Art. 20. Custodia e distruzione di campioni di merci 1. Qualora sussistano motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, l'ufficio doganale puo' esigere che l'operatore provveda, entro il termine fissato dall'ufficio stesso, al ritiro dei campioni prelevati per l'effettuazione delle analisi e dei controlli sulle merci. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio procede, a spese dell'operatore, alla distruzione dei campioni ovvero, ove la distruzione medesima non si renda possibile, alla loro conservazione presso istituti specializzati.