Art. 2. 
                        Servizio di riscontro 
  1. Il servizio di riscontro sara' effettuato nei casi e secondo  le
modalita' fissate dall'art. 21 del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;  il  servizio  di  riscontro
potra' essere effettuato anche in caso di incompletezza o di  fondato
sospetto di irregolarita' dei documenti doganali. 
  2. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto,  puo'  stabilire
la soppressione del servizio di riscontro per le operazioni  doganali
fuori circuito, salve le operazioni di  polizia  tributaria,  nonche'
negli altri casi in cui non ne ricorra la necessita', avuto  riguardo
al luogo in cui lo stesso puo' essere  espletato,  alla  destinazione
conferita alle merci ed alla scarsa rilevanza fiscale  delle  stesse;
il Ministro delle finanze puo', inoltre, stabilire in  quali  casi  e
con quali  modalita'  le  attestazioni  di  riscontro  devono  essere
annotate sui documenti e sui registri, anche avvalendosi di procedure
informatizzate. 
 
          Nota all'art. 2:
             -   L'art.   21   del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative in materia doganale, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 43/1973, e' cosi' formulato:
             "Art.  21.  (Servizio  di  riscontro).  -  Ai valichi di
          confine,  ai  varchi  dei  territori  extradoganali  e  dei
          recinti  doganali ed alle porte dei depositi doganali e dei
          depositi  franchi  i  militari  della  guardia  di  finanza
          procedono  al  riscontro  sommario  ed  esterno dei colli e
          delle merci alla rinfusa, allo  scopo  di  controllarne  la
          corrispondenza   rispetto  ai  documenti  doganali  che  li
          scortano e di provvedere agli altri  adempimenti  demandati
          ai   militari  stessi  dalle  disposizioni  in  vigore.  Il
          servizio predetto e' altresi' espletato, relativamente alle
          merci  oggetto  di  operazioni doganali, negli altri luoghi
          ove si compiono tali operazioni,  a  bordo  delle  navi  in
          sosta  nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo
          marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine  e  dei
          canali  interni,  a  bordo  degli aeromobili in sosta negli
          aeroporti,  nonche'  presso  le  stazioni  ferroviarie   di
          confine ed internazionali, sulle banchine dei porti o punti
          di approdo e negli scali aeroportuali  durante  il  carico,
          l'imbarco  o  il  trasbordo  delle  merci su treni, navi ed
          aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco  da  detti
          mezzi di trasporto.
             I  militari  addetti  al  servizio  di  riscontro  hanno
          facolta' di prescindere dall'eseguire il riscontro,  ovvero
          di  limitarlo  ad  una parte soltanto del carico; essi sono
          tuttavia tenuti ad eseguire il riscontro stesso  quando  ne
          siano   espressamente   richiesti   dal  capo  dell'ufficio
          doganale o dai funzionari addetti alle visite di  controllo
          ovvero dai superiori gerarchici del Corpo.
             Se  non emergono discordanze o, comunque, non sussistono
          fondati sospetti di irregolarita', i militari della guardia
          di  finanza  appongono  sui  documenti  doganali, quando e'
          prescritta, l'attestazione di riscontro; in  caso  diverso,
          inoltrano   immediatamente   motivata   richiesta  al  capo
          dell'ufficio doganale od a chi per esso affinche'  in  loro
          presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.
             Qualora i militari della guardia di finanza, avvalendosi
          della facolta' di cui al secondo  comma,  non  eseguano  il
          riscontro, o lo eseguano parzialmente, ne fanno annotazione
          sul documento doganale  nei  casi  in  cui  sia  prescritta
          l'attestazione   di   riscontro.  La  predetta  annotazione
          sostituisce  a  tutti   gli   effetti   l'attestazione   di
          riscontro.
             Gli  adempimenti  previsti  dai  commi  precedenti  e le
          relative annotazioni nel registro di riscontro non  vengono
          effettuati  presso  gli  uffici di passaggio quali definiti
          dal regolamento CEE n. 222/77, adottato dal  Consiglio  dei
          Ministri  delle  Comunita'  europee  il  13  dicembre 1976,
          nell'art.  11,  lettera  d),  limitatamente  ai   trasporti
          vincolati  al  regime  di  transito comunitario. Tuttavia i
          militari della Guardia di  finanza,  quando  nell'esercizio
          del   servizio  di  vigilanza  hanno  fondato  sospetto  di
          irregolarita', inoltrano immediatamente motivata  richiesta
          al  capo  dell'ufficio doganale o a chi per esso, affinche'
          in loro presenza  la  merce  sia  sottoposta  a  visita  di
          controllo".