Art. 9. 
Ordinamento dei corsi  di  diploma  universitario,  di  laurea  e  di
                          specializzazione 
  1. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  della  Repubblica,
adottati su proposta del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  sono   definiti   ed   aggiornati   gli
ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario,  dei  corsi
di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle. 
  2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere  del
CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui  all'art.
67 del decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio  1980,  n.
382, sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi
e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri: 
    a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia; 
    b) devono realizzare una riduzione delle  duplicazioni  totali  o
parziali e la ricomposizione  o  la  riconversione  innovativa  degli
insegnamenti secondo criteri  di  omogeneita'  disciplinare,  tenendo
conto  dei  mutamenti  sopravvenuti   nelle   aree   scientifiche   e
professionali; 
    c) devono determinare le facolta' e  la  collocazione  dei  corsi
nelle facolta', secondo criteri di omogeneita' disciplinare volti  ad
evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi  stessi,  e  dettare
norme per  il  passaggio  degli  studenti  dal  precedente  al  nuovo
ordinamento; 
    d) devono individuare le aree disciplinari, intese  come  insiemi
di discipline scientificamente  affini  raggruppate  per  raggiungere
definiti obiettivi didattico-formativi, da includere  necessariamente
nei  curricula  didattici,   che   devono   essere   adottati   dalle
universita', al fine di consentire la partecipazione  agli  esami  di
abilitazione  per  l'esercizio  delle  professioni  o   l'accesso   a
determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego; 
    e) devono precisare le affinita' al fine della valutazione  delle
equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello  stesso  o
diverso livello; 
    f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali. 
  3. Con la medesima procedura si provvede alle successive  modifiche
ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi 1 e 2. 
  4. Il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali
per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di  specializzazione
ed  ai  corsi  per  i  quali  sia  prevista  una  limitazione   nelle
iscrizioni. 
  5. Fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  3,  comma  6,  e
dell'articolo 4, comma 4, con decreti del Presidente della Repubblica
adottati su proposta del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con  i  Ministri  interessati,
possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico  impiego
e le attivita' professionali per accedere ai quali sono  richiesti  i
titoli di studio previsti dalla presente legge. 
  6.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  adottato  su
proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e
tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il  Ministro
per la funzione pubblica,  sono  dichiarate  le  equipollenze  tra  i
diplomi universitari e  quelle  tra  i  diplomi  di  laurea  al  fine
esclusivo dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle
qualifiche funzionali  del  pubblico  impiego  per  le  quali  ne  e'
prescritto il possesso. 
 
          Nota all'art. 9:
             -   Il   testo  dell'art.  67  del  D.P.R.  n.  382/1980
          (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di   formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa  e
          didattica) e' il seguente:
             "Art.  67  (Composizione  dei  comitati  consultivi  del
          Consiglio  universitario  nazionale).  -  Per  l'esame  dei
          progetti  di  ricerca di interesse nazionale e di rilevante
          interesse per lo sviluppo della  scienza,  sono  costituiti
          comitati  consultivi del Consiglio universitario nazionale.
          Entro il  31  dicembre  1980  il  Ministro  della  pubblica
          istruzione  determinera',  su conforme parere del Consiglio
          universitario nazionale con proprio decreto, il numero  dei
          comitati,  in ogni caso non superiore a quindici, nei quali
          raggruppare le discipline per grandi aree omogenee. Di ogni
          comitato  fa  parte  inoltre  un  ricercatore designato dal
          Consiglio universitario nazionale.
             Ogni  comitato  consultivo  e' composto da un professore
          ordinario   o   straordinario   designato   dal   Consiglio
          universitario   nazionale   che  lo  presiede  e  da  dieci
          professori eletti dai docenti dei corrispondenti gruppi  di
          discipline.
             Le modalita' di elezione sono determinate con il decreto
          di cui al primo comma".