Art. 17. 
                      Dichiarazioni semplificate 
  1. Alle merci presentate in dogana puo'  essere  conferita,  previa
apposita autorizzazione, la  destinazione  doganale  richiesta  sulla
base di fattura commerciale o di  documento  cauzionale  o  di  altro
documento  amministrativo  in  luogo  della  dichiarazione   prevista
dall'art. 4. Il perfezionamento di tale  operazione  avviene  con  la
presentazione di dichiarazione complementare, singola o globale. 
  2. Il direttore generale del  dipartimento  delle  dogane  e  delle
imposte indirette, con proprio  provvedimento  da  pubblicarsi  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le  modalita'
di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le
altre norme  e  condizioni  necessarie  per  la  presentazione  della
dichiarazione  semplificata,  che  dovranno  essere  armonizzate  con
quelle eventualmente stabilite dagli organi delle Comunita' europee.