Art. 9.
Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di
specializzazione
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica,
adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli
ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi
di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.
2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del
CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art.
67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi
e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;
b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o
parziali e la ricomposizione o la riconversione innovativa degli
insegnamenti secondo criteri di omogeneita' disciplinare, tenendo
conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e
professionali;
c) devono determinare le facolta' e la collocazione dei corsi
nelle facolta', secondo criteri di omogeneita' disciplinare volti ad
evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e dettare
norme per il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo
ordinamento;
d) devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi
di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere
definiti obiettivi didattico-formativi, da includere necessariamente
nei curricula didattici, che devono essere adottati dalle
universita', al fine di consentire la partecipazione agli esami di
abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a
determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;
e) devono precisare le affinita' al fine della valutazione delle
equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o
diverso livello;
f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.
3. Con la medesima procedura si provvede alle successive modifiche
ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi 1 e 2.
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali
per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione
ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle
iscrizioni.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, e
dell'articolo 4, comma 4, con decreti del Presidente della Repubblica
adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati,
possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego
e le attivita' professionali per accedere ai quali sono richiesti i
titoli di studio previsti dalla presente legge.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su
proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i
diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine
esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e'
prescritto il possesso.
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 382/1980
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica) e' il seguente:
"Art. 67 (Composizione dei comitati consultivi del
Consiglio universitario nazionale). - Per l'esame dei
progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante
interesse per lo sviluppo della scienza, sono costituiti
comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale.
Entro il 31 dicembre 1980 il Ministro della pubblica
istruzione determinera', su conforme parere del Consiglio
universitario nazionale con proprio decreto, il numero dei
comitati, in ogni caso non superiore a quindici, nei quali
raggruppare le discipline per grandi aree omogenee. Di ogni
comitato fa parte inoltre un ricercatore designato dal
Consiglio universitario nazionale.
Ogni comitato consultivo e' composto da un professore
ordinario o straordinario designato dal Consiglio
universitario nazionale che lo presiede e da dieci
professori eletti dai docenti dei corrispondenti gruppi di
discipline.
Le modalita' di elezione sono determinate con il decreto
di cui al primo comma".