Art. 14. Settori scientifico-disciplinari 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli insegnamenti sono raggruppati in settori scientifico-disciplinari in base a criteri di omogeneita' scientifica e didattica. Sulle proposte del Ministro esprimono il proprio parere, nel termine perentorio di novanta giorni, le facolta' interessate. 2. Il decreto o i decreti di cui al comma 1 stabiliscono la pertinenza delle titolarita' ai settori scientifico-disciplinari, individuati ai sensi dello stesso comma 1, che costituiranno i raggruppamenti concorsuali.
Nota all'art. 14: - Per il testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 382/1980 si veda la precedente nota all'art. 9.