Art. 7. 
         Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali 
 
  1.  Entro  un  anno  dalla  pubblicazione  dei   decreti   di   cui
all'articolo 9,  le  universita'  deliberano  la  soppressione  delle
scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto: 
    a) la trasformazione in corsi di diploma universitario; 
    b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento. 
  2. Trascorso il predetto termine qualora  l'universita'  non  abbia
provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole  dirette  a  fini
speciali presenti nell'ateneo sono soppresse. 
  3. L'attivazione  di  nuove  scuole  dirette  a  fini  speciali  e'
limitata alle tipologie esistenti e a quelle gia' previste nel  piano
di sviluppo dell'universita' 1986-1990. 
  4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del  comma
1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione
secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162, fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria. 
  5. Lo statuto dovra'  dettare  le  eventuali  disposizioni  per  il
graduale  passaggio  al  nuovo  ordinamento  e  per   consentire   il
completamento degli studi da parte degli studenti gia' iscritti. 
 
          Nota all'art. 7:
             -  Per  il  titolo  del  D.P.R.  n.  162/1982 si veda la
          precedente nota all'art. 4.