Art. 10. Dichiarazione non scritta 1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del precedente art. 4 e' ammessa la dichiarazione verbale per l'importazione e l'esportazione definitive di merci, per scopo commerciale, il cui valore non superi un milione di lire purche' l'operazione venga effettuata direttamente dal proprietario delle merci. Tale importo potra' essere periodicamente adeguato dal Ministro delle finanze con proprio decreto conformemente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e potra' essere, altresi', modificato in conseguenza delle disposizioni adottate dai competenti organi comunitari. 2. La dichiarazione verbale e', altresi', ammessa nei casi previsti da accordi internazionali, per le merci che i viaggiatori portano per loro uso personale e negli altri casi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se dai controlli eventualmente effettuati non sono emerse difformita' rispetto alla dichiarazione, ovvero se il dichiarante non ha contestato le difformita' riscontrate nei modi indicati negli articoli 65 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio liquida e riscuote i diritti dovuti o assume le prescritte cauzioni rilasciando apposita bolletta la cui data costituisce la data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. 4. La dichiarazione non scritta puo' essere resa, nell'ipotesi del traffico viaggiatori, anche mediante univoci comportamenti concludenti da tenere conformemente alle modalita' e procedure da stabilirsi con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
Nota all'art. 10: - Per gli articoli 65 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, si veda in nota all'art. 8.