Art. 13. Esecuzione della procedura semplificata di accertamento per merci provenienti dall'estero 1. All'atto dell'arrivo a destinazione della merce, il titolare dell'autorizzazione puo' procedere alla rimozione degli eventuali sigilli che assicurano ai fini doganali l'identita' e l'integrita' dei colli, dei contenitori o dei veicoli. Qualora risultino manomissioni di tali sigilli od altre irregolarita', ovvero vi siano dubbi circa la conformita' delle merci a quelle per le quali e' stata concessa l'autorizzazione, ovvero sussistano differenze rispetto al documento cauzionale od a quello di trasporto, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto ad informare immediatamente l'ufficio doganale e ad astenersi, fino all'intervento di questo, da ogni manipolazione del carico. In caso diverso, il titolare dell'autorizzazione prende in carico la merce mediante l'iscrizione nelle proprie scritture o mediante altra formalita' riconosciuta equivalente dall'amministrazione, subentrando con cio' al vettore od allo speditore negli obblighi da questi assunti verso l'ufficio doganale. 2. La presa in carico della merce produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione di cui all'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 3. Resta in ogni caso salva la facolta' dell'ufficio di intervenire all'atto dell'arrivo delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisato dell'intervento dell'ufficio, il titolare dell'autorizzazione deve astenersi da ogni manomissione o manipolazione del carico. 4. Per le merci prese in carico il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a presentare, anche mediante sistemi telematici, la dichiarazione doganale, singola o globale, nonche' ogni altro elemento necessario per l'accertamento. Le modalita', le cautele ed il termine per la presentazione delle dichiarazioni doganali sono stabiliti con il decreto di cui al comma 9. 5. Per il pagamento dei diritti doganali dovuti sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 6. L'accertamento e' eseguito sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'eventuale intervento dell'ufficio all'atto dell'arrivo delle merci oggetto dell'operazione doganale, ovvero attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione, e diventa definitivo alla data dell'annotazione sulla bolletta del risultato del controllo. 7. L'ufficio doganale procede a saltuari controlli delle scritture e delle contabilita' anche allo scopo di verificare la corrispondenza delle stesse con le dichiarazioni presentate, nonche' esegue, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento, dei quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti del titolare dell'autorizzazione diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci introdotte. 8. Il costo del servizio per l'effettuazione dei controlli da parte dei funzionari doganali nei luoghi dove si trovano le merci, le scritture e le contabilita' e' posto a carico del titolare dell'autorizzazione. 9. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalita' di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme e condizioni necessarie per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente stabilite dalle Comunita' europee.
Note all'art. 13: - Per l'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, si veda in nota all'art. 6. - Gli articoli 78 e 79 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale cosi' recitano: "Art. 78 (Pagamenti periodici di diritti doganali). - L'Amministrazione finanziaria puo' consentire a coloro che effettuano con carattere di continuita' operazioni doganali di ottenere la libera disponibilita' della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito. Periodicamente, alla fine di un determinato intervallo di tempo fissato dall'Amministrazione predetta e che non puo' comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore della dogana riassume il debito relativo al gruppo di operazioni effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore; il debito, salvo quanto previsto dagli articoli 79 e 80, deve essere soddisfatto entro i successivi due giorni lavorativi. La concessione dell'agevolazione e' subordinata alla prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana. L'amministrazione puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento periodico; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dall'amministrazione stessa. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, possono essere stabilite particolari disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento dei diritti doganali ed accessori relativi ai pacchi postali. Art. 79 (Pagamento differito di diritti doganali). - E' in facolta' del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, puo' autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta. Con le stesse modalita' il Ministro per le finanze puo' revocare o modificare la concessione di cui al primo comma, anche nel corso dell'anno. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto".