Art. 13. 
Esecuzione della procedura semplificata  di  accertamento  per  merci
                       provenienti dall'estero 
  1. All'atto dell'arrivo a destinazione  della  merce,  il  titolare
dell'autorizzazione puo' procedere  alla  rimozione  degli  eventuali
sigilli che assicurano ai fini doganali  l'identita'  e  l'integrita'
dei  colli,  dei  contenitori  o  dei  veicoli.   Qualora   risultino
manomissioni di tali sigilli od altre irregolarita', ovvero vi  siano
dubbi circa la conformita' delle merci a quelle per le quali e' stata
concessa l'autorizzazione, ovvero sussistano differenze  rispetto  al
documento  cauzionale  od  a  quello  di   trasporto,   il   titolare
dell'autorizzazione e' tenuto ad informare  immediatamente  l'ufficio
doganale e ad astenersi,  fino  all'intervento  di  questo,  da  ogni
manipolazione   del   carico.   In   caso   diverso,   il    titolare
dell'autorizzazione prende in carico la merce  mediante  l'iscrizione
nelle proprie scritture  o  mediante  altra  formalita'  riconosciuta
equivalente dall'amministrazione, subentrando con cio' al vettore  od
allo speditore negli  obblighi  da  questi  assunti  verso  l'ufficio
doganale. 
  2. La presa in  carico  della  merce  produce  gli  stessi  effetti
giuridici dell'accettazione di cui all'art. 36 del testo unico  delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 
  3. Resta in ogni caso salva la facolta' dell'ufficio di intervenire
all'atto dell'arrivo delle merci, con o senza preavviso; qualora  sia
preavvisato     dell'intervento     dell'ufficio,     il     titolare
dell'autorizzazione   deve   astenersi   da   ogni   manomissione   o
manipolazione del carico. 
  4. Per le merci prese in carico il titolare dell'autorizzazione  e'
tenuto  a  presentare,  anche   mediante   sistemi   telematici,   la
dichiarazione  doganale,  singola  o  globale,  nonche'  ogni   altro
elemento necessario per l'accertamento. Le modalita', le  cautele  ed
il termine per la presentazione  delle  dichiarazioni  doganali  sono
stabiliti con il decreto di cui al comma 9. 
  5. Per il pagamento dei diritti doganali dovuti sono applicabili le
disposizioni di cui agli articoli 78  e  79  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 
  6. L'accertamento e' eseguito sulla base delle risultanze acquisite
nel corso dell'eventuale intervento dell'ufficio all'atto dell'arrivo
delle  merci  oggetto  dell'operazione  doganale,  ovvero  attraverso
l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione,
e diventa definitivo alla data dell'annotazione  sulla  bolletta  del
risultato del controllo. 
  7. L'ufficio doganale procede a saltuari controlli delle  scritture
e delle contabilita' anche allo scopo di verificare la corrispondenza
delle stesse con le dichiarazioni presentate, nonche' esegue,  tenuto
conto  dei  procedimenti  di   lavorazione,   dei   coefficienti   di
rendimento,  dei  quantitativi  di  prodotti  ottenuti  e  di   altri
elementi, riscontri tecnici presso  i  depositi  o  stabilimenti  del
titolare  dell'autorizzazione   diretti   a   stabilire   l'effettiva
consistenza qualitativa e quantitativa delle merci introdotte. 
  8. Il costo del servizio per l'effettuazione dei controlli da parte
dei funzionari doganali nei luoghi  dove  si  trovano  le  merci,  le
scritture  e  le  contabilita'  e'  posto  a  carico   del   titolare
dell'autorizzazione. 
  9. Il Ministro delle finanze, con proprio  decreto  da  pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  prescrive  le
modalita' di rilascio e le  caratteristiche  delle  autorizzazioni  e
stabilisce le altre norme e condizioni  necessarie  per  l'esecuzione
della procedura semplificata, che  dovranno  essere  armonizzate  con
quelle eventualmente stabilite dalle Comunita' europee. 
 
          Note all'art. 13:
             -  Per  l'art.  36  del  testo  unico delle disposizioni
          legislative in materia doganale, approvato  con  D.P.R.  n.
          43/1973, si veda in nota all'art. 6.
             -  Gli  articoli  78 e 79 del medesimo testo unico delle
          disposizioni  legislative   in   materia   doganale   cosi'
          recitano:
             "Art.  78  (Pagamenti  periodici di diritti doganali). -
          L'Amministrazione finanziaria puo' consentire a coloro  che
          effettuano con carattere di continuita' operazioni doganali
          di ottenere la libera disponibilita' della merce  senza  il
          preventivo  pagamento  dei  diritti liquidati, i quali sono
          annotati, per  ciascun  operatore,  in  apposito  conto  di
          debito.   Periodicamente,   alla  fine  di  un  determinato
          intervallo di tempo fissato dall'Amministrazione predetta e
          che   non  puo'  comunque  eccedere  i  trenta  giorni,  il
          ricevitore della dogana  riassume  il  debito  relativo  al
          gruppo di operazioni effettuate nell'intervallo medesimo da
          ciascun operatore; il debito, salvo quanto  previsto  dagli
          articoli   79   e  80,  deve  essere  soddisfatto  entro  i
          successivi due giorni lavorativi.
             La  concessione  dell'agevolazione  e'  subordinata alla
          prestazione  di  idonea  cauzione  nella  misura   ritenuta
          congrua dal ricevitore della dogana.
             L'amministrazione  puo'  in  qualsiasi  momento,  quando
          sorgano fondati timori sulla  possibilita'  del  tempestivo
          soddisfacimento  del  debito,  revocare  la concessione del
          pagamento periodico; in tal caso  l'operatore  deve,  entro
          cinque  giorni  dalla  notifica della revoca, estinguere il
          suo  debito  o  prestare  una  garanzia   ritenuta   idonea
          dall'amministrazione stessa.
             Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con
          i  Ministri  per  il  tesoro  e   per   le   poste   e   le
          telecomunicazioni,  possono  essere  stabilite  particolari
          disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento
          dei  diritti  doganali  ed  accessori  relativi  ai  pacchi
          postali.
             Art.  79 (Pagamento differito di diritti doganali). - E'
          in facolta'  del  ricevitore  della  dogana  consentire,  a
          richiesta   dell'operatore,   il  pagamento  differito  dei
          diritti doganali  per  un  periodo  di  trenta  giorni.  Il
          Ministro  per  le  finanze,  con  proprio  decreto  emanato
          annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la
          programmazione  economica e per il tesoro, puo' autorizzare
          in via generale la concessione di una  maggiore  dilazione,
          fino  ad  un  massimo  di  novanta giorni, compresi i primi
          trenta.
             Con  le stesse modalita' il Ministro per le finanze puo'
          revocare o modificare la concessione di cui al primo comma,
          anche nel corso dell'anno.
             L'agevolazione    del   pagamento   differito   comporta
          l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei
          primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con
          decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso
          medio  posticipato  di  interesse  dei  buoni  ordinari del
          tesoro  per  investimenti  liberi  comunicato  dalla  Banca
          d'Italia    con   riferimento   al   trimestre   precedente
          l'emanazione di detto decreto".