Art. 12. Attivita' di docenza 1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. 2. E' altresi' compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13. 3. Ferma restando per i professori la responsabilita' didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico. 4. I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea. 5. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gia' sostituito dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, e' sostituito dal seguente: "Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facolta'; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra universita'. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facolta', a quelle presentate dai professori". 6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per affidamento. 7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilita' di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Note all'art. 12: - Il testo degli articoli 1, 9 (cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 477), 10, 13 (come modificato dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705), 30, 31, 32 e 114 (come modificato dall'art. 3 della legge n. 477/1984 e come ulteriormente modificato dalla presente legge) del D.P.R. n. 382/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 9) e' il seguente: "Art. 1 (Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori). - Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce: a) professori straordinari e ordinari; b) professori associati. Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nell'unitarieta' della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilita' dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di liberta' didattica e di ricerca. I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento. Possono essere chiamati a cooperare alle attivita' di docenza professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25. E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari. Non e' consentito il conferimento di incarichi di insegnamento". "Art. 9 (Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarita'). - Il professore ordinario, nella salvaguardia della liberta' di insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, puo' essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa facolta' o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attivita' didattiche previste nei successivi commi. In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al professore ordinario puo' essere affidato con il suo consenso lo svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento di cui e' titolare, di un corso di insegnamento in materia diversa purche' compresa nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale. Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di cui e' titolare. I professori ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento. Al professore ordinario puo' altresi' essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di attivita' didattiche aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento previsti per il conseguimento del diploma di laurea, incluse le attivita' relative ai corsi nelle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento e le attivita' relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di facolta', sempre nell'ambito della programmazione didattica annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette attivita' didattiche tra i professori interessati e con il loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico didattico. In ogni caso l'impegno didattico complessivamente considerato del professore non puo' essere inferiore all'impegno orario per l'attivita' didattica previsto dal successivo art. 10. I consigli delle facolta' o scuole possono altresi' affidare a titolo gratuito ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della stessa facolta', lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine. In caso di indisponibilita' dei titolari, e sempre che sia necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia possibile provvedere diversamente, i consigli delle facolta' possono per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facolta' della stessa materia o di materie che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessita', previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facolta' della stessa universita' o a professori di altra universita'. La supplenza svolta nei limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo art. 10 e' affidata a titolo gratuito". "Art. 10 (Doveri didattici dei professori). - Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, i professori ordinari per le attivita' didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annuali distribuite in forma e secondo modalita' da definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7. Sono altresi' tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia. I professori a tempo pieno sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le attivita' di cui al successivo comma quarto e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni. La ripartizione di tali attivita' e compiti e' determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra i consigli di facolta' e di corso di laurea, con il consenso del professore interessato. Le attivita' didattiche comprendono sia lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, sia lo svolgimento, nell'ambito di appositi servizi predisposti dalle facolta', di compiti di orientamento per gli studenti, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di studio, ai fini anche delle opportune modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti stessi e delle loro meglio individuate attitudini e sopravvenute esigenze". "Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita'). - Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi: 1) elezione al Parlamento nazionale od europeo; 2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato; 3) nomina a componente delle istituzioni delle comunita' europee; 4) (soppresso); 5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 6) (soppresso); 7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale; 8) nomina a presidente della giunta provinciale; 9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia; 10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico; 11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva; 12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento; 13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici. Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica i professori di ruolo, che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione e' concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa e' senza assegni. Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, e' utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6. Qualora l'incarico per il quale e' prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11), e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3), dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o societa'. I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale e' comunque loro preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facolta' e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilita' che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni. Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di eta'". "Art. 30 (Dotazione organica del ruolo dei ricercatori). - La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari e' di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83. I posti destinati a concorso libero sono ripartiti fra le facolta' delle varie universita' secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea delle facolta' stesse, nonche' dei posti assegnati in seguito ai giudizi di idoneita' ove espletati. La ripartizione e' effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale. Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatori da mettere a concorso libero per facolta' e per gruppi di discipline, si terra' conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le facolta' attestino la continuazione dell'attivita' di ricerca e che non abbiano, per anzianita', titolo a partecipare ai giudizi di idoneita'". "Art. 31 (Conferma dei ricercatori universitari). - I ricercatori universitari dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline. La commissione valuta l'attivita' scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio sulla base di una motivata relazione del consiglio di facolta' o del dipartimento. Se il giudizio e' favorevole, il ricercatore e' immesso nella fascia dei ricercatori confermati che e' compresa nella dotazione organica di cui al precedente articolo 30. Se il giudizio e' sfavorevole, puo' essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio e' sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo. Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono avvalersi, a domanda, della facolta' di passaggio ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo art. 120". "Art. 32 (Compiti dei ricercatori universitari). - I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalita' di insegnamento ed alle connesse attivita' tutoriali. I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresi' svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attivita' di seminario secondo modalita' definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresi' partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia. I consigli delle facolta' dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalita' di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche. Per le funzioni didattiche il ricercatore e' tenuto ad un impegno per non piu' di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore e' inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attivita' collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza. Le predette modalita' sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attivita' didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore e' inserito per la ricerca". "Art. 114 (Conferimento di supplenze). - Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facolta'; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra universita'. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facolta', a quelle presentate dai professori. Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di facolta', che le adottera' a maggioranza assoluta. La deliberazione dara' ragione delle valutazioni comparative in base alle quali e' stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della supplenza. Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza e' dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla meta' dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo. Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla e' innovato, per l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno". - Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 162/1982 (per il titolo si veda la nota all'art. 4) e' il seguente: "Art. 4 (Organizzazione didattica). - Fino a quando non interverra' la legge prevista dall'ultimo comma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in ordine al definitivo assetto delle strutture universitarie a seguito della sperimentazione dipartimentale, per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dai consigli delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione, provvede ciascuna facolta' per la parte di propria competenza in relazione a quanto previsto dallo statuto, ai sensi degli articoli 7, 9 e 32, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. L'attivita' didattica dei professori straordinari, ordinari ed associati nei corsi delle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione costituisce adempimento dei propri doveri didattici. L'impegno didattico dei professori ordinari e straordinari nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione non puo' comunque essere inferiore ai due terzi del loro complessivo impegno orario. La ripartizione di tali attivita' e compiti e' determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra il consiglio di facolta' e il consiglio della scuola, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, del citato decreto 11 luglio 1980, n. 382. L'attivita' didattica dei ricercatori nelle scuole dirette a fini speciali costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito dell'impegno orario previsto dal quarto comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e secondo le modalita' di cui al terzo comma dello stesso art. 32. Alle scuole dirette a fini speciali ed alle scuole di specializzazione si applica il disposto dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, oltre quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nelle predette scuole, eventuali attivita' didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali sono conferite con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo le modalita' di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La durata e la misura potranno superare il limite ivi previsto in caso di comprovata necessita' e previo nulla osta del rettore che ne da' comunicazione al Ministero della pubblica istruzione".