Art. 6.
Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi
1. Gli statuti delle universita' debbono prevedere:
a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle
universita' anche in collaborazione con le scuole secondarie
superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione,
espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168,
per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei
piani di studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e
amministrativo;
c) attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori
della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo
libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni
legislative in materia.
2. Le universita' possono inoltre attivare, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione
di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
b) corsi di educazione ed attivita' culturali e formative
esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degi
adulti, nonche' quelli per la formazione permanente, ricorrente e per
i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano;
c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
3. Le universita' rilasciano attestati sulle attivita' dei corsi
previsti dal presente articolo.
4. I criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi e delle
attivita' formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c)
del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e
scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui
all'articolo 11.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 4 della legge n. 168/1989 si
veda nelle note all'art. 3.