Art. 13. 
                              Tutorato 
 
  1. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge ciascuna universita' provvede ad istituire con  regolamento  il
tutorato, sotto  la  responsabilita'  dei  consigli  delle  strutture
didattiche. 
  2. Il  tutorato  e'  finalizzato  ad  orientare  ed  assistere  gli
studenti lungo tutto il corso degli  studi,  a  renderli  attivamente
partecipi del processo formativo, a rimuovere  gli  ostacoli  ad  una
proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative  rapportate
alle necessita', alle attitudini ed alle esigenze dei singoli. 
  3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di  sostegno
al diritto allo  studio  e  con  le  rappresentanze  degli  studenti,
concorrendo alle complessive esigenze di formazione  culturale  degli
studenti  e  alla  loro  compiuta   partecipazione   alle   attivita'
universitarie.