Art. 14. 
                  Settori scientifico-disciplinari 
  1. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  della  Repubblica,
adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica, su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi  i
comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente
della Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382,  gli  insegnamenti  sono
raggruppati in settori scientifico-disciplinari in base a criteri  di
omogeneita' scientifica e  didattica.  Sulle  proposte  del  Ministro
esprimono il  proprio  parere,  nel  termine  perentorio  di  novanta
giorni, le facolta' interessate. 
  2. Il decreto o i  decreti  di  cui  al  comma  1  stabiliscono  la
pertinenza delle  titolarita'  ai  settori  scientifico-disciplinari,
individuati ai sensi  dello  stesso  comma  1,  che  costituiranno  i
raggruppamenti concorsuali. 
 
          Nota all'art. 14:
             -  Per  il  testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 382/1980 si
          veda la precedente nota all'art. 9.