Art. 13.
Tutorato
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge ciascuna universita' provvede ad istituire con regolamento il
tutorato, sotto la responsabilita' dei consigli delle strutture
didattiche.
2. Il tutorato e' finalizzato ad orientare ed assistere gli
studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente
partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una
proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate
alle necessita', alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno
al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti,
concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli
studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attivita'
universitarie.