Art. 20. 
             Custodia e distruzione di campioni di merci 
  1.  Qualora  sussistano  motivi  igienico-sanitari  o  di  pubblica
sicurezza, l'ufficio doganale puo' esigere che l'operatore  provveda,
entro il termine fissato dall'ufficio stesso, al ritiro dei  campioni
prelevati per l'effettuazione delle analisi  e  dei  controlli  sulle
merci. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio  procede,  a  spese
dell'operatore,  alla  distruzione  dei  campioni  ovvero,   ove   la
distruzione medesima non si renda possibile, alla loro  conservazione
presso istituti specializzati.