Art. 6. Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi 1. Gli statuti delle universita' debbono prevedere: a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle universita' anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea; b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo; c) attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia. 2. Le universita' possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato: a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici; b) corsi di educazione ed attivita' culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degi adulti, nonche' quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 3. Le universita' rilasciano attestati sulle attivita' dei corsi previsti dal presente articolo. 4. I criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi e delle attivita' formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 168/1989 si veda nelle note all'art. 3.