Art. 10. 
                      Dichiarazione non scritta 
  1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del precedente art. 4 e'
ammessa la dichiarazione verbale per l'importazione e  l'esportazione
definitive di merci, per scopo commerciale, il cui valore non  superi
un milione di lire purche' l'operazione venga effettuata direttamente
dal  proprietario   delle   merci.   Tale   importo   potra'   essere
periodicamente  adeguato  dal  Ministro  delle  finanze  con  proprio
decreto conformemente  alla  variazione  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di  operai  ed  impiegati  e  potra'  essere,
altresi', modificato in conseguenza delle disposizioni  adottate  dai
competenti organi comunitari. 
  2. La dichiarazione verbale e', altresi', ammessa nei casi previsti
da accordi internazionali, per le merci che i viaggiatori portano per
loro uso personale e negli  altri  casi  stabiliti  con  decreto  del
Ministro delle finanze. 
  3.  Nei  casi  previsti  dai  commi  1  e  2,  se   dai   controlli
eventualmente effettuati non sono emerse  difformita'  rispetto  alla
dichiarazione,  ovvero  se  il  dichiarante  non  ha  contestato   le
difformita'  riscontrate  nei  modi  indicati  negli  articoli  65  e
seguenti del testo unico delle disposizioni  legislative  in  materia
doganale, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43, l'ufficio liquida e riscuote i diritti dovuti  o
assume le prescritte cauzioni rilasciando apposita  bolletta  la  cui
data  costituisce  la  data  in  cui   l'accertamento   e'   divenuto
definitivo. 
  4. La dichiarazione non scritta puo' essere resa, nell'ipotesi  del
traffico   viaggiatori,   anche   mediante   univoci    comportamenti
concludenti da tenere conformemente alle  modalita'  e  procedure  da
stabilirsi con provvedimento del direttore generale del  dipartimento
delle dogane e delle imposte indirette. 
 
          Nota all'art. 10:
             -  Per  gli articoli 65 e seguenti del testo unico delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          D.P.R. n.  43/1973, si veda in nota all'art. 8.