Art. 15. 
       Inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori 
 
  1. I professori di ruolo e i  ricercatori  vengono  inquadrati,  ai
fini delle funzioni didattiche, nei settori  scientifico-disciplinari
definiti ai sensi dell'articolo 14. 
  2.  L'attribuzione  dei  compiti  didattici  avviene,  sentiti  gli
interessati, nel rispetto della loro liberta' di insegnamento e delle
loro specifiche competenze scientifiche. 
  3. I professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge  conservano  la  responsabilita'  didattica  del
corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la
responsabilita' di altro  corso  loro  attribuito  dal  consiglio  di
facolta'.