Art. 16.
Norme finali
1. Nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori" o "ricercatori
confermati" si intendono comprese anche quelle di "assistenti di
ruolo ad esaurimento" e di "tecnici laureati in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del
predetto decreto"; nella dizione "corsi di diploma" si intende
compresa anche quella di "corsi delle scuole dirette a fini speciali"
fino alla loro trasformazione o soppressione.
2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma
universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di
ricerca, saranno attuate in conformita' alle disposizioni che
regolano le procedure inerenti al piano di sviluppo dell'universita',
nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso,
previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
245, e tenuto conto altresi' del concorso di ulteriori forme di
finanziamento, quali i fondi derivanti da: convenzioni con enti
pubblici, con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle
competenze per la formazione professionale; convenzioni con soggetti
privati; eventuali variazioni dei contributi degli iscritti;
trasferimenti del fondo sociale europeo, nonche' risparmi conseguiti
con una piu' flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti e con
una utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo
vacanti gia' previsti nella pianta organica alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Nella prima applicazione della presente legge, le universita'
che attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi del
primo anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2
dell'articolo 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per
studenti aspiranti al diploma; qualora cio' risulti necessario per
consentire il conseguimento del titolo, le universita' possono
altresi' attivare anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni
del corso.
4. Le disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli
aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria
costituzione sono articolate in piu' corsi, anche autonomi, di
diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli
finali, possono essere confermate dalle universita' con atto
ricognitivo adottato dagli organi competenti, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, da comunicare al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
restano ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad
ordinamento speciale.
Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 50 del D.P.R. n. 382/1980 (per il
titolo si veda la nota all'art. 9) e' il seguente:
"Art. 50 (Inquadramento nella fascia dei professori
associati). Nella prima applicazione del presente decreto
possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di
idoneita', nel ruolo dei professori associati:
1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art.
4 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e
successive modificazioni e integrazioni: nonche' quelli che
completano il triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n.
817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19
febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno accademico
1979-80.
I professori incaricati che non hanno completato il
triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n. 817,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19
febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento
nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento
del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo
gratuito e' titolo il compimento del periodo necessario
alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del D.L. 1 ottobre
1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo
unico del D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n.
54, certificato dal rettore dell'Universita' o dal
direttore dell'istituto di istruzione superiore con
documentazione degli atti ufficiali della facolta' con i
quali l'incarico e' stato conferito;
2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento
di cui all'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1973, n. 766;
3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori
degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli
orti botanici, i conservatori dei musei, in servizio
all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto,
inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno
accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attivita'
didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da
pubblicazioni edite, documentate da atti della facolta'
risalenti al periodo di svolgimento delle attivita'
medesime. A tal fine il preside della facolta' rilascia
sulla base della documentazione in possesso della facolta'
attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato
attivita' didattica e scientifica (*)".
______
(*) La Corte costituzionale, con sentenza 9 aprile 1986,
n. 89 (Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1986, n. 16 - serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 50, n. 3, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in
cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai
giudizi di idoneita' gli aiuti e gli assistenti dei
policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in
base a pubblico concorso, che, entro l'anno accademico
1979-80, abbiano svolto per un triennio attivita' didattica
e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni
edite documentate dal preside della facolta' in base ad
atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita'
medesime. La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 luglio
1989, n. 397 (Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1989, n. 29 -
serie speciale) ha dichiarato l'illegittimita' dell'art.
50, n. 3, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte
in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai
giudizi di idoneita' i titolari di contratto presso la
facolta' di medicina e chirurgia, nominati in base a
concorso, svolgenti attivita' di assistenza e cura oltre i
limiti d'impegno del contratto, e che, entro l'anno
accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio
attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata
da pubblicazioni edite documentate dal preside della
facolta' in base ad atti risalenti al periodo di
svolgimento delle attivita' medesime.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 245/1990 (Norme
sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per
l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990) prevede che:
"Per l'attuazione dei piani di sviluppo dell'universita' e'
autorizzata, per gli anni dal 1990 al 1995, la spesa
complessiva di L. 1.900.000 milioni, di cui L. 950.000
milioni di parte corrente e L. 950.000 milioni di parte
capitale".