Art. 12. Procedure semplificate di accertamento per merci provenienti dall'estero - Soggetti autorizzati 1. Le imprese industriali, commerciali ed agricole la cui attivita' e' alimentata da frequenti arrivi di merci dall'estero possono essere autorizzate a prescindere dalla presentazione delle merci stesse all'ufficio doganale del luogo di destinazione ed a disporne subito dopo l'arrivo secondo la destinazione doganale prefissata a norma del comma 4, previa prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore doganale, a garanzia del pagamento dei diritti gravanti sulle merci medesime. 2. L'amministrazione puo' rifiutare o revocare l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio, ovvero quando ritenga che vi sia pericolo o sospetto di abusi. Puo' altresi' escludere dalla facilitazione determinate merci per motivi di tutela degli interessi fiscali o di carattere economico, sanitario, fitopatologico, militare o di pubblica sicurezza, ovvero puo' prescrivere per determinate merci la osservanza di particolari cautele. 3. L'autorizzazione non esime l'impresa dal munirsi delle autorizzazioni o licenze prescritte da altre disposizioni. 4. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per una o piu' delle seguenti destinazioni doganali, da indicarsi espressamente nel provvedimento: a) importazione definitiva; b) importazione temporanea; c) introduzione in magazzino doganale; d) reimportazione. 5. L'autorizzazione per l'introduzione in magazzino doganale privato comporta per il magazzino la soppressione dell'obbligo della chiusura con due differenti chiavi, qualora tale obbligo sia stato prescritto in applicazione dell'art. 159, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli altri soggetti che procedono frequentemente, in nome e per conto delle imprese di cui al comma 1, alla effettuazione di operazioni doganali, a condizione che nell'esercizio della loro attivita' professionale detengano o presentino in dogana le merci di proprieta' di tali imprese e siano in possesso dei requisiti di affidabilita' e degli altri requisiti che saranno stabiliti con il decreto di cui al comma 9 dell'art. 13; lo stesso decreto dovra' altresi' prescrivere i requisiti di idoneita' dei luoghi di arrivo delle merci all'uopo autorizzati, che siano nella disponibilita' dei beneficiari. Nelle operazioni doganali compiute ai sensi del presente comma i beneficiari delle procedure semplificate sono solidalmente responsabili con il proprietario agli effetti tributari e valutari.
Nota all'art. 12: - Il terzo comma dell'art. 159 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, prevede che: "Il Ministero delle finanze puo' stabilire che in casi speciali o per determinate merci i magazzini doganali di proprieta' privata siano chiusi a due differenti chiavi, una delle quali e' tenuta dalla dogana o dal reparto della Guardia di finanza incaricato della vigilanza. Non si puo' entrare in questi magazzini senza l'intervento dei funzionari doganali o dei militari della Guardia di finanza; il concessionario che personalmente o per mezzo dei suoi agenti vi'ola tale divieto, decade dalla concessione e non puo' ottenerne altra se non dopo tre anni".