Art. 4.
Diploma di specializzazione
1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla
laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due
anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori
professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in
indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed i dipartimenti
interessati, ed in particolare le attuali facolta' di magistero, le
universita' provvedono alla formazione, anche attraverso attivita' di
tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie,
prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per
il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita
all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i
relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di
specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti
concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel
termine e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, sono
definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento
di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da
fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di
studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla
preparazione professionale con riferimento alle scienze
dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle
aree disciplinari interessate nonche' attivita' di tirocinio
didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di
ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le
modalita' di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8.
4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al
comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di
concerto altresi' con i Ministri di grazia e giustizia e per la
funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di
cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali
danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per
l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per
l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.
Nota all'art. 4:
- Il D.P.R. n. 162/1982 reca: "Riordinamento delle
scuole dirette a fini speciali, delle scuole di
specializzazione e dei corsi di perfezionamento".