Art. 8. 
                       Collaborazioni esterne 
 
  1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonche' delle attivita'
culturali e formative di cui all'articolo 6, le  universita'  possono
avvalersi, secondo  modalita'  definite  dalle  singole  sedi,  della
collaborazione di  soggetti  pubblici  e  privati,  con  facolta'  di
prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la
stipulazione di apposite convenzioni. 
  2. Le universita' possono partecipare alla  progettazione  ed  alla
realizzazione di attivita' culturali e formative promosse  da  terzi,
con specifico riferimento alle iniziative di  formazione  organizzate
da regioni, province autonome, enti locali e istituti  di  istruzione
secondaria, attraverso apposite  convenzioni  e  consorzi,  anche  di
diritto privato. 
  3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate
assicurano la pubblicita' dei corsi e  dei  progetti,  nonche'  delle
forme di collaborazione e partecipazione.