Art. 22. Rimedi giurisdizionali 1. Divenuti definitivi l'accertamento o la rettifica ed avverso il rigetto, tacito o espresso, del ricorso al direttore compartimentale di cui al comma 6 dell'art. 11 possono essere esperimentati, entro il termine perentorio di sessanta giorni, i rimedi giurisdizionali in sede civile ed amministrativa previsti dalle norme vigenti.