Art. 16. 
                            Norme finali 
 
  1. Nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori" o "ricercatori
confermati" si intendono comprese  anche  quelle  di  "assistenti  di
ruolo  ad  esaurimento"  e  di  "tecnici  laureati  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del
predetto decreto";  nella  dizione  "corsi  di  diploma"  si  intende
compresa anche quella di "corsi delle scuole dirette a fini speciali"
fino alla loro trasformazione o soppressione. 
  2.   L'istituzione   e   l'attivazione   dei   corsi   di   diploma
universitario, di laurea,  di  specializzazione  e  di  dottorato  di
ricerca,  saranno  attuate  in  conformita'  alle  disposizioni   che
regolano le procedure inerenti al piano di sviluppo dell'universita',
nei limiti del finanziamento di  parte  corrente  del  piano  stesso,
previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge  7  agosto  1990,  n.
245, e tenuto conto altresi'  del  concorso  di  ulteriori  forme  di
finanziamento, quali i  fondi  derivanti  da:  convenzioni  con  enti
pubblici, con particolare riferimento alle regioni nell'ambito  delle
competenze per la formazione professionale; convenzioni con  soggetti
privati;  eventuali  variazioni  dei   contributi   degli   iscritti;
trasferimenti del fondo sociale europeo, nonche' risparmi  conseguiti
con una piu' flessibile ed intensa utilizzazione dei  docenti  e  con
una utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di  ruolo
vacanti gia' previsti nella pianta organica alla data di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  3. Nella prima applicazione della presente  legge,  le  universita'
che attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio  ai  corsi  del
primo anno, provvedono  ai  riconoscimenti,  ai  sensi  del  comma  2
dell'articolo 2, di  esami  sostenuti  in  un  corso  di  laurea  per
studenti aspiranti al diploma; qualora cio'  risulti  necessario  per
consentire  il  conseguimento  del  titolo,  le  universita'  possono
altresi' attivare anche insegnamenti previsti per gli ulteriori  anni
del corso. 
  4. Le disposizioni degli statuti  che,  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, prevedono scuole che  rilasciano  titoli
aventi valore di  laurea,  ovvero  scuole  che  nella  loro  unitaria
costituzione sono  articolate  in  piu'  corsi,  anche  autonomi,  di
diverso livello di studi per  il  conseguimento  di  distinti  titoli
finali,  possono  essere  confermate  dalle  universita'   con   atto
ricognitivo adottato dagli organi competenti,  entro  un  anno  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  da  comunicare  al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
restano ferme le disposizioni concernenti gli istituti  superiori  ad
ordinamento speciale. 
 
           Note all'art. 16:
             -  Il  testo dell'art. 50 del D.P.R. n. 382/1980 (per il
          titolo si veda la nota all'art. 9) e' il seguente:
             "Art.  50  (Inquadramento  nella  fascia  dei professori
          associati). Nella prima applicazione del  presente  decreto
          possono  essere  inquadrati,  a domanda, previo giudizio di
          idoneita', nel ruolo dei professori associati:
              1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art.
          4 del D.L. 1  ottobre 1973, n. 580,  convertito  in  legge,
          con  modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e
          successive modificazioni e integrazioni: nonche' quelli che
          completano  il triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n.
          817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19
          febbraio  1979,  n.  54,  al  termine  dell'anno accademico
          1979-80.
             I  professori  incaricati  che  non  hanno completato il
          triennio  di  cui  al  D.L.  23  dicembre  1978,  n.   817,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 19
          febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento
          nel  ruolo dei professori associati all'atto del compimento
          del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo
          gratuito  e'  titolo  il  compimento del periodo necessario
          alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del D.L. 1  ottobre
          1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato  dall'articolo
          unico  del  D.L.  23  dicembre  1978, n. 817, convertito in
          legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979,  n.
          54,   certificato   dal   rettore  dell'Universita'  o  dal
          direttore  dell'istituto  di   istruzione   superiore   con
          documentazione  degli  atti  ufficiali della facolta' con i
          quali l'incarico e' stato conferito;
              2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento
          di cui all'art.  3  del  D.L.  1   ottobre  1973,  n.  580,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 30
          novembre 1973, n. 766;
              3)  i  tecnici  laureati,  gli  astronomi e ricercatori
          degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli
          orti  botanici,  i  conservatori  dei  musei,  in  servizio
          all'atto  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          inquadrati   nei   rispettivi   ruoli,   che  entro  l'anno
          accademico 1979-80 abbiano svolto  tre  anni  di  attivita'
          didattica   e   scientifica,   quest'ultima  comprovata  da
          pubblicazioni edite, documentate  da  atti  della  facolta'
          risalenti   al   periodo  di  svolgimento  delle  attivita'
          medesime. A tal fine il  preside  della  facolta'  rilascia
          sulla  base della documentazione in possesso della facolta'
          attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato
          attivita' didattica e scientifica (*)".
          ______
             (*) La Corte costituzionale, con sentenza 9 aprile 1986,
          n. 89 (Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1986,  n.  16  -  serie
          speciale),  ha  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale
          dell'art. 50, n. 3, D.P.R.  11  luglio  1980,  n.  382,  in
          riferimento  all'art.  3 della Costituzione, nella parte in
          cui non contemplano  tra  le  qualifiche  da  ammettere  ai
          giudizi  di  idoneita'  gli  aiuti  e  gli  assistenti  dei
          policlinici e delle  cliniche  universitarie,  nominati  in
          base  a  pubblico  concorso,  che,  entro l'anno accademico
          1979-80, abbiano svolto per un triennio attivita' didattica
          e  scientifica,  quest'ultima  comprovata  da pubblicazioni
          edite documentate dal preside della  facolta'  in  base  ad
          atti  risalenti  al  periodo di svolgimento delle attivita'
          medesime. La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 luglio
          1989,  n.  397  (Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1989, n. 29 -
          serie speciale) ha  dichiarato  l'illegittimita'  dell'art.
          50,  n.  3, del D.P.R. 11 luglio 1980, n.  382, nella parte
          in cui non contemplano tra le qualifiche  da  ammettere  ai
          giudizi  di  idoneita'  i  titolari  di contratto presso la
          facolta' di  medicina  e  chirurgia,  nominati  in  base  a
          concorso,  svolgenti attivita' di assistenza e cura oltre i
          limiti  d'impegno  del  contratto,  e  che,  entro   l'anno
          accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio
          attivita' didattica e scientifica, quest'ultima  comprovata
          da   pubblicazioni  edite  documentate  dal  preside  della
          facolta'  in  base  ad  atti  risalenti   al   periodo   di
          svolgimento delle attivita' medesime.
 
             - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 245/1990 (Norme
          sul piano triennale  di  sviluppo  dell'universita'  e  per
          l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990) prevede che:
          "Per l'attuazione dei piani di sviluppo dell'universita' e'
          autorizzata,  per  gli  anni  dal  1990  al  1995, la spesa
          complessiva di L. 1.900.000  milioni,  di  cui  L.  950.000
          milioni  di  parte  corrente  e L. 950.000 milioni di parte
          capitale".