Art. 18. 
                 Estinzione di crediti e di rimborsi 
  1. I crediti per i diritti doganali non costituenti risorse proprie
delle Comunita' europee, di importo non superiore  a  L.  20.000,  in
essere alla data di entrata in vigore della legge 10 ottobre 1989, n. 
349, nonche' quelli per spese di giustizia in  materia  penale,  sono
estinti e non si fa luogo alla loro riscossione, ne' a  quella  degli
interessi,  pene  pecuniarie  e  sovrattasse  connesse  ai   suddetti
crediti. 
  2. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta  data
per  i  diritti  doganali  non  costituenti  risorse  proprie   delle
Comunita' europee, di importo non superiore a L. 20.000. 
 
          Nota all'art. 18:
             -  La  legge  n.  349/1989, recante delega al Governo ad
          adottare  norme  per   l'aggiornamento,   la   modifica   e
          l'integrazione  delle  disposizioni  legislative in materia
          doganale,  per  la  riorganizzazione   dell'amministrazione
          delle   dogane   e   imposte   indirette,   in  materia  di
          contrabbando e in materia di ordinamento ed  esercizio  dei
          magazzini  generali  e  di  applicazione  delle  discipline
          doganali ai predetti magazzini generali, nonche' delega  ad
          adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di
          fabbricazione e  di  consumo,  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 250 del 25 ottobre
          1989.