Art. 8.
Collaborazioni esterne
1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonche' delle attivita'
culturali e formative di cui all'articolo 6, le universita' possono
avvalersi, secondo modalita' definite dalle singole sedi, della
collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facolta' di
prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la
stipulazione di apposite convenzioni.
2. Le universita' possono partecipare alla progettazione ed alla
realizzazione di attivita' culturali e formative promosse da terzi,
con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate
da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione
secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di
diritto privato.
3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate
assicurano la pubblicita' dei corsi e dei progetti, nonche' delle
forme di collaborazione e partecipazione.