Art. 19. 
 Edifici in prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale 
  1. E' vietato eseguire costruzioni ed altre opere di  ogni  specie,
sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in
prossimita' della linea doganale e  nel  mare  territoriale,  nonche'
spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione  del
direttore della circoscrizione doganale. La  predetta  autorizzazione
condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione,  nella
quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione. 
  2.  La  violazione  del  divieto  previsto  dal  comma  1  comporta
l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione  doganale
competente per territorio, di una sanzione amministrativa di  importo
da un decimo all'intero valore del manufatto. 
  3.  Il  direttore  della  circoscrizione  doganale,  accertata   la
sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali,  non
diversamente eliminabile a cura e spese  del  trasgressore,  dispone,
previo parere dell'ufficio tecnico di finanza del dipartimento  delle
dogane e delle  imposte  indirette,  competente  per  territorio,  la
demolizione del manufatto in  danno  ed  a  spese  del  trasgressore.
Avverso tale provvedimento e' ammesso il ricorso  al  Ministro  delle
finanze  entro  trenta  giorni  dalla  data   di   notificazione   al
trasgressore  del  provvedimento  stesso.  Il  ricorso  al   Ministro
sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.