Art. 11. 
   Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici 
  1.   L'ufficio   doganale    puo'    procedere    alla    revisione
dell'accertamento divenuto definitivo,  ancorche'  le  merci  che  ne
hanno  formato   l'oggetto   siano   state   lasciate   alla   libera
disponibilita' dell'operatore o  siano  gia'  uscite  dal  territorio
doganale.  La  revisione  e'  eseguita   d'ufficio,   ovvero   quando
l'operatore  interessato  ne  abbia  fatta  richiesta   con   istanza
presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre  anni  dalla
data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. 
  2. L'ufficio doganale, ai fini della  revisione  dell'accertamento,
puo' invitare gli operatori, a mezzo di raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  indicandone  il  motivo  e  fissando  un  termine   non
inferiore a quindici giorni, a comparire di  persona  o  a  mezzo  di
rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie  e
documenti, anche in copia fotostatica, inerenti le  merci  che  hanno
formato oggetto di operazioni doganali. Le  notizie  ed  i  documenti
possono essere richiesti anche ad altri soggetti pubblici  o  privati
che   risultano   essere   comunque    intervenuti    nell'operazione
commerciale. 
  3. I funzionari  doganali  possono  accedere,  muniti  di  apposita
autorizzazione   del   capo   dell'ufficio,   nei   luoghi    adibiti
all'esercizio di attivita' produttive e  commerciali  e  negli  altri
luoghi ove devono essere custodite le scritture e  la  documentazione
inerenti  le  merci  oggetto  di  operazioni  doganali,  al  fine  di
procedere alla eventuale ispezione di tali  merci  ed  alla  verifica
della relativa documentazione. 
  4. Sono applicabili le disposizioni previste  dall'art.  52,  commi
dal 4 al 10, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633. 
  5. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su istanza di
parte,  emergono  inesattezze,  omissioni  o  errori  relativi   agli
elementi presi  a  base  dell'accertamento,  l'ufficio  procede  alla
relativa rettifica e ne da' comunicazione all'operatore  interessato,
notificando apposito avviso. Nel  caso  di  rettifica  conseguente  a
revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena
di decadenza, entro  il  termine  di  tre  anni  dalla  data  in  cui
l'accertamento e' divenuto definitivo. 
  6. L'istanza di  revisione  presentata  dall'operatore  si  intende
respinta se entro  il  novantesimo  giorno  successivo  a  quello  di
presentazione  non  e'  stato  notificato  il  relativo   avviso   di
rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso,  della  istanza  e'
ammesso ricorso entro trenta giorni al direttore compartimentale, che
provvede in via definitiva. 
  7. La rettifica puo' essere contestata dall'operatore entro  trenta
giorni  dalla  data  di  notifica  dell'avviso.  Al   momento   della
contestazione e' redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale
instaurazione dei  procedimenti  amministrativi  per  la  risoluzione
delle controversie previsti dagli articoli 66 e  seguenti  del  testo
unico delle disposizioni legislative in materia  doganale,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 
  8. Divenuta definitiva la rettifica l'ufficio procede  al  recupero
dei maggiori diritti dovuti dall'operatore ovvero promuove  d'ufficio
la procedura per il rimborso di quelli pagati in piu'.  La  rettifica
dell'accertamento  comporta,  ove  ne  ricorrano  gli   estremi,   la
contestazione delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o  delle
piu' gravi infrazioni eventualmente rilevate. 
  9. L'ufficio doganale puo' anche procedere a verifiche  generali  o
parziali per revisioni di piu' operazioni doganali con  le  modalita'
indicate  nel  presente  articolo  per  accertare  le  violazioni  al
presente decreto, al testo unico delle  disposizioni  legislative  in
materia  doganale,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43,  ad  ogni  altra  legge  la  cui
applicazione e' demandata agli uffici doganali, nonche' in attuazione
degli accordi di mutua assistenza amministrativa o di atti  normativi
comunitari; in tali ipotesi,  al  fine  di  evitare  reiterazioni  di
accessi  presso  gli  stessi  contribuenti,  trova  applicazione   la
procedura  prevista  dall'art.  63,  comma  terzo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  10. Qualora nel corso  dell'ispezione  e  della  verifica  emergano
inosservanze  di  obblighi  previsti   da   disposizioni   di   legge
concernenti  tributi  diversi  da  quelli  doganali,  ne  sara'  data
comunicazione ai competenti uffici. 
 
          Note all'art. 11:
             -  Il  testo  dell'intero art. 52 del D.P.R. n. 633/1972
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto),  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 1 alla
          Gazzetta Ufficiale  n.  292  dell'11  novembre  1972,  come
          modificato  dall'art.  6  del  D.P.R.  n.  463/1982,  e' il
          seguente:
             "Art.  52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
          di  impiegati  dell'Amministrazione  finanziaria nei locali
          destinati  all'esercizio   di   attivita'   commerciali   e
          agricole,  artistiche  o  professionali  per  procedere  ad
          ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e  ad  ogni
          altra   rilevazione   ritenuta   utile  per  l'accertamento
          dell'imposta e per la  repressione  dell'evasione  e  delle
          altre  violazioni.  Gli  impiegati  che  eseguono l'accesso
          devono essere muniti  di  apposita  autorizzazione  che  ne
          indica  lo  scopo,  rilasciata dal capo dell'ufficio da cui
          dipendono.  Tuttavia  per  accedere  nei  locali  destinati
          all'esercizio  di  arti  o professioni, che non siano anche
          adibiti all'esercizio di attivita' commerciali o  agricole,
          e  in  ogni  caso  per accedere in locali che siano adibiti
          anche ad abitazione e'  necessaria  anche  l'autorizzazione
          del procuratore della Repubblica.
             L'accesso  in  locali  diversi  da  quelli  indicati nel
          precedente   comma    puo'    essere    eseguito,    previa
          autorizzazione  del  procuratore della Repubblica, soltanto
          in caso di gravi  indizi  di  violazioni  delle  norme  del
          presente  decreto,  allo scopo di reperire libri, registri,
          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
             E'   in   ogni   caso  necessaria  l'autorizzazione  del
          procuratore della Repubblica o  dell'autorita'  giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali  e  all'apertura  coattiva  di  pieghi  sigillati
          borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili.
             L'ispezione  documentale  si  estende  a  tutti i libri,
          registri, documenti e scritture che si trovano nei  locali,
          compresi  quelli  la  cui  tenuta  e conservazione non sono
          obbligatorie.
             I  libri,  registri,  scritture  e  documenti  di cui e'
          rifiutata  l'esibizione  non  possono   essere   presi   in
          considerazione   a   favore   del   contribuente   ai  fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto  di  esibizione si intendono anche la dichiarazione
          di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
          la sottrazione di essi alla ispezione.
             Di  ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
          cui risultino le ispezioni e le  rilevazioni  eseguite,  le
          richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
          risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto  dal
          contribuente  o  da  chi  lo rappresenta ovvero indicare il
          motivo della mancata sottoscrizione.   Il  contribuente  ha
          diritto di averne copia.
             I  documenti  e  le scritture possono essere sequestrati
          soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
          contenuto   nel   verbale,   nonche'  in  caso  di  mancata
          sottoscrizione  o  di  contestazione  del   contenuto   del
          verbale.   I   libri   e  i  registri  non  possono  essere
          sequestrati; gli  organi  procedenti  possono  eseguirne  o
          farne  eseguire  copie  o  estratti,  possono apporre nelle
          parti che interessano la propria firma o sigla insieme  con
          la  data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri.
             Le  disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per l'esecuzione di verifiche  e  di  ricerche  relative  a
          merci  o  altri  beni  viaggianti  su autoveicoli e natanti
          adibiti al trasporto per conto di terzi.
             In  deroga  alle  disposizioni  del  settimo  comma  gli
          impiegati che procedono all'accesso nei locali di  soggetti
          che  si  avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
          simili, hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi  propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora il contribuente non  consenta  l'utilizzazione  dei
          propri impianti e del proprio personale.
             Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o
          alcune di  esse  si  trovano  presso  altri  soggetti  deve
          esibire  una  attestazione  dei  soggetti stessi recante la
          specificazione  delle  scritture  in  loro   possesso.   Se
          l'attestazione  non  e'  esibita  e se il soggetto che l'ha
          rilasciata si oppone all'accesso e non esibisce in tutto  o
          in  parte  le  scritture  si  applicano le disposizioni del
          quinto comma.
             Gli   uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  hanno
          facolta' di disporre l'accesso di propri  impiegati  muniti
          di    apposita    autorizzazione    presso   le   pubbliche
          amministrazioni e gli enti indicati al n. 5)  dell'art.  51
          allo  scopo  di  rilevare direttamente i dati e le notizaie
          ivi previste e, nei casi e con le modalita' di cui all'art.
          51-bis,   presso   le  aziende  e  istituti  di  credito  e
          l'Amministrazione   postale   allo   scopo   di    rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie relativi ai conti la cui
          copia sia stata richiesta a norma del n.  7)  dello  stesso
          art.   51   e  non  trasmessa  entro  il  termine  previsto
          nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
          direttamente  la  completezza  o  l'esattezza  dei  dati  e
          notizie, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che  le
          pongano   in   dubbio,  contenuti  nella  copia  dei  conti
          trasmessa, rispetto a tutti  i  rapporti  intrattenuti  dal
          contribiente  con  le  aziende  e  istituti  di  credito  e
          l'Amministrazione postale.  Si  applicano  le  disposizioni
          dell'ultimo  comma  dell'art.  33  del  D.P.R. 29 settembre
          1973, n. 600, e successive modificazioni".
             -  Per  gli articoli 66 e seguenti del testo unico delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          D.P.R. n.  43/1973, si veda in nota all'art. 8.
             -  Il  testo  dell'art.  63  del  gia'  citato D.P.R. n.
          633/1972 e' il seguente:
             "Art. 63 (Collaborazione della Guardia di finanza). - La
          Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta  sul
          valore  aggiunto  per l'acquisizione e il reperimento degli
          elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per
          la  repressione  delle  violazioni  del  presente  decreto,
          procedendo di  propria  iniziativa  o  su  richiesta  degli
          uffici,  secondo le norme e con le facolta' di cui all'art.
          52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici
          stessi i relativi verbali e rapporti.
             Ai  fini  del necessario coordinamento dell'azione della
          Guardia di  finanza  con  quella  degli  uffici  finanziari
          saranno  presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
          debba procedere ad indagini sistematiche, tra la  Direzione
          generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
          e  il  comando  generale  della  Guardia  di   finanza   e,
          nell'ambito  delle singole circoscrizioni, fra i capi degli
          ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
             Gli  uffici  finanziari  e  i  comandi  della Guardia di
          finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso  gli
          stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva
          comunicazione  delle  ispezioni  e  verifiche   intraprese.
          L'ufficio  o  il  comando  che riceve la comunicazione puo'
          richiedere all'organo che sta eseguendo  l'ispezione  o  la
          verifica    l'esecuzione   di   determinati   controlli   e
          l'acquisizione  di  determinati  elementi  utili  ai   fini
          dell'accertamento".