Art. 16. Altre facilitazioni per le operazioni di esportazione o riesportazione 1. Il Ministro delle finanze puo' consentire che, quando le merci devono formare oggetto di dichiarazione di esportazione o riesportazione, tale dichiarazione sia armonizzata od unificata con altro documento doganale, commerciale o di trasporto, riconosciuto valido per l'uscita della merce dallo Stato. 2. Il Ministro delle finanze puo' altresi' consentire, nell'ambito della procedura prevista dall'art. 14, comma 1, che le merci oggetto di operazioni di esportazione o di riesportazione siano avviate all'estero accompagnate da documento amministrativo, commerciale o di trasporto e che le operazioni stesse effettuate in un determinato intervallo di tempo formino oggetto di dichiarazione globale.