Art. 21. 
                         Controlli integrati 
  1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto,  allo  scopo  di
effettuare   controlli   integrati   presso    imprese    interessate
all'interscambio di beni con l'estero, stabilisce le norme necessarie
per coordinare le attivita' di controllo degli uffici  doganali,  ivi
comprese  quelle  relative  all'espletamento  delle   operazioni   di
revisione  dell'accertamento,   con   quelle   degli   altri   organi
dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza. 
  2.  Il  Ministro  delle  finanze,  con  proprio   decreto,   potra'
stabilire, altresi', criteri e modalita' per regolare i rapporti  del
dipartimento e della Guardia di finanza con le autorita' doganali  di
altri Paesi e lo scambio reciproco di dati  e  notizie  acquisiti  in
conseguenza di tali rapporti, senza pregiudizio  di  quanto  disposto
dall'art. 1, comma 4, e dall'art. 6, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 26 aprile 1990, n. 105. 
 
          Note all'art. 21:
             -  Il  testo dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 105/1990,
          indicato nelle precedenti note all'art. 1, e' il  seguente:
          "4.  Per  quanto  non  espressamente  previsto nel presente
          decreto, la normazione secondaria assicura al  Dipartimento
          una  autonomia  organizzativa  e  funzionale,  adeguata  al
          dinamismo  dei  servizi  doganali,  alla   complessita'   e
          peculiarita' degli stessi, alle esigenze della produzione e
          dei traffici, garantendo la sicurezza fiscale e assicurando
          la  diretta  connessione  degli  organi  e  degli uffici ai
          centri di indirizzo nazionale, comunitari ed internazionali
          e  prevedendone  il costante e non mediato rapporto con gli
          operatori ed il pubblico".
             -  Il  testo  dell'art. 6, comma 2, del medesimo D.L. n.
          105/1990 e' il seguente:
             "2.  Il  direttore  generale  esegue  le  direttive  del
          Ministro e da' attuazione alle deliberazioni del  consiglio
          di  amministrazione;  in particolare il direttore generale,
          oltre alle attribuzioni previste  da  norme  legislative  e
          regolamentari:
               a)  determina  i  programmi per la realizzazione degli
          obbiettivi da perseguire;
               b)   organizza   le   risorse   umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi, nel
          rispetto   delle   norme   vigenti   e   delle   regole  di
          imparzialita' e legalita' della  pubblica  amministrazione,
          secondo  princi'pi  di  economicita' nonche' di rispondenza
          del servizio al pubblico interesse;
               c)  svolge azioni di propulsione, di coordinamento, di
          direzione, di controllo e di vigilanza nei confronti  degli
          uffici  del  Dipartimento,  avvalendosi  anche del servizio
          ispettivo centrale;
               d)  promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti delle Comunita' europee e  delle  Organizzazioni
          internazionali,  nonche'  con  gli Organi collaterali degli
          altri Paesi per la  trattazione  di  questioni  e  problemi
          attinenti  ai  servizi  doganali  ed alle imposte indirette
          sulla produzione e sui consumi, curando in  particolare  la
          tutela  degli  interessi fiscali nazionali e comunitari, la
          lotta alle frodi ed  alle  evasioni  fiscali,  ai  traffici
          illeciti   di   sostanze   stupefacenti   e   di  materiali
          strategici, la tutela del patrimonio artistico;
               e)  adotta  provvedimenti per l'utilizzazione ottimale
          del personale secondo  criteri  di  efficienza,  disponendo
          altres/'  gli  opportuni trasferimenti di impiegati secondo
          norme vigenti;
               f)  dispone invii in missione all'estero del personale
          del Dipartimento;
               g) adotta, previa delega del Ministro, i provvedimenti
          di urgenza nell'interesse della continuita', regolarita'  e
          sicurezza  del  servizio,  ferma  restando, ove occorra, la
          successiva deliberazione del consiglio di amministrazione;
               h)  relaziona  annualmente al Ministro ed al consiglio
          di amministrazione sulla attivita' svolta e  sui  risultati
          raggiunti ed in particolare sui costi e sull'efficienza dei
          servizi,  sull'informatizzazione  e  meccanizzazione  degli
          stessi  nonche'  sugli  obiettivi  da  realizzare nell'anno
          successivo".