
          l'assolvimento di compiti organizzativi interni.
             La   ripartizione   di   tali  attivita'  e  compiti  e'
          determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra
          i  consigli  di  facolta'  e  di  corso  di  laurea, con il
          consenso del professore interessato.
             Le  attivita'  didattiche comprendono sia lo svolgimento
          dell'insegnamento  nelle  varie  forme  previste,  sia   lo
          svolgimento,  nell'ambito  di  appositi servizi predisposti
          dalle  facolta',  di  compiti  di  orientamento   per   gli
          studenti,  con particolare riferimento alla predisposizione
          dei  piani  di  studio,  ai  fini  anche  delle   opportune
          modifiche   ed   integrazioni   sulla  base  dei  risultati
          conseguiti  dagli  studenti  stessi  e  delle  loro  meglio
          individuate attitudini e sopravvenute esigenze".
              "Art.  13  (Aspettativa  obbligatoria per situazioni di
          incompatibilita'). - Ferme restando le disposizioni vigenti
          in  materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore
          con  altri  impieghi  pubblici  o  privati,  il  professore
          ordinario  e'  collocato  d'ufficio  in  aspettativa per la
          durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti
          casi:
              1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
              2)  nomina  alla carica di Presidente del Consiglio dei
          Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
              3)   nomina   a   componente  delle  istituzioni  delle
          comunita' europee;
              4) (soppresso);
              5)  nomina a presidente o vice presidente del Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro;
              6) (soppresso);
              7)  nomina  a  presidente  o  componente  della  giunta
          regionale e a presidente del consiglio regionale;
              8) nomina a presidente della giunta provinciale;
              9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
              10)    nomina    alle   cariche   di   presidente,   di
          amministratore  delegato  di  enti  pubblici  a   carattere
          nazionale,  interregionale  o  regionale,  di enti pubblici
          economici, di societa' a partecipazione pubblica,  anche  a
          fini  di  lucro.  Restano  in  ogni caso escluse le cariche
          comunque direttive  di  enti  a  carattere  prevalentemente
          culturale  o  scientifico  e  la presidenza, sempre che non
          remunerata, di case editrici di pubblicazioni  a  carattere
          scientifico;
              11)  nomina  a direttore, condirettore e vice direttore
          di giornale quotidiano o  a  posizione  corrispondente  del
          settore dell'informazione radio-televisiva;
              12)  nomina  a  presidente  o  segretario  nazionale di
          partiti rappresentati in Parlamento;
              13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16
          del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque  previsti  da
          altre  leggi  presso  le  amministrazioni  dello  Stato, le
          pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
             Hanno    diritto    a    richiedere    una   limitazione
          dell'attivita'  didattica  i  professori  di   ruolo,   che
          ricoprano  la  carica  di  rettore, pro-rettore, preside di
          facolta' e direttori  di  dipartimento,  di  presidente  di
          consiglio  di  corso di laurea, di componente del Consiglio
          universitario nazionale. La  limitazione  e'  concessa  con
          provvedimento  del Ministro della pubblica istruzione e non
          dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
             Il   professore  che  venga  a  trovarsi  in  una  delle
          situazioni di incompatibilita' di cui ai  precedenti  commi
          deve   darne   comunicazione,  all'atto  della  nomina,  al
          rettore, che adotta il  provvedimento  di  collocamento  in
          aspettativa  per  la  durata  della  carica,  del mandato o
          dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa  e'  corrisposto
          il  trattamento  economico previsto dalle norme vigenti per
          gli impiegati civili dello Stato che versano in  una  delle
          situazioni  indicate  nel  primo  comma.  E' fatto salvo il
          disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
          1980,   n.   146.   In   mancanza   di   tali  disposizioni
          l'aspettativa e' senza assegni.
             Il  periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo
          sia senza assegni, e'  utile  ai  fini  della  progressione
          nella   carriera,   del  trattamento  di  quiescenza  e  di
          previdenza  secondo  le  norme   vigenti,   nonche'   della
          maturazione  dello  straordinariato ai sensi del precedente
          art. 6.
             Qualora    l'incarico   per   il   quale   e'   prevista
          l'aspettativa  senza  assegni  non   comporti,   da   parte
          dell'ente,  istituto  o  societa', la corresponsione di una
          indennita' di carica si applicano, a far tempo dal  momento
          in   cui   e'  cominciata  a  decorrere  l'aspettativa,  le
          disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966,  n.  1078.
          Qualora  si  tratti degli incarichi previsti ai numeri 10),
          11), e 12) del presente articolo, gli oneri di  cui  al  n.
          3),  dell'art.  3  della  citata legge 12 dicembre 1966, n.
          1078, sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
             I  professori  collocati  in  aspettativa  conservano il
          titolo  a  partecipare   agli   organi   universitari   cui
          appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
          e quarto comma, della legge 18 marzo  1958,  n.  311;  essi
          mantengono  il  solo  elettorato  attivo  per la formazione
          delle  commissioni  di  concorso  e  per  l'elezione  delle
          cariche  accademiche  previste dal precedente secondo comma
          ed  hanno  la  possibilita'   di   svolgere,   nel   quadro
          dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
          di  laurea,  di  dottorato  di  ricerca,  delle  scuole  di
          specializzazione  e  delle scuole a fini speciali, cicli di
          conferenze e di  lezioni  ed  attivita'  seminariali  anche
          nell'ambito  dei  corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa
          con il titolare del  corso,  del  quale  e'  comunque  loro
          preclusa  la  titolarita'.  E' garantita loro, altresi', la
          possibilita'  di  svolgere  attivita'  di   ricerca   anche
          applicativa,  con  modalita' da determinare d'intesa tra il
          professore  ed  il  consiglio  di  facolta'  e  sentito  il
          consiglio  di  istituto o di dipartimento, ove istituito, e
          di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
          concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle
          commissioni di concorso sono fatte salve le  situazioni  di
          incompatibilita'  che  si  verifichino successivamente alla
          nomina dei componenti delle commissioni.
             Il  presente  articolo  si  applica  anche ai professori
          collocati fuori ruolo per limiti di eta'".
              "Art.    30   (Dotazione   organica   del   ruolo   dei
          ricercatori).  -  La  dotazione  organica  del  ruolo   dei
          ricercatori  universitari  e' di 16.000 posti, di cui 4.000
          da assegnare per concorsi liberi. Di  questi  ultimi  2.000
          saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i
          restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83.
             I  posti  destinati a concorso libero sono ripartiti fra
          le facolta' delle  varie  universita'  secondo  criteri  di
          programmazione  che tengano conto delle esigenze funzionali
          dei corsi di laurea  delle  facolta'  stesse,  nonche'  dei
          posti  assegnati  in  seguito  ai  giudizi di idoneita' ove
          espletati. La ripartizione e' effettuata  con  decreto  del
          Ministro  della  pubblica  istruzione, sentito il Consiglio
          universitario nazionale.
             Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione
          dei posti di ricercatori da mettere a concorso  libero  per
          facolta'  e  per  gruppi  di  discipline,  si terra' conto,
          nell'ambito dei criteri generali  anche  del  numero  degli
          appartenenti  alle categorie di cui all'art. 58 per i quali
          le facolta' attestino la  continuazione  dell'attivita'  di
          ricerca  e  che  non  abbiano,  per  anzianita',  titolo  a
          partecipare ai giudizi di idoneita'".
             "Art.  31  (Conferma  dei ricercatori universitari). - I
          ricercatori universitari dopo tre anni  dall'immissione  in
          ruolo,  sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte
          di   una   commissione   nazionale   composta   per    ogni
          raggruppamento  di  discipline, da tre professori di ruolo,
          di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un
          numero   triplo   di   docenti   designati   dal  Consiglio
          universitario  nazionale,  tra  i  docenti  del  gruppo  di
          discipline.
             La   commissione   valuta   l'attivita'   scientifica  e
          didattica integrativa svolta dal ricercatore  nel  triennio
          sulla  base  di  una  motivata  relazione  del consiglio di
          facolta' o del dipartimento.
             Se  il giudizio e' favorevole, il ricercatore e' immesso
          nella fascia dei ricercatori  confermati  che  e'  compresa
          nella  dotazione organica di cui al precedente articolo 30.
          Se il giudizio e' sfavorevole,  puo'  essere  ripetuto  una
          sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio e'
          sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al  ruolo.
             Coloro  che non superano il secondo giudizio di conferma
          possono avvalersi, a domanda, della facolta'  di  passaggio
          ad  altra amministrazione, disciplinata dal successivo art.
          120".
             "Art.  32  (Compiti  dei  ricercatori universitari). - I
          ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della
          ricerca  scientifica  universitaria  e  assolvono a compiti
          didattici integrativi dei corsi di insegnamento  ufficiali.
          Tra   tali  compiti  sono  comprese  le  esercitazioni,  la
          collaborazione con gli studenti  nelle  ricerche  attinenti
          alle    tesi   di   laurea   e   la   partecipazione   alla
          sperimentazione di nuove modalita' di insegnamento ed  alle
          connesse attivita' tutoriali.
             I  ricercatori  confermati possono accedere direttamente
          ai  fondi  per  la  ricerca  scientifica,  sia  a   livello
          nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di
          ricerca scientifica  su  temi  di  loro  scelta  e  possono
          partecipare   ai   programmi  di  ricerca  delle  strutture
          universitarie  in  cui  sono  inseriti.  Possono   altresi'
          svolgere,  oltre ai compiti didattici, di cui al precedente
          comma,  cicli  di  lezioni  interne  ai  corsi  attivati  e
          attivita'  di  seminario  secondo  modalita'  definite  dal
          consiglio del corso di laurea e d'intesa con  i  professori
          titolari  degli  insegnamenti  ufficiali.  Possono altresi'
          partecipare  alle  commissioni  d'esame  di  profitto  come
          cultori della materia.
             I  consigli  delle  facolta'  dalle  quali i ricercatori
          dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni  e
          le  modalita' di esercizio delle funzioni scientifiche e di
          quelle didattiche.
             Per  le  funzioni didattiche il ricercatore e' tenuto ad
          un impegno per non piu'  di  250  ore  annue  annotate  dal
          ricercatore  medesimo  in apposito registro. Il ricercatore
          e' inoltre tenuto ad  assicurare  il  suo  impegno  per  le
          attivita'  collegiali  negli  Atenei,  ove  investito della
          relativa rappresentanza.
             Le   predette   modalita'   sono  definite,  sentito  il
          ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea,
          per  quanto concerne le attivita' didattiche, e, per quanto
          concerne la ricerca scientifica  e  l'accesso  ai  relativi
          fondi,   dal   dipartimento,   se  costituito,  ovvero  dal
          consiglio di istituto nel quale il ricercatore e'  inserito
          per la ricerca".
             "Art. 114 (Conferimento di supplenze). - Gli affidamenti
          e le supplenze possono essere  conferite  esclusivamente  a
          professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo
          settore  scientifico-disciplinare  o  di  settore   affine,
          appartenenti   alla   stessa  facolta';  in  mancanza,  con
          motivata  deliberazione,  a  professori  di   ruolo   e   a
          ricercatori  confermati  di  altra  facolta'  della  stessa
          universita' ovvero di altra universita'.  Nell'attribuzione
          delle  supplenze,  in  presenza di domande di professori di
          ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo
          settore  scientifico-disciplinare,  va  data preferenza, da
          parte del consiglio di facolta', a  quelle  presentate  dai
          professori.
             Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite
          con  deliberazione  del  consiglio  di  facolta',  che   le
          adottera'  a  maggioranza  assoluta. La deliberazione dara'
          ragione delle valutazioni comparative in base alle quali e'
          stata  operata  la  scelta  tra coloro che hanno presentato
          domanda per il conferimento della supplenza.
             Per  il periodo di effettivo svolgimento della supplenza
          e' dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla meta'
          dello  stipendio  lordo  spettante  al professore associato
          alla classe iniziale del livello retributivo.
             Fino  all'adozione delle norme delegate che provvedono a
          rivedere gli ordinamenti delle scuole  a  fini  speciali  e
          delle  scuole  di specializzazione e perfezionamento, nulla
          e' innovato, per l'attribuzione degli insegnamenti in dette
          scuole,  negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto
          nel presente decreto. Per  gli  insegnamenti  eventualmente
          attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste
          dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno".
             -  Il  testo  dell'art. 4 del D.P.R. n. 162/1982 (per il
          titolo si veda la nota all'art. 4) e' il seguente:
             "Art.  4 (Organizzazione didattica). - Fino a quando non
          interverra' la legge prevista dall'ultimo  comma  dell'art.
          93  del  decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980,  n.  382,  in  ordine  al  definitivo  assetto  delle
          strutture  universitarie  a  seguito  della sperimentazione
          dipartimentale, per l'attuazione delle attivita' didattiche
          programmate  dai  consigli  delle  scuole  dirette  a  fini
          speciali  e  delle  scuole  di  specializzazione,  provvede
          ciascuna  facolta'  per  la  parte di propria competenza in
          relazione a quanto previsto dallo statuto, ai  sensi  degli
          articoli 7, 9 e 32, comma terzo, del decreto del Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382.
             L'attivita'   didattica   dei  professori  straordinari,
          ordinari ed associati nei corsi delle scuole dirette a fini
          speciali  e  nelle  scuole  di specializzazione costituisce
          adempimento dei propri doveri didattici.
             L'impegno    didattico   dei   professori   ordinari   e
          straordinari  nei  corsi  di  laurea  e  nelle  scuole   di
          specializzazione  non puo' comunque essere inferiore ai due
          terzi del loro complessivo impegno orario.
             La   ripartizione   di   tali  attivita'  e  compiti  e'
          determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra
          il  consiglio  di  facolta' e il consiglio della scuola, ai
          sensi dell'art. 10, comma  terzo,  del  citato  decreto  11
          luglio 1980, n. 382.
             L'attivita'   didattica  dei  ricercatori  nelle  scuole
          dirette a fini speciali costituisce adempimento dei  propri
          doveri  didattici  nell'ambito dell'impegno orario previsto
          dal quarto comma dell'art.  32 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382, e secondo le
          modalita' di cui al terzo comma dello stesso art.  32.
             Alle  scuole  dirette  a fini speciali ed alle scuole di
          specializzazione si applica il disposto  dell'art.  25  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
          382, oltre quanto previsto  dall'art.  39  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833.
             Nelle  predette scuole, eventuali attivita' didattiche a
          prevalente carattere tecnico-pratico connesse  a  specifici
          insegnamenti  professionali sono conferite con contratto di
          diritto privato a tempo determinato secondo le modalita' di
          cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382. La  durata  e  la  misura  potranno
          superare  il  limite  ivi  previsto  in  caso di comprovata
          necessita' e previo nulla  osta  del  rettore  che  ne  da'
          comunicazione al Ministero della pubblica istruzione".