Art. 3. Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese 1. I diritti doganali sono accertati, liquidati e riscossi secondo le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e delle altre leggi in materia doganale, salvo che sia diversamente disposto dalle specifiche leggi che li riguardano. 2. I dazi, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione ed all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni dei regolamenti stessi nonche', ove questi rinviino alla disciplina dei singoli Stati membri o comunque non provvedano, secondo le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e delle altre leggi in materia doganale. 3. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per quanto concerne i rimborsi, gli sgravi ed i recuperi dei diritti doganali. 4. Oltre ai diritti suddetti, sono a carico del contribuente le spese per l'applicazione di piombi o di altri contrassegni alle merci, ai colli che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti, ecc. 5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il tipo e la forma di detti piombi e contrassegni, nei casi in cui il loro uso e' prescritto, le modalita' per la loro applicazione e i diritti dovuti per ciascuno di essi. 6. Sono anche a carico del contribuente i corrispettivi del costo dei servizi resi dal personale dell'amministrazione finanziaria per operazioni compiute a richiesta, fuori dell'orario di cui al comma 1 dell'art. 1 o fuori del circuito doganale. Sono altresi' a carico del contribuente le spese per il compimento di lavori di facchinaggio da parte del personale addetto, secondo i regolamenti e le tariffe locali, nonche' ogni altra spesa ed indennita' stabilite da speciali disposizioni di legge o di regolamento. 7. I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere pagati prima del rilascio delle merci da parte della dogana, salvo che, se consentito dalle vigenti norme di legge o di regolamento, sia stata prestata idonea garanzia per il loro soddisfacimento.