Art. 17. Dichiarazioni semplificate 1. Alle merci presentate in dogana puo' essere conferita, previa apposita autorizzazione, la destinazione doganale richiesta sulla base di fattura commerciale o di documento cauzionale o di altro documento amministrativo in luogo della dichiarazione prevista dall'art. 4. Il perfezionamento di tale operazione avviene con la presentazione di dichiarazione complementare, singola o globale. 2. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalita' di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme e condizioni necessarie per la presentazione della dichiarazione semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente stabilite dagli organi delle Comunita' europee.