Art. 16. 
        Altre facilitazioni per le operazioni di esportazione 
                           o riesportazione 
  1. Il Ministro delle finanze puo' consentire che, quando  le  merci
devono  formare  oggetto   di   dichiarazione   di   esportazione   o
riesportazione, tale dichiarazione sia armonizzata od  unificata  con
altro documento doganale, commerciale o  di  trasporto,  riconosciuto
valido per l'uscita della merce dallo Stato. 
  2. Il Ministro delle finanze puo' altresi' consentire,  nell'ambito
della procedura prevista dall'art. 14, comma 1, che le merci  oggetto
di operazioni di  esportazione  o  di  riesportazione  siano  avviate
all'estero accompagnate da documento amministrativo, commerciale o di
trasporto e che le operazioni stesse  effettuate  in  un  determinato
intervallo di tempo formino oggetto di dichiarazione globale.