Art. 14. Procedure semplificate di accertamento per merci da inviare all'estero - Soggetti autorizzati 1. Le imprese industriali, commerciali ed agricole che effettuano frequenti spedizioni all'estero di merci in esportazione, anche temporanea, riesportazione o transito possono essere autorizzate a provvedere a tali spedizioni, prescindendo dalla presentazione della dichiarazione doganale e delle merci all'ufficio doganale del luogo di partenza, previa prestazione di idonea cauzione, nella misura ritenuta congrua dal ricevitore doganale, a garanzia del pagamento dei diritti gravanti sulle merci medesime. 2. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 12, commi 2 e 3. 3. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli altri soggetti che procedono frequentemente, in nome e per conto delle imprese di cui al coma 1, alla effettuazione di operazioni doganali, a condizione che nell'esercizio della loro attivita' professionale detengano o presentino in dogana le merci di proprieta' di tali imprese e siano in possesso dei requisiti di affidabilita' e degli altri requisiti che saranno stabiliti con il decreto di cui al comma 8 dell'art. 15; lo stesso decreto dovra' altresi' prescrivere i requisiti di idoneita' dei luoghi di spedizione delle merci all'uopo autorizzati, che siano nella disponibilita' dei beneficiari. Nelle operazioni compiute ai sensi del presente comma i beneficiari delle procedure semplificate sono solidalmente responsabili con il proprietario agli effetti tributari e valutari.