Art. 7.
Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali
1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui
all'articolo 9, le universita' deliberano la soppressione delle
scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:
a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.
2. Trascorso il predetto termine qualora l'universita' non abbia
provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini
speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.
3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali e'
limitata alle tipologie esistenti e a quelle gia' previste nel piano
di sviluppo dell'universita' 1986-1990.
4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma
1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione
secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge
sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria.
5. Lo statuto dovra' dettare le eventuali disposizioni per il
graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il
completamento degli studi da parte degli studenti gia' iscritti.
Nota all'art. 7:
- Per il titolo del D.P.R. n. 162/1982 si veda la
precedente nota all'art. 4.