Art. 4. 
                     Diploma di specializzazione 
  1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla
laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due
anni  finalizzato  alla  formazione   di   specialisti   in   settori
professionali determinati, presso le scuole  di  specializzazione  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 
  2. Con una  specifica  scuola  di  specializzazione  articolata  in
indirizzi,  cui  contribuiscono  le  facolta'   ed   i   dipartimenti
interessati, ed in particolare le attuali facolta' di  magistero,  le
universita' provvedono alla formazione, anche attraverso attivita' di
tirocinio  didattico,  degli  insegnanti  delle  scuole   secondarie,
prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per
il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato  ed  abilita
all'insegnamento per  le  aree  disciplinari  cui  si  riferiscono  i
relativi diplomi di laurea. I  diplomi  rilasciati  dalla  scuola  di
specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti
concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie. 
  3. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  da  adottare  nel
termine e con le modalita' di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  sono
definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento
di cui al comma 2 del presente  articolo,  la  durata  dei  corsi  da
fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di
studio.  Questi  devono  comprendere  discipline   finalizzate   alla
preparazione   professionale    con    riferimento    alle    scienze
dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico  delle
aree  disciplinari  interessate  nonche'   attivita'   di   tirocinio
didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto  con  il
Ministro della pubblica  istruzione,  sono  stabiliti  i  criteri  di
ammissione alla scuola  di  specializzazione  all'insegnamento  e  le
modalita' di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresi'  le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8. 
  4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui  al
comma 3 o con altro decreto adottato con le  medesime  modalita',  di
concerto altresi' con i Ministri di  grazia  e  giustizia  e  per  la
funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione  di
cui al comma 2 che in relazione  a  specifici  profili  professionali
danno titolo alla  partecipazione  agli  esami  di  abilitazione  per
l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo  per
l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego. 
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  D.P.R.  n.  162/1982  reca:  "Riordinamento delle
          scuole  dirette  a   fini   speciali,   delle   scuole   di
          specializzazione e dei corsi di perfezionamento".