Art. 24. 
                         Abrogazione di norme 
  1. Sono abrogati gli articoli 11, 13, 35, 57,  58,  secondo  comma,
59, 74, 76, primo comma, 100, 126, primo comma, 232, 233, 235, 236  e
237  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
doganale, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43. 
 
          Nota all'art. 24:
             -  Si  riporta  il  testo degli articoli e dei commi del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
          doganale,  approvato con D.P.R. n. 43/1973, abrogati con il
          presente decreto legislativo (per il primo comma  dell'art.
          76  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
          materia doganale si veda in nota all'art. 8):
             "Art.  11  (Orario  degli uffici doganali). - I capi dei
          compartimenti e delle circoscrizioni doganali, tenuto conto
          delle  esigenze  e delle consuetudini della produzione, del
          commercio  e  dei  traffici,  stabiliscono   l'orario   dei
          dipendenti  uffici,  ferme restando le disposizioni vigenti
          sull'orario ordinario  di  lavoro  degli  impiegati  civili
          dello Stato.
             L'orario  degli  uffici  e delle sezioni nelle dogane di
          confine, di mare  e  aeroportuali,  quando  il  volume  del
          traffico  lo  giustifica,  deve essere stabilito, sentiti i
          capi dei servizi sanitari e degli altri servizi  dei  quali
          e'  prescritto  l'intervento  in  relazione all'entrata nel
          territorio  doganale  ed  all'uscita  dallo  stesso   delle
          persone,  dei  veicoli e delle merci, in modo da consentire
          che:
               a)   il   passaggio  delle  frontiere  sia  assicurato
          ventiquattro ore al giorno con i corrispondenti controlli e
          formalita'  per i veicoli che circolano vuoti o trasportano
          merci in regime doganale di transito;
               b)   i   controlli   e  le  formalita'  relativi  alla
          circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci  che  non
          circolano  in  regime  doganale  di transito possano essere
          espletati dal lunedi' al venerdi',  per  almeno  dieci  ore
          senza  interruzione  e  il  sabato per almeno sei ore senza
          interruzione, salvo se questi giorni sono festivi;  per  le
          operazioni  doganali eseguite nel periodo di apertura degli
          uffici oltre il  limite  dell'orario  ordinario  di  lavoro
          degli  impiegati  civili dello Stato e' addebitato il costo
          del servizio.
             Nei  centri elaborazione dati dei compartimenti doganali
          e' stabilito un orario di ventiquattro ore al  giorno.   Il
          Ministro delle finanze puo' disporre riduzioni degli orari,
          di cui al secondo e terzo comma, nei casi di inesistente  o
          scarsa  circolazione  delle persone e dei veicoli ovvero di
          mancata  utilizzazione  delle   apparecchiature   terminali
          collegati ai centri elaborazione dati.  I capi delle dogane
          possono consentire, su richiesta motivata degli  operatori,
          il  compimento  delle operazioni doganali oltre l'orario di
          ufficio o fuori del circuito doganale verso  pagamento  del
          costo del servizio".
             "Art.  13 (Edifici in prossimita' della linea doganale e
          nel  mare  territoriale).  -   E'   vietato   di   eseguire
          construzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie
          sia permanenti, o di stabilire  manufatti  galleggianti  in
          prossimita'  della  linea doganale e nel mare territoriale,
          nonche' di spostare o modificare le opere esistenti,  senza
          l'autorizzazione del capo della circoscrizione doganale. La
          predetta autorizzazione ha carattere autonomo e non  rimane
          assorbita  da  quelle  di  altre  autorita',  quando  siano
          prescritte".
            "Art.  35 (Liquidazione e riscossione dei diritti e delle
          spese). I diritti di  confine  sono  applicati  e  riscossi
          secondo  le  disposizioni  del  presente testo unico, della
          tariffa dei dazi doganali,  dei  regolamenti  comunitari  e
          relative  norme  di applicazione nonche' delle leggi che vi
          si riferiscono.
             Gli  altri  diritti  doganali  sono applicati e riscossi
          secondo le norme del presente testo unico,  salvo  che  non
          sia diversamente disposto dalle leggi che li riguardano.
             Oltre   ai   diritti   suddetti,   sono   a  carico  del
          contribuente le spese per l'applicazione  di  piombi  o  di
          altri  contrassegni alle merci, ai colli che le contengono,
          ai mezzi di trasporto, ai boccaporti, ecc.
             Con  decreto  del Ministro per le finanze sono stabiliti
          il tipo e la forma di detti piombi e contrassegni, nei casi
          in  cui il loro uso e' prescritto, le modalita' per la loro
          applicazione e i diritti dovuti per ciascuno di essi.
             Sono   anche   a   carico  del  contribuente,  oltre  ai
          corrispettivi    dei    servizi    resi    dal    personale
          dell'Amministrazione  finanziaria  per  operazioni compiute
          nel maggior periodo  di  apertura  degli  ufffici  indicato
          nella  lettera  b)  del  secondo  comma  dell'art.  11 e, a
          richiesta, fuori dell'orario di  apertura  degli  uffici  o
          fuori  del circuito doganale, le spese per il compimento di
          lavori di facchinaggio  da  parte  del  personale  addetto,
          secondo  i  regolamenti  e  le tariffe locali, nonche' ogni
          altra   spesa   ed   indennita'   stabilite   da   speciali
          disposizioni di legge o di regolamento.
             I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere pagati
          prima del rilascio delle merci da parte della dogana  salvo
          che,  se  consentito  dalle  vigenti  norme  di  legge o di
          regolamento, sia stata presentata idonea  garanzia  per  il
          loro soddisfacimento".
             Art.  57 (Forma e contenuto della dichiarazione. Casi di
          nullita').   La  dichiarazione  dev'essere  compilata   per
          iscritto e sottoscritta dal dichiarante.
             La  dichiarazione  verbale e' ammessa per le merci che i
          viaggiatori portano per loro uso personale  e  negli  altri
          casi stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.
             La  dichiarazione  scritta  deve  contenere  le seguenti
          indicazioni:
               a) il nome, il cognome e il domicilio del dichiarante,
          nonche' del proprietario  delle  merci  che  fosse  da  lui
          rappresentato;
               b)   i   luoghi   di  origine,  di  provenienza  e  di
          destinazione delle merci;
               c)  il  numero  e  la specie dei colli con le marche e
          cifre numeriche;
               d)  la descrizione delle merci, per ciascun collo, con
          l'indicazione,  secondo  le  denominazioni  della  tariffa,
          della  qualita', composizione e quantita', e per le voci di
          tariffa che siano determinate con decreto del Ministro  per
          le  finanze,  con  la indicazione anche delle denominazioni
          commerciali;
               e) il valore delle merci.
             Nella   dichiarazione  scritta  devono  essere  indicati
          inoltre, gli importi dei  singoli  tributi  gravanti  sulla
          merce  e l'ammontare complessivo della somma da pagare o da
          garantire, calcolati sulla base degli elementi dichiarati a
          norma del comma precedente; per tale adempimento coloro che
          non  siano   operatori   professionali   possono   chiedere
          l'assistenza  gratuita  di un funzionario della dogana. Gli
          errori commessi nella indicazione  dei  dati  predetti  non
          danno luogo ad applicazione di penalita'.
             In  casi particolari il capo della dogana o chi per esso
          puo'  esonerare  il  dichiarante  dall'obbligo  di  cui  al
          precedente  comma;  l'esonero puo' essere altresi' disposto
          in via generale dal Ministero delle finanze per determinate
          specie  di  operazioni doganali, in relazione alle esigenze
          dei traffici.
             La   dichiarazione   si  considera  nulla  quando  porti
          correzioni,  cancellature  od  altre  alterazioni;  quando,
          salvo  il disposto di cui al secondo comma dell'art. 351, i
          dati relativi alla quantita' ed al valore  sulla  base  dei
          quali  debbono  essere  liquidati  i  diritti  non vi siano
          indicati, oltre che in cifre, anche in  lettere,  o  quando
          manchi  qualunque  altra  indicazione  prevista  da  questo
          articolo. La nullita' non  puo'  essere  fatta  valere  dal
          dichiarante  quando  la  dichiarazione  e'  stata accettata
          dalla dogana.
             Insieme con la dichiarazione devono essere, su richiesta
          della dogana, presentati tutti i documenti commerciali e di
          trasporto  relativi  alla  merce  dichiarata  ed ogni altro
          documento  la   cui   presentazione   sia   prescritta   da
          disposizioni speciali".
            "Art.  58,  secondo  comma  (Visita  preventiva. Modifica
          della dichiarazione). - E'  consentito  al  dichiarante  di
          mutare  la  dichiarazione  solo  in  cio'  che  riguarda la
          destinazione  doganale  delle  merci,  ma  prima   che   il
          funzionario  incaricato  della  visita le abbia considerate
          conformi al dichiarato  con  l'apposizione  della  relativa
          annotazione  ovvero  ne abbia intrapresa la visita totale o
          parziale".
             "Art.  59  (Visita  delle  merci.  Bolletta doganale). -
          Accettata  la  dichiarazione,   la   dogana   procede,   in
          contraddittorio con il proprietario, all'accertamento della
          qualita', della quantita', del valore e dell'origine  delle
          merci che formano oggetto della dichiarazione stessa.
             Ai  fini  suddetti,  le merci devono essere sottoposte a
          visita nei locali della dogana o negli altri luoghi da essa
          desigati,  previa  apertura dei colli con la collaborazione
          del proprietario.
             Tuttavia,  i  funzionari  doganali  incaricati  di  tale
          compito hanno  facolta'  di  prescindere  dall'eseguire  la
          visita  stessa,  ovvero  di limitarla ad una parte soltanto
          della merce, e di considerare  conforme  al  dichiarato  la
          merce   o   la   parte  di  essa  non  visitata,  facendone
          annotazione  sul  documento  doganale;  detta   annotazione
          sostituisce   a   tutti   gli   effetti  l'attestazione  di
          conformita'.  Le  disposizioni  del   presente   comma   si
          applicano  anche in materia di prelevamento di campioni per
          l'analisi.
             La   verifica   della  dichiarazione  e  della  relativa
          documentazione e la visita totale o parziale debbono essere
          sempre  eseguite  quando sia prescritta da norme di legge o
          di regolamento nonche' nei casi, e secondo i criteri  e  le
          modalita', stabiliti con decreti del Ministro delle finanze
          ed intesi a selezionare  con  l'applicazione  di  parametri
          predefiniti   gli   accertamenti   ed  il  grado  del  loro
          approfondimento,  ferma   restando   la   possibilita'   di
          controlli  a  sondaggio  meramente  casuale tali da evitare
          duplicazioni di attivita' o richieste  di  adempimenti  non
          necessari all'esecuzione dei controlli.
             L'esercizio  delle  facolta'  di  cui al terzo comma non
          comporta responsabilita' del funzionario, salvo i  casi  di
          dolo,  di  colpa grave o di inosservanza delle prescrizioni
          dettate con i decreti di cui al comma precedente.
             Se  la merce e' riconosciuta o considerata conforme alla
          dichiarazione  ovvero  se  l'operatore  non   contesta   le
          difformi  risultanze  dell'accertamento  nei  modi indicati
          negli articoli 65 e seguenti, la dogana liquida  i  diritti
          ed  annota  la  dichiarazione  nel  registro corrispondente
          all'operazione compiuta, munendola del numero e della data,
          che   costituisce   ad   ogni   effetto   la  data  in  cui
          l'accertamento e' divenuto definitivo.  Tale  registrazione
          da' al documento valore di bolletta doganale.
             La  bolletta  e'  consegnata al proprietario della merce
          dopo che questi abbia provveduto al pagamento  dei  diritti
          dovuti  o  abbia  adempiuto  alle  condizioni  e formalita'
          prescritte in relazione  alla  destinazione  doganale  data
          alla merce.
             La  bolletta  doganale  consegnata al proprietario e' il
          solo  documento  che  prova  il  pagamento  dei  diritti  o
          l'adempimento delle condizioni e formalita' suddette".
             "Art. 74 (Revisione dell'accertamento). - La dogana puo'
          procedere   alla   revisione   dell'accertamento   divenuto
          definitivo,   ancorche'  le  merci  che  ne  hanno  formato
          l'oggetto siano state lasciate alla  libera  disponibilita'
          dell'operatore.  La  revisione e' eseguita d'ufficio ovvero
          quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con
          istanza  presentata,  a pena di decadenza, entro il termine
          di sei mesi dalla data in cui  l'accertamento  e'  divenuto
          definitivo.
             Ai  fini  della revisione, i funzionari doganali possono
          accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo  della
          dogana,  nei luoghi adibiti dall'operatore all'esercizio di
          attivita'   produttive   o   commerciali   per    procedere
          all'ispezione   delle   merci  che  hanno  formato  oggetto
          dell'accertamento, se ancora reperibili ed  identificabili,
          ed  alla  verifica  della relativa documentazione doganale,
          richiedendo, ove occorra,  l'intervento  della  Guardia  di
          finanza;   possono   altresi'   invitare   gli   operatori,
          indicandone il motivo, a comparire entro dieci  giorni,  di
          persona  o  a  mezzo di mandatari, presso l'ufficio, ovvero
          fornire, entro lo stesso termine, notizie, delucidazioni  o
          documenti   inerenti   alle   operazioni  doganali  che  si
          intendono sottoporre  a  revisione.  Nei  casi  predetti  i
          funzionari  incaricati  redigono processo verbale nel quale
          devono  essere  indicate  le  richieste  della  dogana,  le
          dichiarazioni dell'operatore e le risultanze dell'ispezione
          e della  verifica;  il  verbale  deve  essere  sottoscritto
          dall'operatore,  ovvero  indicare  il  motivo della mancata
          sottoscrizione,  e  di  esso  l'operatore  ha  diritto   di
          ottenere copia.
             Il  Ministro  per  le  finanze  stabilisce,  con proprio
          decreto, le norme necessarie per  coordinare  l'azione  dei
          funzionari  doganali  con  quella  della Guardia di finanza
          nell'espletamento delle operazioni di revisione.
             Quando  dalla  revisione,  eseguita sia d'ufficio che su
          richiesta di  parte,  emergono  inesattezze,  omissioni  od
          errori    riguardo    agli    elementi    presi    a   base
          dell'accertamento,  la   dogana   procede   alla   relativa
          rettifica e ne da' comunicazione all'operatore interessato,
          notificando  apposito  avviso.  Nel   caso   di   rettifica
          conseguente  a  revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve
          essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di
          sei  mesi  dalla  data  in  cui  l'accertamento e' divenuto
          definitivo.
             L'istanza  di  revisione  presentata  dall'operatore  si
          intende respinta se entro il novantesimo giorno  successivo
          a  quello  di scadenza del termine indicato nel primo comma
          non e' stato notificato il relativo  avviso  di  rettifica.
          Avverso  il  rigetto,  tacito  o  espresso, dell'istanza e'
          ammesso  ricorso  entro   trenta   giorni   al   capo   del
          compartimento doganale, che provvede in via definitiva.
             La rettifica puo' essere contestata dall'operatore entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  notifica  dell'avviso.  Al
          momento  della contestazione e' redatto il relativo verbale
          ai  fini  dell'eventuale  instaurazione  dei   procedimenti
          amministrativi   per   la  risoluzione  delle  controversie
          previsti dagli articoli 66 e seguenti.
             Divenuta  la  rettifica definitiva, la dogana procede al
          ricupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore  ovvero
          promuove  d'ufficio  la procedura per il rimborso di quelli
          pagati in piu'. La  rettifica  dell'accertamento  comporta,
          ove  ne  ricorrano  gli  estremi,  la  contestazione  delle
          violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle piu' gravi
          infrazioni eventualmente rilevate".
             "Art. 100 (Sdoganamento di merci in arrivo). - Le dogane
          possono consentire che  le  dichiarazioni  degli  operatori
          rivolte  a  dare  una  destinazione  doganale alle merci in
          arrivo siano presentate prima dell'arrivo stesso,  al  fine
          di   rendere   possibile  l'espletamento  anticipato  delle
          operazioni preliminari di  accertamento  sulla  base  delle
          segnalazioni  meccanografiche  o  delle documentazioni gia'
          pervenute  e  di  permettere,  appena  giunte   le   merci,
          l'immediata   separazione   di   quelle  che  i  funzionari
          incaricati intendono sottoporre alla visita doganale.
             Resta   fermo   che   all'accettazione   formale   delle
          dichiarazioni a tutti gli effetti di  legge  si  procedera'
          soltanto dopo l'arrivo della merce".
            "Art.  126,  primo  comma  (come modificato con D.P.R. n.
          254/1985)  (Merci  vincolate  a  documento   di   trasporto
          internazionale).   -   Il   Ministro   delle  finanze  puo'
          consentire che,  all'entrata  nel  territorio  doganale  di
          merci  scortate  da  documento di trasporto internazionale,
          siano omessi adempimenti e formalita' doganali di  confine,
          compresi  quelli  di competenza della Guardia di finanza, a
          condizione  che  le  merci  siano  direttamente   inoltrate
          all'ufficio   doganale   della  localita'  di  destinazione
          indicata nel  documento  o  al  competente  centro  di  cui
          all'art. 127, secondo e terzo comma".
             "Art.   232   (Imprese   autorizzate).   -   Le  imprese
          industriali e commerciali la cui attivita' e' alimentata da
          frequenti  arrivi  di determinate merci dall'estero possono
          essere autorizzare a prescindere dalla presentazione  delle
          merci  stesse  alla  dogana  del luogo di destinazione ed a
          disporne  subito  dopo  l'arrivo  secondo  la  destinazione
          doganale prefissata a norma del penultimo comma.
             In tali casi il procedimento di accertamento e' eseguito
          periodicamente attraverso l'esame delle scritture  e  delle
          contabilita'  aziendali che l'impresa e' tenuta a mettere a
          disposizione  degli  organi  doganali   ovvero   attraverso
          apposite  contabilita'  richieste dagli organi medesimi. La
          data in cui l'impresa, ai sensi del precedente comma,  puo'
          disporre  della merce equivale ad ogni effetto alla data di
          accettazione della dichiarazione doganale di esito.
             La  liquidazione  dei  diritti  doganali  gravanti sulle
          merci importate nel corso del periodo stabilito si effettua
          sommando  i  diritti  relativi  a  ciascun  arrivo;  per il
          pagamento di tali diritti si applicano le  disposizioni  di
          cui all'art. 78.
             L'amministrazione     puo'    rifiutare    o    revocare
          l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano
          venute meno le condizioni prescritte per il rilascio ovvero
          quando ritenga che vi sia pericolo  o  sospetto  di  abusi.
          Puo'  altresi'  escludere  dalla  facilitazione determinate
          merci per motivi di tutela degli  interessi  fiscali  o  di
          carattere  economico, sanitario, fitopatologico, militare o
          di  pubblica  sicurezza,  ovvero   puo'   prescrivere   per
          determinare merci la osservanza di particolari cautele.
             L'autorizzazione  non  esime l'impresa dal munirsi delle
          autorizzazioni o licenze prescritte da altre  disposizioni.
             L'autorizzazione  puo'  essere rilasciata per una o piu'
          delle  seguenti   destinazioni   doganali,   da   indicarsi
          espressamente nel provvedimento:
               a) importazione definitiva;
               b) importazione temporanea;
               c) introduzione in magazzino doganale privato.
             L'autorizzazione   per   l'introduzione   in   magazzino
          doganale privato comporta per il magazzino la  soppressione
          dell'obbligo  della  chiusura  con  due  differenti chiavi,
          qualora tale obbligo sia stato prescritto  in  applicazione
          dell'art. 159, terzo comma".
             "Art.  233  (Esecuzione  della  procedura).  -  All'atto
          dell'arrivo   a   destinazione   della   merce,   l'impresa
          autorizzata  puo'  procedere alla rimozione degli eventuali
          sigilli che  assicurano  ai  fini  doganali  l'identita'  e
          l'integrita'  dei  colli,  contenitori  o  veicoli. Qualora
          risultino   manomissioni   di   tali   sigilli   od   altre
          irregolarita'  ovvero  vi  siano dubbi circa la conformita'
          delle merci a quelle per le quali  e'  stata  accordata  la
          autorizzazione  ovvero  sussistano  differenze  rispetto al
          documento cauzionale od a quello di trasporto, l'impresa e'
          tenuta   ad   informare   immediatamente  la  dogana  e  ad
          astenersi, fino all'intervento di  questa,  da  ogni  altra
          manipolazione del carico. In caso diverso, l'impresa prende
          in carico la merce, subentrando con cio' al vettore od allo
          speditore negli obblighi da questo assunti verso la dogana.
             Resta  in  ogni  caso  salva la facolta' della dogana di
          intervenire all'atto dell'arrivo delle merci, con  o  senza
          preavviso;  qualora  sia  preavvisata dell'intervento della
          dogana, l'impresa deve astenersi  da  ogni  manomissione  o
          manipolazione del carico.
             La  dogana  puo' altresi' procedere a saltuari controlli
          delle scritture  e  delle  contabilita'  nonche'  eseguire,
          tenuto   conto   dei   procedimenti   di  lavorazione,  dei
          coefficienti di rendimento, dei  quantitativi  di  prodotti
          ottenuti  e  di  altri elementi, riscontri tecnici presso i
          depositi o stabilimenti dell'impresa  diretti  a  stabilire
          l'effettiva  consistenza  qualitativa  e quantitativa delle
          merci introdotte.
             Il  Ministro  per  le  finanze,  con  proprio decreto da
          pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
          italiana,   prescrive   le   modalita'  di  rilascio  e  le
          caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le  altre
          norme   necessarie   per   l'esecuzione   della   procedura
          semplificata, che dovranno essere  armonizzate  con  quelle
          eventualmente  fissate  in seno agli organi delle Comunita'
          europee".
             "Art.  235  (come  modificato  con  D.P.R.  n. 254/1985)
          (Imprese  autorizzate).  -   Le   imprese   industriali   e
          commerciali  che effettuano frequenti spedizioni all'estero
          di determinate  merci  in  esportazione,  riesportazione  o
          transito  possono  essere  autorizzate  a provvedere a tali
          spedizioni,   prescindendo   dalla   presentazione    della
          dichiarazione  doganale e delle merci alla dogana del luogo
          di partenza.
             Il  controllo  sulle  singole  spedizioni  effettuate e'
          eseguito periodicamente attraverso l'esame delle  scritture
          e  delle  contabilita' aziendali, che l'impresa e' tenuta a
          mettere  a  disposizione  degli  organi  doganali,   ovvero
          attraverso  apposite  contabilita'  richieste  dagli organi
          medesimi.
             Si  osservano le disposizioni di cui all'art. 232, commi
          quarto e quinto.
             Le  disposizioni  del presente articolo sono applicabili
          anche   nei   confronti   delle   imprese   di   spedizione
          internazionale,  che  siano  in  possesso  dei requisiti di
          affidabilita' e degli altri requisiti che saranno stabiliti
          con   il   decreto  di  cui  all'art.  236,  ultimo  comma,
          relativamente  alle   spedizioni   di   merci,   di   terzi
          proprietari,   in   partenza   da   localita'  situate  nel
          territorio di competenza della circoscrizione doganale  nel
          cui  ambito  le imprese medesime hanno la sede principale o
          una  sede  secondaria,  stabile   ed   organizzata.   Nelle
          operazioni doganali compiute ai sensi del presente comma le
          imprese di spedizione sono  solidalmente  responsabili  col
          proprietario agli effetti tributari e valutari".
             "Art.  236  (Esecuzione  della procedura). - I documenti
          doganali che devono scortare  le  singole  spedizioni  sono
          redatti,  nel  numero prescritto di esemplari, direttamente
          dall'impresa  autorizzata  mediante   l'uso   dei   modelli
          previamente  vidimati  e  numerati dalla dogana, a rigoroso
          rendiconto. Su tali modelli, al  momento  della  spedizione
          delle   merci,   l'imprenditore   autorizzato   compila  la
          dichiarazione doganale,  la  sottoscrive  e  vi  appone  lo
          speciale      timbro     ufficiale     all'uopo     fornito
          dall'amministrazione a spese dell'imprenditore medesimo; la
          dichiarazione e' poi perfezionata mediante registrazione in
          apposito  registro  a  rigoroso  rendiconto  fornito  dalla
          dogana; essa vale quale documento doganale, emesso sotto la
          responsabilita'  dell'impresa.  Uno  degli  esemplari   del
          documento  deve  essere fatto pervenire entro il piu' breve
          tempo possibile alla dogana per gli  ulteriori  adempimenti
          di competenza.
             La   data  di  spedizione  della  merce  risultante  dal
          documento emesso dall'imprenditore e' considerata  ad  ogni
          effetto  come  data  di  accettazione  della  dichiarazione
          doganale.
             Resta  in  ogni  caso  salva la facolta' della dogana di
          intervenire all'atto della  partenza  delle  merci,  con  o
          senza  preavviso;  qualora  sia preavvisata dell'intervento
          della dogana, l'impresa deve astenersi dal dare corso  alla
          partenza.
             La  dogana  puo' altresi' procedere a saltuari controlli
          delle scritture  e  delle  contabilita'  nonche'  eseguire,
          tenuto   conto   dei   procedimenti   di  lavorazione,  dei
          quantitativi di materie prime introdotte, dei  coefficienti
          di rendimento e di altri elementi, riscontri tecnici presso
          i depositi o stabilimenti dell'impresa diretti a  stabilire
          l'effettiva  consistenza  qualitativa  e quantitativa delle
          merci spedite.
             Per l'effettuazione dei controlli predetti, si osservano
          le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 233.
             Il  Ministro  per  le  finanze,  con  proprio decreto da
          pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
          italiana,   prescrive   le   modalita'  di  rilascio  e  le
          caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le  altre
          norme  per  l'esecuzione  della procedura semplificata, che
          dovranno  essere  armonizzate  con   quelle   eventualmente
          fissate in seno agli organi delle Comunita' europee".
             "Art.  237  (Altre  facilitazioni  per  le operazioni di
          esportazione  e  riesportazione).  -  Il  Ministero   delle
          finanze puo' consentire che, quando le merci devono formare
          oggetto di dichiarazione di esportazione o  riesportazione,
          tale  dichiarazione  sia armonizzata od unificata con altro
          documento   doganale,   commerciale   o    di    trasporto,
          riconosciuto  valido  per l'uscita della merce dallo Stato.
          Puo' altresi' consentire che, in luogo della  dichiarazione
          per  ciascuna spedizione, sia presentata periodicamente una
          dichiarazione  doganale  riepilogativa   delle   spedizioni
          effettuate".