Art. 3. 
                Liquidazione e riscossione dei diritti 
                            e delle spese 
  1. I diritti doganali sono accertati, liquidati e riscossi  secondo
le norme del testo unico delle disposizioni  legislative  in  materia
doganale, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43, e delle altre leggi in materia  doganale,  salvo
che  sia  diversamente  disposto  dalle  specifiche  leggi   che   li
riguardano. 
  2. I dazi, i prelievi e le altre  imposizioni  all'importazione  ed
all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari sono  accertati,
liquidati e riscossi secondo le disposizioni dei  regolamenti  stessi
nonche', ove questi rinviino alla disciplina dei singoli Stati membri
o comunque non provvedano, secondo le norme  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e delle altre
leggi in materia doganale. 
  3. Le disposizioni del presente articolo  si  osservano  anche  per
quanto concerne i rimborsi, gli sgravi  ed  i  recuperi  dei  diritti
doganali. 
  4. Oltre ai diritti suddetti, sono a  carico  del  contribuente  le
spese per l'applicazione di  piombi  o  di  altri  contrassegni  alle
merci, ai  colli  che  le  contengono,  ai  mezzi  di  trasporto,  ai
boccaporti, ecc. 
  5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il tipo  e
la forma di detti piombi e contrassegni, nei casi in cui il loro  uso
e' prescritto, le modalita' per la  loro  applicazione  e  i  diritti
dovuti per ciascuno di essi. 
  6. Sono anche a carico del contribuente i corrispettivi  del  costo
dei servizi resi dal personale dell'amministrazione  finanziaria  per
operazioni compiute a richiesta, fuori dell'orario di cui al comma  1
dell'art. 1 o fuori del circuito doganale. Sono altresi' a carico del
contribuente le spese per il compimento di lavori di facchinaggio  da
parte del personale addetto,  secondo  i  regolamenti  e  le  tariffe
locali, nonche' ogni altra spesa ed indennita' stabilite da  speciali
disposizioni di legge o di regolamento. 
  7. I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere  pagati  prima
del rilascio delle  merci  da  parte  della  dogana,  salvo  che,  se
consentito dalle vigenti norme di legge o di regolamento,  sia  stata
prestata idonea garanzia per il loro soddisfacimento.