Art. 2.
Diploma universitario
1. Il corso di diploma si svolge nelle facolta', ha una durata non
inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente
a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunita'
economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha
il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e
contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del
livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.
2. Le facolta' riconoscono totalmente o parzialmente gli studi
compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di
diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del
proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente,
delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e
modalita' dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, fermo
restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento.