Art. 3. 
                          Diploma di laurea 
  1. Il corso di laurea si svolge nelle facolta', ha una  durata  non
inferiore a quattro anni e non superiore a  sei  ed  ha  il  fine  di
fornire agli studenti  adeguate  conoscenze  di  metodi  e  contenuti
culturali, scientifici e professionali di livello superiore. 
  2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due  indirizzi,  e'
preordinato  alla  formazione   culturale   e   professionale   degli
insegnanti, rispettivamente, della  scuola  materna  e  della  scuola
elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.  Il
diploma  di  laurea  costituisce   titolo   necessario,   a   seconda
dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi  a  posti
di insegnamento nella scuola materna e nella  scuola  elementare.  Il
diploma di  laurea  dell'indirizzo  per  la  formazione  culturale  e
professionale degli insegnanti della  scuola  elementare  costituisce
altresi' titolo necessario ai fini dell'ammissione  ai  concorsi  per
l'accesso a posti  di  istitutore  o  istitutrice  nelle  istituzioni
educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante.  Ai  due
indirizzi  del  corso  di  laurea   contribuiscono   i   dipartimenti
interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono  utilizzati
le strutture e, con il loro consenso, i professori ed  i  ricercatori
di tutte  le  facolta'  presso  cui  le  necessarie  competenze  sono
disponibili. 
  3. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  con  decreto  del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri  su  proposta  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere
conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione (CNPI), acquisito il parere  del  Consiglio
di Stato, viene definita la tabella del corso di  laurea  e  ne  sono
precisati modalita' e contenuti, comprese le attivita'  di  tirocinio
didattico. I Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica  e
tecnologica  e  della  pubblica   istruzione   si   avvalgono   della
commissione di cui all'articolo 4, comma  5,  della  legge  9  maggio
1989, n. 168, integrata, a tal fine, da esperti  nelle  problematiche
del corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di  cui
all'articolo 4, comma 2, della presente legge. 
  4. Il decreto del Presidente della Repubblica di  cui  al  comma  3
contiene altresi' norme per  la  formazione  degli  insegnanti  della
regione  Valle  d'Aosta  ai  fini  di  adeguarla   alle   particolari
situazioni di bilinguismo di cui agli articoli  38,  39  e  40  dello
statuto speciale. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla
regione Valle d'Aosta, d'intesa con i  Ministeri  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica  istruzione,
con  le  universita'  italiane  e  con  quelle  dei  Paesi  dell'area
linguistica francese. 
  5. Convenzioni per gli insegnanti delle scuole in  lingua  tedesca,
delle scuole in lingua slovena e di  quelle  delle  localita'  ladine
possono essere stipulate dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  e  dalla  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  d'intesa  con  i
Ministeri dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
e della pubblica istruzione, con le universita' italiane, con  quelle
dei Paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene. 
  6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui  al
comma 3 o con altro decreto adottato con le  medesime  modalita',  di
concerto altresi' con i Ministri di  grazia  e  giustizia  e  per  la
funzione  pubblica  e  con  gli  altri  Ministri  interessati,   sono
individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e
opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui  al  comma  2  e'
titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attivita', nonche'
le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma
di laurea costituisce titolo per l'accesso. 
  7. I corsi di laurea di cui al comma  2  sono  attivati  a  partire
dall'anno accademico successivo a quello di  emanazione  del  decreto
del Presidente della Repubblica di cui al comma 3. 
  8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,  emanato  di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del  tesoro  entro
un anno dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono
stabiliti i tempi e le modalita' per il graduale passaggio  al  nuovo
ordinamento, anche con riferimento ai  diritti  degli  insegnanti  di
scuola materna ed elementare in servizio. 
 
          Note all'art. 3:
             -  Si  trascrive il testo dell'intero art. 4 della legge
          n. 168/1989 (Istituzione del Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica) e' il seguente:
             "Art. 4 (Coordinamento dell'istruzione universitaria con
          gli altri gradi di istruzione).  -  1.  Il  Ministro  della
          pubblica istruzione ed il Ministro dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica,  nelle   materie   di
          rispettiva    competenza    che   importino   problematiche
          interessanti i due  settori  di  istruzione,  attuano  ogni
          opportuna  forma  di intesa e di collaborazione, al fine di
          realizzare  un  idoneo   coordinamento   tra   l'istruzione
          universitaria  e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.
             2.  In particolare il Ministro della pubblica istruzione
          sente  il  Ministro  dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica:
               a)    sulle   iniziative   di   aggiornamento   e   di
          specializzazione per il personale  ispettivo,  direttivo  e
          docente  delle  scuole  di  ogni ordine e grado, attuate in
          collaborazione con le universita' ed eventualmente con  gli
          Istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno  carico
          al bilancio del Ministero della pubblica istruzione;
               b)  sulle  iniziative  per  la revisione dei programmi
          della   scuola   secondaria   superiore   ai   fini   della
          prosecuzione della formazione in ambito universitario.
             3.   Il   Ministro   dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica sente il Ministro della  pubblica
          istruzione  per  tutti i problemi inerenti alla formazione,
          anche sotto l'aspetto pedagogico,  di  coloro  che  seguono
          corsi   di   studio   universitari  che  prevedono  sbocchi
          nell'insegnamento nelle scuole  di  ogni  ordine  e  grado,
          nonche' per il rilascio dei relativi titoli di studio.
             4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento
          di appositi fondi, le iniziative delle universita' rivolte,
          nei  diversi  ambiti  disciplinari  ed  eventualmente anche
          d'intesa    con    gli    IRRSAE,     alla     preparazione
          all'insegnamento,  allo  sviluppo  della  ricerca  ed  alla
          sperimentazione  di  metodologie  e  tecnologie  didattiche
          nelle  scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresi' le
          iniziative  assunte   dalle   universita',   d'intesa   con
          organismi  dell'amministrazione  scolastica, per promuovere
          l'interscambio culturale tra universita' e scuola.
             5.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  previste dal
          presente  articolo  i  Ministri   si   avvalgono   di   una
          commissione di esperti composta da:
               a)  tre membri designati dal Consiglio nazionale della
          pubblica istruzione (CNPI);
               b) tre membri designati dal CUN;
               c)   due  membri  designati  dal  Consiglio  nazionale
          dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza  delle
          forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;
               d) un rappresentante designato dal CNST;
               e)  un  rappresentante  degli  IRRSAE  designato dalla
          Conferenza dei presidenti;
               f)  tre  esperti designati dal Ministro della pubblica
          istruzione;
               g)  tre esperti designati dal Ministro, con esperienza
          in campo formativo.
             6.  Le  disposizioni  attuative del comma 5 sono dettate
          con decreto interministeriale".
             -  Il  testo  degli  articoli  38, 39 e 40 dello statuto
          speciale  per  la  Valle  d'Aosta,  approvato   con   legge
          costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' il seguente:
             "Art.  38.  -  Nella Valle d'Aosta la lingua francese e'
          parificata a quella italiana.
             Gli  atti  pubblici  possono  essere  redatti nell'una o
          nell'altra    lingua,    eccettuati     i     provvedimenti
          dell'autorita'  giudiziaria, i quali sono redatti in lingua
          italiana.
             Le  amministrazioni  statali  assumono in servizio nella
          Valle possibilmente funzionari originari  della  regione  o
          che conoscano la lingua francese.
             Art.  39.  -  Nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,
          dipendenti dalla  regione,  all'insegnamento  della  lingua
          francese  e'  dedicato  un numero di ore settimanali pari a
          quello della lingua italiana.
             L'insegnamento  di  alcune materie puo' essere impartito
          in lingua francese.
             Art.   40.  -  L'insegnamento  delle  varie  materie  e'
          disciplinato dalle norme e dai programmi  in  vigore  nello
          Stato,   con  gli  opportuni  adattamenti  alle  necessita'
          locali.
             Tali  adattamenti, nonche' le materie che possono essere
          insegnate  in  lingua  francese,  sono  approvati  e   resi
          esecutivi,    sentite   commissioni   miste   composte   di
          rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione,  di
          rappresentanti    del    Consiglio   della   Valle   e   di
          rappresentanti degli insegnanti".