Art. 2. 
                        Diploma universitario 
 
  1. Il corso di diploma si svolge nelle facolta', ha una durata  non
inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente
a  quella  eventualmente  stabilita  dalle  norme   della   Comunita'
economica europea per i diplomi universitari di primo livello  ed  ha
il fine di fornire agli studenti  adeguata  conoscenza  di  metodi  e
contenuti culturali e  scientifici  orientata  al  conseguimento  del
livello formativo richiesto da specifiche aree professionali. 
  2. Le facolta' riconoscono  totalmente  o  parzialmente  gli  studi
compiuti nello svolgimento dei curricula  previsti  per  i  corsi  di
diploma  universitario  e  per  quelli  di   laurea   ai   fini   del
proseguimento degli  studi  per  il  conseguimento,  rispettivamente,
delle lauree e dei diplomi universitari  affini,  secondo  criteri  e
modalita' dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, fermo
restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento.