Art. 3.
Diploma di laurea
1. Il corso di laurea si svolge nelle facolta', ha una durata non
inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di
fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti
culturali, scientifici e professionali di livello superiore.
2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, e'
preordinato alla formazione culturale e professionale degli
insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola
elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il
diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda
dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti
di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il
diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e
professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce
altresi' titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per
l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni
educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due
indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti
interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati
le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori
di tutte le facolta' presso cui le necessarie competenze sono
disponibili.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere
conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione (CNPI), acquisito il parere del Consiglio
di Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono
precisati modalita' e contenuti, comprese le attivita' di tirocinio
didattico. I Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della
commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio
1989, n. 168, integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche
del corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di cui
all'articolo 4, comma 2, della presente legge.
4. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3
contiene altresi' norme per la formazione degli insegnanti della
regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla alle particolari
situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40 dello
statuto speciale. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla
regione Valle d'Aosta, d'intesa con i Ministeri dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione,
con le universita' italiane e con quelle dei Paesi dell'area
linguistica francese.
5. Convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca,
delle scuole in lingua slovena e di quelle delle localita' ladine
possono essere stipulate dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con i
Ministeri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e della pubblica istruzione, con le universita' italiane, con quelle
dei Paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene.
6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al
comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di
concerto altresi' con i Ministri di grazia e giustizia e per la
funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono
individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e
opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 e'
titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attivita', nonche'
le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma
di laurea costituisce titolo per l'accesso.
7. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire
dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto
del Presidente della Repubblica di cui al comma 3.
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i tempi e le modalita' per il graduale passaggio al nuovo
ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di
scuola materna ed elementare in servizio.
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'intero art. 4 della legge
n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica) e' il seguente:
"Art. 4 (Coordinamento dell'istruzione universitaria con
gli altri gradi di istruzione). - 1. Il Ministro della
pubblica istruzione ed il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di
rispettiva competenza che importino problematiche
interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni
opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di
realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione
universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.
2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione
sente il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) sulle iniziative di aggiornamento e di
specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e
docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in
collaborazione con le universita' ed eventualmente con gli
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico
al bilancio del Ministero della pubblica istruzione;
b) sulle iniziative per la revisione dei programmi
della scuola secondaria superiore ai fini della
prosecuzione della formazione in ambito universitario.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica sente il Ministro della pubblica
istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione,
anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono
corsi di studio universitari che prevedono sbocchi
nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonche' per il rilascio dei relativi titoli di studio.
4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento
di appositi fondi, le iniziative delle universita' rivolte,
nei diversi ambiti disciplinari ed eventualmente anche
d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione
all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla
sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresi' le
iniziative assunte dalle universita', d'intesa con
organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere
l'interscambio culturale tra universita' e scuola.
5. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal
presente articolo i Ministri si avvalgono di una
commissione di esperti composta da:
a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della
pubblica istruzione (CNPI);
b) tre membri designati dal CUN;
c) due membri designati dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle
forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;
d) un rappresentante designato dal CNST;
e) un rappresentante degli IRRSAE designato dalla
Conferenza dei presidenti;
f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica
istruzione;
g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza
in campo formativo.
6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate
con decreto interministeriale".
- Il testo degli articoli 38, 39 e 40 dello statuto
speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' il seguente:
"Art. 38. - Nella Valle d'Aosta la lingua francese e'
parificata a quella italiana.
Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o
nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, i quali sono redatti in lingua
italiana.
Le amministrazioni statali assumono in servizio nella
Valle possibilmente funzionari originari della regione o
che conoscano la lingua francese.
Art. 39. - Nelle scuole di ogni ordine e grado,
dipendenti dalla regione, all'insegnamento della lingua
francese e' dedicato un numero di ore settimanali pari a
quello della lingua italiana.
L'insegnamento di alcune materie puo' essere impartito
in lingua francese.
Art. 40. - L'insegnamento delle varie materie e'
disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello
Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessita'
locali.
Tali adattamenti, nonche' le materie che possono essere
insegnate in lingua francese, sono approvati e resi
esecutivi, sentite commissioni miste composte di
rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di
rappresentanti del Consiglio della Valle e di
rappresentanti degli insegnanti".