Art. 21. Controlli integrati 1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, allo scopo di effettuare controlli integrati presso imprese interessate all'interscambio di beni con l'estero, stabilisce le norme necessarie per coordinare le attivita' di controllo degli uffici doganali, ivi comprese quelle relative all'espletamento delle operazioni di revisione dell'accertamento, con quelle degli altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza. 2. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potra' stabilire, altresi', criteri e modalita' per regolare i rapporti del dipartimento e della Guardia di finanza con le autorita' doganali di altri Paesi e lo scambio reciproco di dati e notizie acquisiti in conseguenza di tali rapporti, senza pregiudizio di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, e dall'art. 6, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.
Note all'art. 21: - Il testo dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 105/1990, indicato nelle precedenti note all'art. 1, e' il seguente: "4. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, la normazione secondaria assicura al Dipartimento una autonomia organizzativa e funzionale, adeguata al dinamismo dei servizi doganali, alla complessita' e peculiarita' degli stessi, alle esigenze della produzione e dei traffici, garantendo la sicurezza fiscale e assicurando la diretta connessione degli organi e degli uffici ai centri di indirizzo nazionale, comunitari ed internazionali e prevedendone il costante e non mediato rapporto con gli operatori ed il pubblico". - Il testo dell'art. 6, comma 2, del medesimo D.L. n. 105/1990 e' il seguente: "2. Il direttore generale esegue le direttive del Ministro e da' attuazione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione; in particolare il direttore generale, oltre alle attribuzioni previste da norme legislative e regolamentari: a) determina i programmi per la realizzazione degli obbiettivi da perseguire; b) organizza le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi, nel rispetto delle norme vigenti e delle regole di imparzialita' e legalita' della pubblica amministrazione, secondo princi'pi di economicita' nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge azioni di propulsione, di coordinamento, di direzione, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del Dipartimento, avvalendosi anche del servizio ispettivo centrale; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti delle Comunita' europee e delle Organizzazioni internazionali, nonche' con gli Organi collaterali degli altri Paesi per la trattazione di questioni e problemi attinenti ai servizi doganali ed alle imposte indirette sulla produzione e sui consumi, curando in particolare la tutela degli interessi fiscali nazionali e comunitari, la lotta alle frodi ed alle evasioni fiscali, ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti e di materiali strategici, la tutela del patrimonio artistico; e) adotta provvedimenti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo altres/' gli opportuni trasferimenti di impiegati secondo norme vigenti; f) dispone invii in missione all'estero del personale del Dipartimento; g) adotta, previa delega del Ministro, i provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuita', regolarita' e sicurezza del servizio, ferma restando, ove occorra, la successiva deliberazione del consiglio di amministrazione; h) relaziona annualmente al Ministro ed al consiglio di amministrazione sulla attivita' svolta e sui risultati raggiunti ed in particolare sui costi e sull'efficienza dei servizi, sull'informatizzazione e meccanizzazione degli stessi nonche' sugli obiettivi da realizzare nell'anno successivo".