Art. 15.
Inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori
1. I professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai
fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari
definiti ai sensi dell'articolo 14.
2. L'attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli
interessati, nel rispetto della loro liberta' di insegnamento e delle
loro specifiche competenze scientifiche.
3. I professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge conservano la responsabilita' didattica del
corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la
responsabilita' di altro corso loro attribuito dal consiglio di
facolta'.