Art. 22. 
                        Rimedi giurisdizionali 
  1. Divenuti definitivi l'accertamento o la rettifica ed avverso  il
rigetto, tacito o espresso, del ricorso al direttore  compartimentale
di cui al comma 6 dell'art. 11 possono essere esperimentati, entro il
termine perentorio di sessanta giorni, i  rimedi  giurisdizionali  in
sede civile ed amministrativa previsti dalle norme vigenti.