Art. 14. 
                Procedure semplificate di accertamento 
        per merci da inviare all'estero - Soggetti autorizzati 
  1. Le imprese industriali, commerciali ed agricole  che  effettuano
frequenti spedizioni  all'estero  di  merci  in  esportazione,  anche
temporanea, riesportazione o transito possono  essere  autorizzate  a
provvedere a tali spedizioni, prescindendo dalla presentazione  della
dichiarazione doganale e delle merci all'ufficio doganale  del  luogo
di partenza, previa prestazione  di  idonea  cauzione,  nella  misura
ritenuta congrua dal ricevitore doganale, a  garanzia  del  pagamento
dei diritti gravanti sulle merci medesime. 
  2. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 12, commi 2 e 3. 
  3. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei
confronti delle imprese di spedizione internazionale,  dei  magazzini
generali e degli altri soggetti che procedono frequentemente, in nome
e per conto delle imprese di cui al coma  1,  alla  effettuazione  di
operazioni doganali,  a  condizione  che  nell'esercizio  della  loro
attivita' professionale detengano o presentino in dogana le merci  di
proprieta' di tali imprese e  siano  in  possesso  dei  requisiti  di
affidabilita' e degli altri requisiti che saranno  stabiliti  con  il
decreto di cui al comma 8 dell'art.  15;  lo  stesso  decreto  dovra'
altresi'  prescrivere  i  requisiti  di  idoneita'  dei   luoghi   di
spedizione  delle  merci  all'uopo  autorizzati,  che   siano   nella
disponibilita' dei beneficiari. Nelle operazioni  compiute  ai  sensi
del presente comma i beneficiari delle  procedure  semplificate  sono
solidalmente responsabili con il proprietario agli effetti  tributari
e valutari.