Art. 12.
Attivita' di docenza
1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli
articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e
nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2,
della presente legge. I ricercatori confermati, a integrazione di
quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti
didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge,
secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo.
2. E' altresi' compito istituzionale dei professori e dei
ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello
studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui
all'articolo 13.
3. Ferma restando per i professori la responsabilita' didattica di
un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche,
secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai
professori e ai ricercatori confermati, con le modalita' di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con
il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di
ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna
riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso
assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei
professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti
dalle rispettive norme di stato giuridico.
4. I ricercatori confermati possono essere componenti delle
commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario,
di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.
5. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gia' sostituito
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, e' sostituito dal
seguente:
"Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite
esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del
medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine,
appartenenti alla stessa facolta'; in mancanza, con motivata
deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di
altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra universita'.
Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di
professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al
medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da
parte del consiglio di facolta', a quelle presentate dai professori".
6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma
sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno
precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno
in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli
insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai
ricercatori confermati per supplenza o per affidamento.
7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino
nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori
e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo
gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti
limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico
degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta
salva la possibilita' di quanto previsto dal quinto comma
dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.
8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di
diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate
le incompatibilita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Note all'art. 12:
- Il testo degli articoli 1, 9 (cosi' come modificato
dall'art. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 477), 10, 13
(come modificato dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1985,
n. 705), 30, 31, 32 e 114 (come modificato dall'art. 3
della legge n. 477/1984 e come ulteriormente modificato
dalla presente legge) del D.P.R. n. 382/1980 (per il titolo
si veda la nota all'art. 9) e' il seguente:
"Art. 1 (Ruolo dei professori universitari e istituzione
del ruolo dei ricercatori). - Il ruolo dei professori
universitari comprende le seguenti fasce:
a) professori straordinari e ordinari;
b) professori associati.
Le norme di cui ai successivi articoli assicurano,
nell'unitarieta' della funzione docente, la distinzione dei
compiti e delle responsabilita' dei professori ordinari e
di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di
carattere funzionale, con uguale garanzia di liberta'
didattica e di ricerca.
I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti
didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle
scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di
perfezionamento.
Possono essere chiamati a cooperare alle attivita' di
docenza professori a contratto, ai sensi del successivo
art. 25.
E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari.
Non e' consentito il conferimento di incarichi di
insegnamento".
"Art. 9 (Utilizzazione temporanea per insegnamenti
diversi da quello di titolarita'). - Il professore
ordinario, nella salvaguardia della liberta' di
insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, puo'
essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa
facolta' o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle
attivita' didattiche previste nei successivi commi.
In base ai programmi determinati ai sensi del precedente
art. 7, al professore ordinario puo' essere affidato con il
suo consenso lo svolgimento, in sostituzione
dell'insegnamento di cui e' titolare, di un corso di
insegnamento in materia diversa purche' compresa nello
stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti
riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale.
Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere
l'insegnamento di cui e' titolare. I professori ordinari
titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un
secondo insegnamento.
Al professore ordinario puo' altresi' essere affidato
con il suo consenso lo svolgimento di attivita' didattiche
aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento
previsti per il conseguimento del diploma di laurea,
incluse le attivita' relative ai corsi nelle scuole dirette
a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento e
le attivita' relative agli studi per il conseguimento del
dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di
facolta', sempre nell'ambito della programmazione didattica
annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette
attivita' didattiche tra i professori interessati e con il
loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il
carico didattico.
In ogni caso l'impegno didattico complessivamente
considerato del professore non puo' essere inferiore
all'impegno orario per l'attivita' didattica previsto dal
successivo art. 10.
I consigli delle facolta' o scuole possono altresi'
affidare a titolo gratuito ai professori ordinari, con il
loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della
stessa facolta', lo svolgimento di un secondo insegnamento
per materia affine.
In caso di indisponibilita' dei titolari, e sempre che
sia necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia
possibile provvedere diversamente, i consigli delle
facolta' possono per i posti di ruolo i cui titolari siano
indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a
professori appartenenti alla stessa facolta' della stessa
materia o di materie che, sulla base dei raggruppamenti
concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale,
sia da considerare affine; in mancanza, con motivata
deliberazione in relazione alla effettiva necessita',
previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a
professori di altra facolta' della stessa universita' o a
professori di altra universita'. La supplenza svolta nei
limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo
art. 10 e' affidata a titolo gratuito".
"Art. 10 (Doveri didattici dei professori). - Fermi
restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti
disposizioni, i professori ordinari per le attivita'
didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni
d'esame e alle commissioni di laurea, devono assicurare la
loro presenza per non meno di 250 ore annuali distribuite
in forma e secondo modalita' da definire ai sensi del
secondo comma del precedente art. 7.
Sono altresi' tenuti ad assicurare il loro impegno per
la partecipazione agli organi collegiali e di governo
dell'Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia.
I professori a tempo pieno sono tenuti anche a garantire la
loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le
attivita' di cui al successivo comma quarto e per
l'assolvimento di compiti organizzativi interni.
La ripartizione di tali attivita' e compiti e'
determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra
i consigli di facolta' e di corso di laurea, con il
consenso del professore interessato.
Le attivita' didattiche comprendono sia lo svolgimento
dell'insegnamento nelle varie forme previste, sia lo
svolgimento, nell'ambito di appositi servizi predisposti
dalle facolta', di compiti di orientamento per gli
studenti, con particolare riferimento alla predisposizione
dei piani di studio, ai fini anche delle opportune
modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati
conseguiti dagli studenti stessi e delle loro meglio
individuate attitudini e sopravvenute esigenze".
"Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilita'). - Ferme restando le disposizioni vigenti
in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore
con altri impieghi pubblici o privati, il professore
ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la
durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti
casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni delle
comunita' europee;
4) (soppresso);
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
6) (soppresso);
7) nomina a presidente o componente della giunta
regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di
amministratore delegato di enti pubblici a carattere
nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici
economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a
fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche
comunque direttive di enti a carattere prevalentemente
culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non
remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere
scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore
di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del
settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di
partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16
del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da
altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le
pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione
dell'attivita' didattica i professori di ruolo, che
ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di
facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di
consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio
universitario nazionale. La limitazione e' concessa con
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non
dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi
deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al
rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in
aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto
il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per
gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle
situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il
disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo
sia senza assegni, e' utile ai fini della progressione
nella carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della
maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente
art. 6.
Qualora l'incarico per il quale e' prevista
l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte
dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una
indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento
in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le
disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10),
11), e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n.
3), dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n.
1078, sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
I professori collocati in aspettativa conservano il
titolo a partecipare agli organi universitari cui
appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi
mantengono il solo elettorato attivo per la formazione
delle commissioni di concorso e per l'elezione delle
cariche accademiche previste dal precedente secondo comma
ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro
dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di
specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di
conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche
nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa
con il titolare del corso, del quale e' comunque loro
preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la
possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche
applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il
professore ed il consiglio di facolta' e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e
di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle
commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di
incompatibilita' che si verifichino successivamente alla
nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori
collocati fuori ruolo per limiti di eta'".
"Art. 30 (Dotazione organica del ruolo dei
ricercatori). - La dotazione organica del ruolo dei
ricercatori universitari e' di 16.000 posti, di cui 4.000
da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000
saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i
restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83.
I posti destinati a concorso libero sono ripartiti fra
le facolta' delle varie universita' secondo criteri di
programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali
dei corsi di laurea delle facolta' stesse, nonche' dei
posti assegnati in seguito ai giudizi di idoneita' ove
espletati. La ripartizione e' effettuata con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
universitario nazionale.
Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione
dei posti di ricercatori da mettere a concorso libero per
facolta' e per gruppi di discipline, si terra' conto,
nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli
appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali
le facolta' attestino la continuazione dell'attivita' di
ricerca e che non abbiano, per anzianita', titolo a
partecipare ai giudizi di idoneita'".
"Art. 31 (Conferma dei ricercatori universitari). - I
ricercatori universitari dopo tre anni dall'immissione in
ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte
di una commissione nazionale composta per ogni
raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo,
di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un
numero triplo di docenti designati dal Consiglio
universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di
discipline.
La commissione valuta l'attivita' scientifica e
didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio
sulla base di una motivata relazione del consiglio di
facolta' o del dipartimento.
Se il giudizio e' favorevole, il ricercatore e' immesso
nella fascia dei ricercatori confermati che e' compresa
nella dotazione organica di cui al precedente articolo 30.
Se il giudizio e' sfavorevole, puo' essere ripetuto una
sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio e'
sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.
Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma
possono avvalersi, a domanda, della facolta' di passaggio
ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo art.
120".
"Art. 32 (Compiti dei ricercatori universitari). - I
ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della
ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti
didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali.
Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la
collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti
alle tesi di laurea e la partecipazione alla
sperimentazione di nuove modalita' di insegnamento ed alle
connesse attivita' tutoriali.
I ricercatori confermati possono accedere direttamente
ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello
nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di
ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono
partecipare ai programmi di ricerca delle strutture
universitarie in cui sono inseriti. Possono altresi'
svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente
comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e
attivita' di seminario secondo modalita' definite dal
consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori
titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresi'
partecipare alle commissioni d'esame di profitto come
cultori della materia.
I consigli delle facolta' dalle quali i ricercatori
dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e
le modalita' di esercizio delle funzioni scientifiche e di
quelle didattiche.
Per le funzioni didattiche il ricercatore e' tenuto ad
un impegno per non piu' di 250 ore annue annotate dal
ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore
e' inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le
attivita' collegiali negli Atenei, ove investito della
relativa rappresentanza.
Le predette modalita' sono definite, sentito il
ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea,
per quanto concerne le attivita' didattiche, e, per quanto
concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi
fondi, dal dipartimento, se costituito, ovvero dal
consiglio di istituto nel quale il ricercatore e' inserito
per la ricerca".
"Art. 114 (Conferimento di supplenze). - Gli affidamenti
e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a
professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo
settore scientifico-disciplinare o di settore affine,
appartenenti alla stessa facolta'; in mancanza, con
motivata deliberazione, a professori di ruolo e a
ricercatori confermati di altra facolta' della stessa
universita' ovvero di altra universita'. Nell'attribuzione
delle supplenze, in presenza di domande di professori di
ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo
settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da
parte del consiglio di facolta', a quelle presentate dai
professori.
Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite
con deliberazione del consiglio di facolta', che le
adottera' a maggioranza assoluta. La deliberazione dara'
ragione delle valutazioni comparative in base alle quali e'
stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato
domanda per il conferimento della supplenza.
Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza
e' dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla meta'
dello stipendio lordo spettante al professore associato
alla classe iniziale del livello retributivo.
Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a
rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e
delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla
e' innovato, per l'attribuzione degli insegnamenti in dette
scuole, negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto
nel presente decreto. Per gli insegnamenti eventualmente
attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste
dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno".
- Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 162/1982 (per il
titolo si veda la nota all'art. 4) e' il seguente:
"Art. 4 (Organizzazione didattica). - Fino a quando non
interverra' la legge prevista dall'ultimo comma dell'art.
93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, in ordine al definitivo assetto delle
strutture universitarie a seguito della sperimentazione
dipartimentale, per l'attuazione delle attivita' didattiche
programmate dai consigli delle scuole dirette a fini
speciali e delle scuole di specializzazione, provvede
ciascuna facolta' per la parte di propria competenza in
relazione a quanto previsto dallo statuto, ai sensi degli
articoli 7, 9 e 32, comma terzo, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
L'attivita' didattica dei professori straordinari,
ordinari ed associati nei corsi delle scuole dirette a fini
speciali e nelle scuole di specializzazione costituisce
adempimento dei propri doveri didattici.
L'impegno didattico dei professori ordinari e
straordinari nei corsi di laurea e nelle scuole di
specializzazione non puo' comunque essere inferiore ai due
terzi del loro complessivo impegno orario.
La ripartizione di tali attivita' e compiti e'
determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra
il consiglio di facolta' e il consiglio della scuola, ai
sensi dell'art. 10, comma terzo, del citato decreto 11
luglio 1980, n. 382.
L'attivita' didattica dei ricercatori nelle scuole
dirette a fini speciali costituisce adempimento dei propri
doveri didattici nell'ambito dell'impegno orario previsto
dal quarto comma dell'art. 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e secondo le
modalita' di cui al terzo comma dello stesso art. 32.
Alle scuole dirette a fini speciali ed alle scuole di
specializzazione si applica il disposto dell'art. 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, oltre quanto previsto dall'art. 39 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
Nelle predette scuole, eventuali attivita' didattiche a
prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici
insegnamenti professionali sono conferite con contratto di
diritto privato a tempo determinato secondo le modalita' di
cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382. La durata e la misura potranno
superare il limite ivi previsto in caso di comprovata
necessita' e previo nulla osta del rettore che ne da'
comunicazione al Ministero della pubblica istruzione".