Art. 18. Estinzione di crediti e di rimborsi 1. I crediti per i diritti doganali non costituenti risorse proprie delle Comunita' europee, di importo non superiore a L. 20.000, in essere alla data di entrata in vigore della legge 10 ottobre 1989, n. 349, nonche' quelli per spese di giustizia in materia penale, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione, ne' a quella degli interessi, pene pecuniarie e sovrattasse connesse ai suddetti crediti. 2. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per i diritti doganali non costituenti risorse proprie delle Comunita' europee, di importo non superiore a L. 20.000.
Nota all'art. 18: - La legge n. 349/1989, recante delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonche' delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 250 del 25 ottobre 1989.