Art. 15. 
Esecuzione della procedura semplificata di accertamento per merci  da
                         inviare all'estero 
  1. I documenti doganali che devono scortare le  singole  spedizioni
sono redatti, nel numero prescritto di  esemplari,  direttamente  dal
soggetto  abilitato,  mediante  l'uso   dei   modelli,   a   rigoroso
rendiconto, previamente vidimati e  numerati  dall'ufficio  doganale,
ovvero stampati  e  preautenticati  presso  stabilimenti  tipografici
appositamente autorizzati. Su  tali  modelli  il  soggetto  abilitato
compila la dichiarazione doganale, la  sottoscrive  e  vi  appone  lo
speciale timbro ufficiale  all'uopo  fornito  dall'amministrazione  a
spese del titolare dell'autorizzazione, qualora l'impronta del timbro
stesso non sia stata gia' prestampata dalla  tipografia  autorizzata.
Al momento della partenza delle merci la dichiarazione e' iscritta in
apposito  registro,  a  rigoroso  rendiconto,  fornito   dall'ufficio
doganale,    ovvero,    su    autorizzazione    dell'amministrazione,
direttamente dal soggetto beneficiario, anche in forma  meccanizzata,
purche' previamente vidimato dall'ufficio stesso o preautenticato  da
tipografia  autorizzata;  la  dichiarazione  vale   quale   documento
doganale   emesso   sotto    la    responsabilita'    del    titolare
dell'autorizzazione. Uno degli esemplari del  documento  deve  essere
fatto pervenire entro  il  piu'  breve  tempo  possibile  all'ufficio
doganale per gli ulteriori adempimenti di competenza. 
  2. L'iscrizione della dichiarazione nei registri  predetti  produce
gli stessi effetti giuridici dell'accettazione di cui all'art. 36 del
testo  unico  delle  disposzioni  legislative  in  materia  doganale,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
1973, n. 43. 
  3. Resta in ogni caso salva la facolta' dell'ufficio di intervenire
all'atto della partenza delle merci, con o senza  preavviso;  qualora
sia   preavvisato   dell'intervento   dell'ufficio,    il    titolare
dell'autorizzazione deve astenersi dal dare corso alla partenza. 
  4. Per il pagamento dei diritti doganali dovuti sono applicabili le
disposizioni di cui agli articoli 78  e  79  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 
  5. Quando l'ufficio non si e' avvalso della facolta' di intervenire
all'atto della  partenza  delle  merci,  l'accertamento  e'  eseguito
attraverso l'esame della  dichiarazione  doganale  e  della  relativa
documentazione e diventa definitivo alla data dell'annotazione  sulla
bolletta del risultato del controllo. 
  6. L'ufficio doganale procede a saltuari controlli delle  scritture
e delle contabilita' anche allo scopo di verificare la corrispondenza
delle stesse con le dichiarazioni presentate, nonche' esegue,  tenuto
conto  dei  procedimenti  di   lavorazione,   dei   coefficienti   di
rendimento,  dei  quantitativi  di  prodotti  ottenuti  e  di   altri
elementi, riscontri tecnici presso  i  depositi  o  stabilimenti  del
titolare  dell'autorizzazione   diretti   a   stabilire   l'effettiva
consistenza qualitativa e quantitativa delle merci spedite. 
  7. Per l'effettuazione  dei  controlli  predetti  si  osservano  le
disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 13. 
  8. Il Ministro delle finanze, con proprio  decreto  da  pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  prescrive  le
modalita' di rilascio e le  caratteristiche  delle  autorizzazioni  e
stabilisce le altre norme e condizioni  necessarie  per  l'esecuzione
della procedura semplificata, che  dovranno  essere  armonizzate  con
quelle eventualmente stabilite dalle Comunita' europee. 
 
          Note all'art. 15:
             -  Per  l'art.  36  del  testo  unico delle disposizioni
          legislative in materia doganale, approvato  con  D.P.R.  n.
          43/1973, si veda in nota all'art. 6.
             -  Per  gli  articoli  78  e 79 del medesimo testo unico
          delle disposizioni legislative in materia doganale, si veda
          in nota all'art. 13.