Art. 12. 
                Procedure semplificate di accertamento 
       per merci provenienti dall'estero - Soggetti autorizzati 
  1. Le imprese industriali, commerciali ed agricole la cui attivita'
e' alimentata da frequenti arrivi di merci dall'estero possono essere
autorizzate a prescindere  dalla  presentazione  delle  merci  stesse
all'ufficio doganale del luogo di destinazione ed a  disporne  subito
dopo l'arrivo secondo la destinazione doganale prefissata a norma del
comma 4, previa prestazione di idonea cauzione nella misura  ritenuta
congrua dal ricevitore doganale, a garanzia del pagamento dei diritti
gravanti sulle merci medesime. 
  2. L'amministrazione puo'  rifiutare  o  revocare  l'autorizzazione
qualora accerti che non sussistano o siano venute meno le  condizioni
prescritte per il rilascio, ovvero quando ritenga che vi sia pericolo
o sospetto di abusi.  Puo'  altresi'  escludere  dalla  facilitazione
determinate merci per motivi di tutela degli interessi fiscali  o  di
carattere  economico,  sanitario,  fitopatologico,  militare   o   di
pubblica sicurezza, ovvero puo' prescrivere per determinate merci  la
osservanza di particolari cautele. 
  3.  L'autorizzazione  non  esime  l'impresa   dal   munirsi   delle
autorizzazioni o licenze prescritte da altre disposizioni. 
  4. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per  una  o  piu'  delle
seguenti  destinazioni  doganali,  da  indicarsi  espressamente   nel
provvedimento: 
    a) importazione definitiva; 
    b) importazione temporanea; 
    c) introduzione in magazzino doganale; 
    d) reimportazione. 
  5.  L'autorizzazione  per  l'introduzione  in  magazzino   doganale
privato comporta per il magazzino la soppressione dell'obbligo  della
chiusura con due differenti chiavi, qualora tale  obbligo  sia  stato
prescritto in applicazione dell'art.  159,  terzo  comma,  del  testo
unico delle disposizioni legislative in materia  doganale,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 
  6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei
confronti delle imprese di spedizione internazionale,  dei  magazzini
generali e degli altri soggetti che procedono frequentemente, in nome
e per conto delle imprese di cui al comma 1,  alla  effettuazione  di
operazioni doganali,  a  condizione  che  nell'esercizio  della  loro
attivita' professionale detengano o presentino in dogana le merci  di
proprieta' di tali imprese e  siano  in  possesso  dei  requisiti  di
affidabilita' e degli altri requisiti che saranno  stabiliti  con  il
decreto di cui al comma 9 dell'art.  13;  lo  stesso  decreto  dovra'
altresi' prescrivere i requisiti di idoneita' dei  luoghi  di  arrivo
delle merci all'uopo autorizzati, che siano nella disponibilita'  dei
beneficiari. Nelle operazioni doganali compiute ai sensi del presente
comma i beneficiari delle procedure  semplificate  sono  solidalmente
responsabili con il proprietario agli effetti tributari e valutari. 
 
          Nota all'art. 12:
             -  Il  terzo  comma  dell'art. 159 del testo unico delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          D.P.R. n. 43/1973, prevede che: "Il Ministero delle finanze
          puo' stabilire che in casi speciali o per determinate merci
          i  magazzini  doganali di proprieta' privata siano chiusi a
          due differenti chiavi, una  delle  quali  e'  tenuta  dalla
          dogana  o  dal  reparto della Guardia di finanza incaricato
          della vigilanza. Non si puo' entrare  in  questi  magazzini
          senza  l'intervento  dei funzionari doganali o dei militari
          della   Guardia   di   finanza;   il   concessionario   che
          personalmente  o  per  mezzo  dei  suoi  agenti vi'ola tale
          divieto, decade dalla  concessione  e  non  puo'  ottenerne
          altra se non dopo tre anni".