Art. 24. Abrogazione di norme 1. Sono abrogati gli articoli 11, 13, 35, 57, 58, secondo comma, 59, 74, 76, primo comma, 100, 126, primo comma, 232, 233, 235, 236 e 237 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Nota all'art. 24: - Si riporta il testo degli articoli e dei commi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, abrogati con il presente decreto legislativo (per il primo comma dell'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale si veda in nota all'art. 8): "Art. 11 (Orario degli uffici doganali). - I capi dei compartimenti e delle circoscrizioni doganali, tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini della produzione, del commercio e dei traffici, stabiliscono l'orario dei dipendenti uffici, ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato. L'orario degli uffici e delle sezioni nelle dogane di confine, di mare e aeroportuali, quando il volume del traffico lo giustifica, deve essere stabilito, sentiti i capi dei servizi sanitari e degli altri servizi dei quali e' prescritto l'intervento in relazione all'entrata nel territorio doganale ed all'uscita dallo stesso delle persone, dei veicoli e delle merci, in modo da consentire che: a) il passaggio delle frontiere sia assicurato ventiquattro ore al giorno con i corrispondenti controlli e formalita' per i veicoli che circolano vuoti o trasportano merci in regime doganale di transito; b) i controlli e le formalita' relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci che non circolano in regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedi' al venerdi', per almeno dieci ore senza interruzione e il sabato per almeno sei ore senza interruzione, salvo se questi giorni sono festivi; per le operazioni doganali eseguite nel periodo di apertura degli uffici oltre il limite dell'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato e' addebitato il costo del servizio. Nei centri elaborazione dati dei compartimenti doganali e' stabilito un orario di ventiquattro ore al giorno. Il Ministro delle finanze puo' disporre riduzioni degli orari, di cui al secondo e terzo comma, nei casi di inesistente o scarsa circolazione delle persone e dei veicoli ovvero di mancata utilizzazione delle apparecchiature terminali collegati ai centri elaborazione dati. I capi delle dogane possono consentire, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario di ufficio o fuori del circuito doganale verso pagamento del costo del servizio". "Art. 13 (Edifici in prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale). - E' vietato di eseguire construzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o di stabilire manufatti galleggianti in prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale, nonche' di spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del capo della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione ha carattere autonomo e non rimane assorbita da quelle di altre autorita', quando siano prescritte". "Art. 35 (Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese). I diritti di confine sono applicati e riscossi secondo le disposizioni del presente testo unico, della tariffa dei dazi doganali, dei regolamenti comunitari e relative norme di applicazione nonche' delle leggi che vi si riferiscono. Gli altri diritti doganali sono applicati e riscossi secondo le norme del presente testo unico, salvo che non sia diversamente disposto dalle leggi che li riguardano. Oltre ai diritti suddetti, sono a carico del contribuente le spese per l'applicazione di piombi o di altri contrassegni alle merci, ai colli che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti, ecc. Con decreto del Ministro per le finanze sono stabiliti il tipo e la forma di detti piombi e contrassegni, nei casi in cui il loro uso e' prescritto, le modalita' per la loro applicazione e i diritti dovuti per ciascuno di essi. Sono anche a carico del contribuente, oltre ai corrispettivi dei servizi resi dal personale dell'Amministrazione finanziaria per operazioni compiute nel maggior periodo di apertura degli ufffici indicato nella lettera b) del secondo comma dell'art. 11 e, a richiesta, fuori dell'orario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale, le spese per il compimento di lavori di facchinaggio da parte del personale addetto, secondo i regolamenti e le tariffe locali, nonche' ogni altra spesa ed indennita' stabilite da speciali disposizioni di legge o di regolamento. I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere pagati prima del rilascio delle merci da parte della dogana salvo che, se consentito dalle vigenti norme di legge o di regolamento, sia stata presentata idonea garanzia per il loro soddisfacimento". Art. 57 (Forma e contenuto della dichiarazione. Casi di nullita'). La dichiarazione dev'essere compilata per iscritto e sottoscritta dal dichiarante. La dichiarazione verbale e' ammessa per le merci che i viaggiatori portano per loro uso personale e negli altri casi stabiliti con decreto del Ministro per le finanze. La dichiarazione scritta deve contenere le seguenti indicazioni: a) il nome, il cognome e il domicilio del dichiarante, nonche' del proprietario delle merci che fosse da lui rappresentato; b) i luoghi di origine, di provenienza e di destinazione delle merci; c) il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche; d) la descrizione delle merci, per ciascun collo, con l'indicazione, secondo le denominazioni della tariffa, della qualita', composizione e quantita', e per le voci di tariffa che siano determinate con decreto del Ministro per le finanze, con la indicazione anche delle denominazioni commerciali; e) il valore delle merci. Nella dichiarazione scritta devono essere indicati inoltre, gli importi dei singoli tributi gravanti sulla merce e l'ammontare complessivo della somma da pagare o da garantire, calcolati sulla base degli elementi dichiarati a norma del comma precedente; per tale adempimento coloro che non siano operatori professionali possono chiedere l'assistenza gratuita di un funzionario della dogana. Gli errori commessi nella indicazione dei dati predetti non danno luogo ad applicazione di penalita'. In casi particolari il capo della dogana o chi per esso puo' esonerare il dichiarante dall'obbligo di cui al precedente comma; l'esonero puo' essere altresi' disposto in via generale dal Ministero delle finanze per determinate specie di operazioni doganali, in relazione alle esigenze dei traffici. La dichiarazione si considera nulla quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni; quando, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'art. 351, i dati relativi alla quantita' ed al valore sulla base dei quali debbono essere liquidati i diritti non vi siano indicati, oltre che in cifre, anche in lettere, o quando manchi qualunque altra indicazione prevista da questo articolo. La nullita' non puo' essere fatta valere dal dichiarante quando la dichiarazione e' stata accettata dalla dogana. Insieme con la dichiarazione devono essere, su richiesta della dogana, presentati tutti i documenti commerciali e di trasporto relativi alla merce dichiarata ed ogni altro documento la cui presentazione sia prescritta da disposizioni speciali". "Art. 58, secondo comma (Visita preventiva. Modifica della dichiarazione). - E' consentito al dichiarante di mutare la dichiarazione solo in cio' che riguarda la destinazione doganale delle merci, ma prima che il funzionario incaricato della visita le abbia considerate conformi al dichiarato con l'apposizione della relativa annotazione ovvero ne abbia intrapresa la visita totale o parziale". "Art. 59 (Visita delle merci. Bolletta doganale). - Accettata la dichiarazione, la dogana procede, in contraddittorio con il proprietario, all'accertamento della qualita', della quantita', del valore e dell'origine delle merci che formano oggetto della dichiarazione stessa. Ai fini suddetti, le merci devono essere sottoposte a visita nei locali della dogana o negli altri luoghi da essa desigati, previa apertura dei colli con la collaborazione del proprietario. Tuttavia, i funzionari doganali incaricati di tale compito hanno facolta' di prescindere dall'eseguire la visita stessa, ovvero di limitarla ad una parte soltanto della merce, e di considerare conforme al dichiarato la merce o la parte di essa non visitata, facendone annotazione sul documento doganale; detta annotazione sostituisce a tutti gli effetti l'attestazione di conformita'. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in materia di prelevamento di campioni per l'analisi. La verifica della dichiarazione e della relativa documentazione e la visita totale o parziale debbono essere sempre eseguite quando sia prescritta da norme di legge o di regolamento nonche' nei casi, e secondo i criteri e le modalita', stabiliti con decreti del Ministro delle finanze ed intesi a selezionare con l'applicazione di parametri predefiniti gli accertamenti ed il grado del loro approfondimento, ferma restando la possibilita' di controlli a sondaggio meramente casuale tali da evitare duplicazioni di attivita' o richieste di adempimenti non necessari all'esecuzione dei controlli. L'esercizio delle facolta' di cui al terzo comma non comporta responsabilita' del funzionario, salvo i casi di dolo, di colpa grave o di inosservanza delle prescrizioni dettate con i decreti di cui al comma precedente. Se la merce e' riconosciuta o considerata conforme alla dichiarazione ovvero se l'operatore non contesta le difformi risultanze dell'accertamento nei modi indicati negli articoli 65 e seguenti, la dogana liquida i diritti ed annota la dichiarazione nel registro corrispondente all'operazione compiuta, munendola del numero e della data, che costituisce ad ogni effetto la data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. Tale registrazione da' al documento valore di bolletta doganale. La bolletta e' consegnata al proprietario della merce dopo che questi abbia provveduto al pagamento dei diritti dovuti o abbia adempiuto alle condizioni e formalita' prescritte in relazione alla destinazione doganale data alla merce. La bolletta doganale consegnata al proprietario e' il solo documento che prova il pagamento dei diritti o l'adempimento delle condizioni e formalita' suddette". "Art. 74 (Revisione dell'accertamento). - La dogana puo' procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorche' le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilita' dell'operatore. La revisione e' eseguita d'ufficio ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. Ai fini della revisione, i funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo della dogana, nei luoghi adibiti dall'operatore all'esercizio di attivita' produttive o commerciali per procedere all'ispezione delle merci che hanno formato oggetto dell'accertamento, se ancora reperibili ed identificabili, ed alla verifica della relativa documentazione doganale, richiedendo, ove occorra, l'intervento della Guardia di finanza; possono altresi' invitare gli operatori, indicandone il motivo, a comparire entro dieci giorni, di persona o a mezzo di mandatari, presso l'ufficio, ovvero fornire, entro lo stesso termine, notizie, delucidazioni o documenti inerenti alle operazioni doganali che si intendono sottoporre a revisione. Nei casi predetti i funzionari incaricati redigono processo verbale nel quale devono essere indicate le richieste della dogana, le dichiarazioni dell'operatore e le risultanze dell'ispezione e della verifica; il verbale deve essere sottoscritto dall'operatore, ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione, e di esso l'operatore ha diritto di ottenere copia. Il Ministro per le finanze stabilisce, con proprio decreto, le norme necessarie per coordinare l'azione dei funzionari doganali con quella della Guardia di finanza nell'espletamento delle operazioni di revisione. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su richiesta di parte, emergono inesattezze, omissioni od errori riguardo agli elementi presi a base dell'accertamento, la dogana procede alla relativa rettifica e ne da' comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato nel primo comma non e' stato notificato il relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso, dell'istanza e' ammesso ricorso entro trenta giorni al capo del compartimento doganale, che provvede in via definitiva. La rettifica puo' essere contestata dall'operatore entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso. Al momento della contestazione e' redatto il relativo verbale ai fini dell'eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli articoli 66 e seguenti. Divenuta la rettifica definitiva, la dogana procede al ricupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore ovvero promuove d'ufficio la procedura per il rimborso di quelli pagati in piu'. La rettifica dell'accertamento comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle piu' gravi infrazioni eventualmente rilevate". "Art. 100 (Sdoganamento di merci in arrivo). - Le dogane possono consentire che le dichiarazioni degli operatori rivolte a dare una destinazione doganale alle merci in arrivo siano presentate prima dell'arrivo stesso, al fine di rendere possibile l'espletamento anticipato delle operazioni preliminari di accertamento sulla base delle segnalazioni meccanografiche o delle documentazioni gia' pervenute e di permettere, appena giunte le merci, l'immediata separazione di quelle che i funzionari incaricati intendono sottoporre alla visita doganale. Resta fermo che all'accettazione formale delle dichiarazioni a tutti gli effetti di legge si procedera' soltanto dopo l'arrivo della merce". "Art. 126, primo comma (come modificato con D.P.R. n. 254/1985) (Merci vincolate a documento di trasporto internazionale). - Il Ministro delle finanze puo' consentire che, all'entrata nel territorio doganale di merci scortate da documento di trasporto internazionale, siano omessi adempimenti e formalita' doganali di confine, compresi quelli di competenza della Guardia di finanza, a condizione che le merci siano direttamente inoltrate all'ufficio doganale della localita' di destinazione indicata nel documento o al competente centro di cui all'art. 127, secondo e terzo comma". "Art. 232 (Imprese autorizzate). - Le imprese industriali e commerciali la cui attivita' e' alimentata da frequenti arrivi di determinate merci dall'estero possono essere autorizzare a prescindere dalla presentazione delle merci stesse alla dogana del luogo di destinazione ed a disporne subito dopo l'arrivo secondo la destinazione doganale prefissata a norma del penultimo comma. In tali casi il procedimento di accertamento e' eseguito periodicamente attraverso l'esame delle scritture e delle contabilita' aziendali che l'impresa e' tenuta a mettere a disposizione degli organi doganali ovvero attraverso apposite contabilita' richieste dagli organi medesimi. La data in cui l'impresa, ai sensi del precedente comma, puo' disporre della merce equivale ad ogni effetto alla data di accettazione della dichiarazione doganale di esito. La liquidazione dei diritti doganali gravanti sulle merci importate nel corso del periodo stabilito si effettua sommando i diritti relativi a ciascun arrivo; per il pagamento di tali diritti si applicano le disposizioni di cui all'art. 78. L'amministrazione puo' rifiutare o revocare l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio ovvero quando ritenga che vi sia pericolo o sospetto di abusi. Puo' altresi' escludere dalla facilitazione determinate merci per motivi di tutela degli interessi fiscali o di carattere economico, sanitario, fitopatologico, militare o di pubblica sicurezza, ovvero puo' prescrivere per determinare merci la osservanza di particolari cautele. L'autorizzazione non esime l'impresa dal munirsi delle autorizzazioni o licenze prescritte da altre disposizioni. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per una o piu' delle seguenti destinazioni doganali, da indicarsi espressamente nel provvedimento: a) importazione definitiva; b) importazione temporanea; c) introduzione in magazzino doganale privato. L'autorizzazione per l'introduzione in magazzino doganale privato comporta per il magazzino la soppressione dell'obbligo della chiusura con due differenti chiavi, qualora tale obbligo sia stato prescritto in applicazione dell'art. 159, terzo comma". "Art. 233 (Esecuzione della procedura). - All'atto dell'arrivo a destinazione della merce, l'impresa autorizzata puo' procedere alla rimozione degli eventuali sigilli che assicurano ai fini doganali l'identita' e l'integrita' dei colli, contenitori o veicoli. Qualora risultino manomissioni di tali sigilli od altre irregolarita' ovvero vi siano dubbi circa la conformita' delle merci a quelle per le quali e' stata accordata la autorizzazione ovvero sussistano differenze rispetto al documento cauzionale od a quello di trasporto, l'impresa e' tenuta ad informare immediatamente la dogana e ad astenersi, fino all'intervento di questa, da ogni altra manipolazione del carico. In caso diverso, l'impresa prende in carico la merce, subentrando con cio' al vettore od allo speditore negli obblighi da questo assunti verso la dogana. Resta in ogni caso salva la facolta' della dogana di intervenire all'atto dell'arrivo delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisata dell'intervento della dogana, l'impresa deve astenersi da ogni manomissione o manipolazione del carico. La dogana puo' altresi' procedere a saltuari controlli delle scritture e delle contabilita' nonche' eseguire, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento, dei quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti dell'impresa diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci introdotte. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalita' di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme necessarie per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente fissate in seno agli organi delle Comunita' europee". "Art. 235 (come modificato con D.P.R. n. 254/1985) (Imprese autorizzate). - Le imprese industriali e commerciali che effettuano frequenti spedizioni all'estero di determinate merci in esportazione, riesportazione o transito possono essere autorizzate a provvedere a tali spedizioni, prescindendo dalla presentazione della dichiarazione doganale e delle merci alla dogana del luogo di partenza. Il controllo sulle singole spedizioni effettuate e' eseguito periodicamente attraverso l'esame delle scritture e delle contabilita' aziendali, che l'impresa e' tenuta a mettere a disposizione degli organi doganali, ovvero attraverso apposite contabilita' richieste dagli organi medesimi. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 232, commi quarto e quinto. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, che siano in possesso dei requisiti di affidabilita' e degli altri requisiti che saranno stabiliti con il decreto di cui all'art. 236, ultimo comma, relativamente alle spedizioni di merci, di terzi proprietari, in partenza da localita' situate nel territorio di competenza della circoscrizione doganale nel cui ambito le imprese medesime hanno la sede principale o una sede secondaria, stabile ed organizzata. Nelle operazioni doganali compiute ai sensi del presente comma le imprese di spedizione sono solidalmente responsabili col proprietario agli effetti tributari e valutari". "Art. 236 (Esecuzione della procedura). - I documenti doganali che devono scortare le singole spedizioni sono redatti, nel numero prescritto di esemplari, direttamente dall'impresa autorizzata mediante l'uso dei modelli previamente vidimati e numerati dalla dogana, a rigoroso rendiconto. Su tali modelli, al momento della spedizione delle merci, l'imprenditore autorizzato compila la dichiarazione doganale, la sottoscrive e vi appone lo speciale timbro ufficiale all'uopo fornito dall'amministrazione a spese dell'imprenditore medesimo; la dichiarazione e' poi perfezionata mediante registrazione in apposito registro a rigoroso rendiconto fornito dalla dogana; essa vale quale documento doganale, emesso sotto la responsabilita' dell'impresa. Uno degli esemplari del documento deve essere fatto pervenire entro il piu' breve tempo possibile alla dogana per gli ulteriori adempimenti di competenza. La data di spedizione della merce risultante dal documento emesso dall'imprenditore e' considerata ad ogni effetto come data di accettazione della dichiarazione doganale. Resta in ogni caso salva la facolta' della dogana di intervenire all'atto della partenza delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisata dell'intervento della dogana, l'impresa deve astenersi dal dare corso alla partenza. La dogana puo' altresi' procedere a saltuari controlli delle scritture e delle contabilita' nonche' eseguire, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei quantitativi di materie prime introdotte, dei coefficienti di rendimento e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti dell'impresa diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci spedite. Per l'effettuazione dei controlli predetti, si osservano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 233. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalita' di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente fissate in seno agli organi delle Comunita' europee". "Art. 237 (Altre facilitazioni per le operazioni di esportazione e riesportazione). - Il Ministero delle finanze puo' consentire che, quando le merci devono formare oggetto di dichiarazione di esportazione o riesportazione, tale dichiarazione sia armonizzata od unificata con altro documento doganale, commerciale o di trasporto, riconosciuto valido per l'uscita della merce dallo Stato. Puo' altresi' consentire che, in luogo della dichiarazione per ciascuna spedizione, sia presentata periodicamente una dichiarazione doganale riepilogativa delle spedizioni effettuate".