Art. 6. 
       Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi 
 
  1. Gli statuti delle universita' debbono prevedere: 
    a)  corsi  di  orientamento   degli   studenti,   gestiti   dalle
universita'  anche  in  collaborazione  con  le   scuole   secondarie
superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica  istruzione,
espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n.  168,
per l'iscrizione agli studi universitari e per  la  elaborazione  dei
piani di studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea; 
    b)  corsi  di  aggiornamento  del  proprio  personale  tecnico  e
amministrativo; 
    c) attivita' formative autogestite  dagli  studenti  nei  settori
della cultura e  degli  scambi  culturali,  dello  sport,  del  tempo
libero, fatte salve  quelle  disciplinate  da  apposite  disposizioni
legislative in materia. 
  2. Le  universita'  possono  inoltre  attivare,  nei  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione
di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato: 
    a) corsi di preparazione agli esami di Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici; 
    b)  corsi  di  educazione  ed  attivita'  culturali  e  formative
esterne, ivi  compresi  quelli  per  l'aggiornamento  culturale  degi
adulti, nonche' quelli per la formazione permanente, ricorrente e per
i lavoratori, ferme restando le  competenze  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano; 
    c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 
  3. Le universita' rilasciano attestati sulle  attivita'  dei  corsi
previsti dal presente articolo. 
  4. I criteri e le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  e  delle
attivita' formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c)
del  comma  1,  sono  deliberati   dalle   strutture   didattiche   e
scientifiche, secondo le  norme  stabilite  nel  regolamento  di  cui
all'articolo 11. 
 
          Nota all'art. 6:
             -  Per  il  testo dell'art. 4 della legge n. 168/1989 si
          veda nelle note all'art. 3.