Art. 15. Esecuzione della procedura semplificata di accertamento per merci da inviare all'estero 1. I documenti doganali che devono scortare le singole spedizioni sono redatti, nel numero prescritto di esemplari, direttamente dal soggetto abilitato, mediante l'uso dei modelli, a rigoroso rendiconto, previamente vidimati e numerati dall'ufficio doganale, ovvero stampati e preautenticati presso stabilimenti tipografici appositamente autorizzati. Su tali modelli il soggetto abilitato compila la dichiarazione doganale, la sottoscrive e vi appone lo speciale timbro ufficiale all'uopo fornito dall'amministrazione a spese del titolare dell'autorizzazione, qualora l'impronta del timbro stesso non sia stata gia' prestampata dalla tipografia autorizzata. Al momento della partenza delle merci la dichiarazione e' iscritta in apposito registro, a rigoroso rendiconto, fornito dall'ufficio doganale, ovvero, su autorizzazione dell'amministrazione, direttamente dal soggetto beneficiario, anche in forma meccanizzata, purche' previamente vidimato dall'ufficio stesso o preautenticato da tipografia autorizzata; la dichiarazione vale quale documento doganale emesso sotto la responsabilita' del titolare dell'autorizzazione. Uno degli esemplari del documento deve essere fatto pervenire entro il piu' breve tempo possibile all'ufficio doganale per gli ulteriori adempimenti di competenza. 2. L'iscrizione della dichiarazione nei registri predetti produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione di cui all'art. 36 del testo unico delle disposzioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 3. Resta in ogni caso salva la facolta' dell'ufficio di intervenire all'atto della partenza delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisato dell'intervento dell'ufficio, il titolare dell'autorizzazione deve astenersi dal dare corso alla partenza. 4. Per il pagamento dei diritti doganali dovuti sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 5. Quando l'ufficio non si e' avvalso della facolta' di intervenire all'atto della partenza delle merci, l'accertamento e' eseguito attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione e diventa definitivo alla data dell'annotazione sulla bolletta del risultato del controllo. 6. L'ufficio doganale procede a saltuari controlli delle scritture e delle contabilita' anche allo scopo di verificare la corrispondenza delle stesse con le dichiarazioni presentate, nonche' esegue, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento, dei quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti del titolare dell'autorizzazione diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci spedite. 7. Per l'effettuazione dei controlli predetti si osservano le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 13. 8. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalita' di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme e condizioni necessarie per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente stabilite dalle Comunita' europee.
Note all'art. 15: - Per l'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, si veda in nota all'art. 6. - Per gli articoli 78 e 79 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, si veda in nota all'art. 13.