Art. 8. Collaborazioni esterne 1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonche' delle attivita' culturali e formative di cui all'articolo 6, le universita' possono avvalersi, secondo modalita' definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facolta' di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni. 2. Le universita' possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attivita' culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato. 3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicita' dei corsi e dei progetti, nonche' delle forme di collaborazione e partecipazione.